Lavoro sportivo: i correttivi del Cdm alla riforma del 2019

Il governo ha approvato in via preliminare un decreto con disposizioni integrative riguardanti i direttori di gara, i contratti di lavoro autonomo e i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (Consiglio dei ministri, comunicato 31 maggio 2023, n. 37).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio scorso ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni su molteplici aspetti della riforma dello sport determinata dalla Legge n. 86/2019, in particolare intervenendo sui decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021, numero 36, 37, 38, 39 e 40.

In particolare, per quel che riguarda il lavoro nel settore sportivo, il decreto semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

Inoltre, si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene anche integrata la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con 2 soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

CCNL Lapidei – Industria: con giugno erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva

Versato l’Egr per i lavoratori del Settore

L’Ipotesi di accordo siglata il 29 ottobre 2019, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, applicata ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti e con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, prevede per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, il riconoscimento di un importo annuo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) pari ad euro 190,00 lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento in questione spetta nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, su premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione, risultando escluso dalla base di calcolo del Tfr, ed essendo comprensivo di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
Il trattamento viene erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Ed inoltre, detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario lavorativo.
A livello aziendale potrà essere valutata la sua corresponsione a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Da tale adempimento sono escluse le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
L’emolumento è ad ogni effetto, di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

 

 

Tutela assicurativa infortuni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

L’INAIL fornisce chiarimenti sulla tutela contro gli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (INAIL, circolare 1 giugno 2023, n. 23).

L’INAIL interviene in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, confutando alcuni dubbi sollevati in proposito.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge principalmente una funzione di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori, è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. Il rappresentante ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

 

Trattandosi di una figura necessaria nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

 

Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

 

L’INAIL precisa, a tal proposito, che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

 

I suddetti rappresentanti sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali e, in questo caso, ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

 

Alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Infine, la circolare in commento si riferisce anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

 

Per entrambe le figure sopra richiamate, eventuali eventi lesivi ad essi accaduti in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge, sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (inteso come rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa).

 

In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in questione.

 

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

 

Gli unici due casi di esclusione, finora applicati, riguardano gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.