CCNL Assicurazioni (Sna): con giugno in arrivo il Premio aziendale di produttività



Erogazione del premio aziendale di produttività per i dipendenti del settore


Il CCNL Assicurazioni (Sna) siglato in data 5 febbraio 2018 tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la Fesica-Confsal, la Confsal-Fisals, con l’assistenza della Confsal, applicato ai dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera ed avente decorrenza dal 1° aprile 2018 al 1° aprile 2023, prevede all’art. 34 l’erogazione del Premio aziendale di produttività unitamente alla busta paga del mese di giugno, che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello, ed altresì essendo correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per determinare la corresponsione, sono individuati in modo univoco per tutte le agenzie.
La condizione per l’erogazione del premio si verifica quando, i valori di aumento provvigionale aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:



























   + 2 punti + 4 punti + 6 punti
I Categoria Super 150,00 200,00 250,00
I Categoria 140,00 190,00 240,00
II Categoria 125,00 165,00 210,00
III Categoria 110,00 150,00 190,00

Al verificarsi della condizione illustrata, verranno versati gli importi indicati determinati in misura fissa una tantum.
I suddetti vengono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, non risultando anche utili per la determinazione del Tfr.
Gli stessi vengono poi corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12 ed in misura proporzionalmente ridotta per il personale assunto a tempo parziale, nonché per gli apprendisti.
Qualora la condizione per il versamento del premio nel suo massimo valore si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, dovrà provvedere all’esibizione entro il mese di giugno. In caso di mancata esibizione, verrà comunque erogato nel suo massimo valore.
Da ultimo, si specifica che la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga della mensilità di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ed inoltre, le singole Agenzie comunicheranno al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nell’articolo di cui sopra.

CCNL Coibenti – Industria: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Previsti un aumento dei minimi retributivi e l’erogazione di un importo Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale

E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi da ANICTA, l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche, e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti. L’accordo è valido per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.  
Dal punto di vista economico è previsto un aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in 3 tranches:
– 50,00 euro da giugno 2023;
– 45,00 euro da gennaio 2024;
– 45,00 euro da gennaio 2025. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum di 600,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° luglio 2022 al 31 maggio 2023, erogati in 3 rate:
– 300,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di novembre 2023. 
Detto importo, uguale per tutti, sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 e sarà commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022- 31 maggio 2023.
Previsto una rideterminazione dell’indennità di trasferta (comprensiva di 2 pasti e del pernottamento) in 46,48 euro giornaliere in Italia e 77,47 euro all’estero.
Le Parti Sociali con l’obiettivo di consolidare il Fondo Fonchim hanno concordato che da gennaio 2024 il contributo aziendale per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente al Fonchim passerà da 0,20 a 0,25%.
Dal punto di vista normativo è stato invece previsto l’aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
La parola ora passa ai lavoratori che durante le assemblee nei luoghi di lavoro voteranno l’intesa raggiunta.

CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Stabiliti interventi in materia di aumenti e normativa. Introdotta la figura del “mentor”

L’Aran e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di intesa relativa al CCNL Funzioni Centrali relativa al triennio 2019-2021. L’accordo interessa circa 6.200 lavoratori tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), oltre ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell’Aifa e i professionisti medici degli enti previdenziali.
Tra le principali novità sono previsti aumenti medi del 3,78% parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Inoltre, le Amministrazioni possono riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato. Viene precisato che la “contrattazione integrativa” sull’utilizzo dei fondi deve essere avviata entro il mese di aprile di ciascun anno di riferimento degli stessi e non più negli anni successivi come accedeva in precedenza. Sono stati rivisitati anche alcuni istituti normo-economici, come ad esempio la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Per quel che riguarda le regole sul rapporto di lavoro, le Parti hanno stabilito il lavoro agile anche per il personale dirigente e per i professionisti. Inoltre, è stata inserita la figura del “mentor”. Nella fattispecie, si tratta di un dirigente o professionista esperto chiamato, su base volontaria, ad affiancare i neo-assunti nel corso dei primi mesi di servizio. Inserite anche disposizioni volte a tutelare l’identità di genere.

Premi INAIL 2023: i minimi di retribuzione imponibile

L’Istituto ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno in corso (INAIL, circolare 29 maggio 2023, n. 21).

L’INAIL, acquisito il parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a fornire le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano sia i premi ordinari (prima sezione), sia i premi speciali unitari (seconda sezione). 

Insieme alla circolare in commento, l’Istituto ha pubblicato sul suo sito anche 8 allegati contenenti specifiche tabelle relative alle diverse categorie con i limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Premi ordinari

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurative dal tasso del premio: si tratta pertanto della traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

In particolare, nella circolare in commento vengono declinati i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, costituiti dal tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e dall’ammontare delle retribuzioni.

L’Istituto, inoltre, rammenta che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione effettiva non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il 2023, è per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 53,95 euro (giornaliera) e di 1.402,70 euro (mensile).

Esclusi, invece, dall’’adeguamento al minimale giornaliero sono gli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera nel 2023 è di 48 euro (29,98 retribuzione convenzionale).

Premi speciali unitari

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. 

In particolare, per quel che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari.

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In G.U. la legge di conversione con modificazioni del Decreto bollette

Il D.L. n. 34/2023 (cosiddetto Decreto bollette) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023 pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 2023 e che entra in vigore in data odierna, introducendo, tra l’altro, alcune novità per le agevolazioni alle imprese (Legge 26 maggio 2023, n. 56).

E’ diventato legge, con la pubblicazione in G.U., il cosiddetto “Decreto bollette” (D.L. n. 34/2023), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La legge di conversione (Legge n. 56/2023) ha confermato alcune disposizioni del decreto legge e ne ha introdotte di nuove nell’ambito delle agevolazioni per le imprese.

 

L’articolo 7 quater del citato decreto, di nuova introduzione, prevede un credito d’imposta in favore delle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità che siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il contributo in questione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, è concesso, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. Per la disciplina di attuazione e l’individuazione delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala anche la nuova disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 4 del decreto legge, prevista in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Infatti, sono ammessi alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

 

Interessato dalle modifiche anche il settore sportivo, con interventi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia verificatosi in tale ambito. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge n. 205/2017, sono dunque incrementate di 35 milioni di euro per l’anno 2023 (a fronte degli iniziali 25 milioni) e una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva (articolo 4 bis).

 

Le principali conferme riguardano, invece:

 

– il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;

 

– il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca per il secondo trimestre 2023;

 

– l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro.