CCNL Abrasivi – Industria (ex Assopiastrelle): erogato l’EGR nel mese di giugno

Corrisposta la somma di euro 100,00 lordi a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva al personale di Comparto

Il CCNL siglato in data 28 luglio 2014, tra Confindustria Ceramica e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, applicato agli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, avente decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016, prevede al Capitolo 2°, art. 6 Contrattazione di secondo livello che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 a coloro assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai realizzato una contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che, nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è riconosciuta con le competenze della mensilità di giugno dell’anno successivo, un importo pari ad euro 100,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale.
L’emolumento in questione è omnicomprensivo e non computabile ai fini del Tfr.
Da ultimo si specifica altresì, che in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

CCNL Dirigenti delle imprese di logistica: rinnovato il contratto per i lavoratori del Settore

Delineati i punti importanti del contratto: una tantum, aumenti stipendiali e fondo welfare

Manageritalia e Assologistica hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali. Il contratto, sottoscritto il 31 maggio scorso, riguarda circa 250 aziende associate e coinvolge circa 70.000 dipendenti diretti ed indiretti. Le principali novità sono da ricercarsi principalmente nella parte economica, dal momento che quelli riguardanti la normativa sono già stati attuati con l’accordo di proroga del CCNL del 26 luglio 2021. Infatti, l’accordo sottoscritto di recente prevede un importo Una Tantum di 1.000 euro da corrispondere nel 2023 a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e viene corrisposta in due tranche:
500,00 euro erogati con la busta paga di luglio 2023;
500,00 euro erogati con la busta paga di novembre 2023.

È previsto, altresì, un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, di 450,00 euro lordi mensili da erogare:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° dicembre 2023, la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente viene elevata a 3.650,00 euro; dal 1° luglio 2024 a 3.800,00 euro e dal 1° luglio 2025 a 3.950,00 euro. Inoltre, vengono destinati 1.500 euro annui alla piattaforma welfare dirigenti terziario, utilizzabili per beni e servizi relativi al welfare per gli anni 2024 e 2025. Per quel che riguarda il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare Fondo Mario Negri, questi, dal 1° gennaio 2023, è elevato al 2,39%, dal 1° gennaio 2024 al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

CCNL Poste: previsto entro giugno il premio per l’anno 2022



 Il premio verrà erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, con contratto a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022


Il Verbale di Accordo del 29 luglio 2022 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni ha definito l’erogazione del premio per l’anno 2022 secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Le disposizioni comuni stabiliscono che: 
– il premio non concorrerà alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
– il premio verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno 2022, nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023;
–  la corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio;
–  l’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane (Earnings Before Interests and Taxes).
Si specifica, altresì, che:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità e ricoveri ospedalieri, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19,ridurrà il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito;
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, ovvero di contratto a tempo determinato, il premio spetterà in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello;
– il valore del Premio da corrispondere al dipendente sarà aumentato di 50,00 euro qualora nel corso del 2022 lo stesso non abbia fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve quelle fruite a titolo di ferie, permessi per festività soppresse e PIR.
– nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la determinazione dell’erogazione effettiva, il valore dell’importo del premio sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito gli importi.


 Direzione Staff










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

 Produzione Sportelleria










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL, A2 DUP, REFER. COORD. UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1.669,61 1.113,07

Produzione Recapito






















Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

Produzione CRP










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2, VENDITORI IMPRESE / P.A.L. 2.100,38 1.260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

Whistleblowing: i canali di presentazione delle segnalazioni

L’ANAC ha reso noto lo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, illustrando, tra l’altro, i possibili canali di presentazione delle segnalazioni e le relative modalità (ANAC, comunicato 1 giugno 2023).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attuazione del decreto legislativo che recepisce in Italia le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei whistleblower, ha predisposto lo schema di Linee guida che dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni mentre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività.

 

Le Linee guida si soffermano, in particolare, sul canale esterno di segnalazione attivato presso la stessa ANAC, fornendo però indicazioni anche sugli altri canali di segnalazione e sulle condizioni per accedervi. 

 

Infatti, i canali di presentazione delle segnalazioni sono essenzialmente di tre tipi: interno, esterno e la divulgazione pubblica.

 

Il canale interno

 

Gli enti del settore pubblico e di quello privato sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. L’intento del legislatore, nel prevedere tale sistema di segnalazione, è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, all’ente a cui sono “collegati”, ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

 

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

 

– garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, sia della persona segnalante che della persona coinvolta, o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, sia del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; 

 

– consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

I canali di segnalazione interni sono affidati, per la gestione, alternativamente, a una persona interna all’amministrazione/ente, ad un ufficio dell’amministrazione/ente con personale appositamente dedicato o ad un soggetto esterno. 

 

Il soggetto che gestisce le segnalazioni è inoltre tenuto al rispetto di un preciso iter procedurale, dovendo rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e mantenere un contatto con lo stesso, fornendogli un riscontro dopo aver dato un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

 

Il canale esterno

 

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede sia per i soggetti del settore pubblico che privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale
esterno, attivato e gestito dall’ANAC nel rispetto del principio di riservatezza.

 

A tale canale è possibile ricorrere solo al verificarsi di alcune particolari condizioni, ovvero allorquando:

 

– il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne; 

 

–  la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;

 

– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni,
che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. Oppure se la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante); 

 

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La divulgazione pubblica

 

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, nel caso di una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

 

Lo schema di Linee guida predisposto dall’ANAC può essere oggetto di osservazioni da parte di soggetti interessati che, in tal caso, devono presentare i loro contributi compilando un apposito questionario on line entro il termine inderogabile del 15 giugno 2023.

Ebap: rimodulate le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie

Per i dipendenti che abbiano già percepito la prestazione verrà bonificato un importo di 100,00 euro

Visto il perdurare dell’inflazione che continua ad indebolire la capacità di spesa delle famiglie, aggravata dal caro energia, l’EBAP, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemonte, insieme alle Parti Sociali regionali che lo costituiscono, ha ritenuto opportuno rimodulare le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie. La scadenza per la richiesta di prestazione energia dipendenti, si ricorda, era stata già prorogata al 31 dicembre 2023.
I nuovo parametri sono:
–  250,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE pari od inferiore a 15.000,00 euro;
150,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE di valore compreso tra i 15.001,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ai dipendenti rientranti nella prima fascia di ISEE, che avessero già percepito tale prestazione, verrà automaticamente bonificato un importo integrativo di 100,00 euro.