CCNL Scuola Pubblica-Personale Ata: proseguono i negoziati

Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso per il personale di settore

Tenutosi lo scorso 7 giugno un nuovo confronto per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del Comparto “Istruzione e Ricerca”, concernente gli ordinamenti professionali del personale Ata.
L’Aran ha iniziato le trattative approfondendo la revisione del sistema di classificazione del personale Ata e sollecitando, sulla base del modello presentato nella riunione antecedente, le proposte di miglioramento e integrazione che le OO.SS. ritengono necessarie al fine di arrivare ad una conclusione della trattazione.
La Flc-Cgil ha avanzato diverse proposte in merito, con come scopo quello di precisare e migliorare il testo contrattuale, nonché fornire garanzie di valorizzazione professionale ed economica per tutto il personale impiegato nel settore.
Le proposte hanno riguardato l’aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso alle diverse aree professionali.
E’ stato altresì richiesto, che tra i titoli di accesso ai diversi profili venga previsto, oltre all’attuale titolo, anche il possesso di competenze informatiche certificate, facendo salve le posizioni di chi è già inserito nel sistema di assunzione.
Sempre per i Dsga con incarico di elevata qualificazione, si è richiesto l’aumento e la quantificazione già presente nel CCNL, del compenso in caso di reggenza su altra scuola che in ogni caso non può gravare sul fondo scuola. L’affidamento di questo incarico deve tener conto della disponibilità degli interessati. Resta ferma la proposta avanzata dalla Flc-Cgil di aumentare l’indennità di direzione parte fissa e variabile, escludendo correlazioni tra l’aumento dell’indennità e la valutazione dei risultati conseguiti dal Dsga, come richiesto da altre OO.SS.
Di primaria importanza risulta poi essere la definizione nella disciplina contrattuale dei termini e delle modalità dei requisiti necessari per poter accedere ai passaggi verticali da A ad As e da B a D. Questa sembra essere un’occasione storica che getta le basi per l’innalzamento graduale dei profili A e B verso le aree immediatamente superiori. La mancata attivazione dei passaggi verticali verrebbe considerata una non risposta ai bisogni di crescita professionale del personale Ata, lasciando inutilizzati circa 37milioni di euro.
Inoltre è stato definito a livello nazionale, il compenso per alcuni incarichi specifici di Area A e B, stante la loro funzione.
Ciò a cui si auspica è la semplificazione del sistema delle posizioni economiche, utilizzando le risorse messe a disposizione ed altresì, attribuendole al personale che ne fa richiesta, previo superamento di una prova selettiva attraverso dei test a cui fa seguito l’attività formativa da rimodulare in base al profilo. In aggiunta, si comunica che alle posizioni economiche va riconosciuta una tredicesima quota attualmente inesistente.
Con l’occasione l’Aran ha fatto presente, che le attuali posizioni economiche per il personale Ata vanno confermate, ma il meccanismo che ha regolato fino ad oggi l’attribuzione delle posizioni economiche va senza dubbio semplificato al fine di rendere nuovamente accessibile a tutto il personale interessato la possibilità di beneficiare di un miglioramento economico che valorizzi l’esperienza professionale acquisita.
Circa i Dsga si suole ribadire, che l’incarico di elevata qualificazione (eq) ha durata triennale, ma questo non fa venir meno il diritto del titolare di mantenere la continuità sul medesimo posto di lavoro fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a meno che l’interessato ritenga di spostarsi su altra sede vacante in base alle disposizioni che regolano la mobilità di tutto il personale scolastico.
Terminato l’incontro, l’Agenzia ha affermato la condivisione delle proposte avanzate, riservandosi di predisporre un nuovo testo contrattuale in grado di recepire tali proposte compatibili con il nuovo ordinamento.

Assegni nucleo familiare, la rivalutazione degli importi

L’INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali relativi alla misura per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (INPS, circolare 9 giugno 2023, n. 55).

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, pari all’8,1%, l’INPS con la circolare in commento ha comunicato la rivalutazione dell’indice dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF), in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

I nuovi livelli di reddito familiare sono finalizzati ovviamente alla corresponsione dell’Assegno alle diverse tipologie di nuclei, tenendo conto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021 che ha istituito  l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, i nuovi livelli di reddito familiare dell’ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono state pubblicate in allegato alla circolare in oggetto. 

L’INPS comunica anche che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

CIPL Edilizia Industria – Torino: rinnovato il contratto per oltre 10.000 lavoratori



Il CIPL prevede aumenti salariali, welfare e sicurezza


È stato rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edilizia-industria di Torino. I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e la parte datoriale Ance hanno sottoscritto l’accordo che prevede più garanzie in materia di sicurezza, malattia, trasferta, welfare, formazione e salario e coinvolge oltre 10.000 mila lavoratori in 1.400 imprese della provincia.


Nella fattispecie, sono stati chiesti e ottenuti aumenti per la diaria e per l’indennità di mensa che viene raddoppiata. Il CCNL prevede un contributo di 30,00 euro per l’assistenza fiscale che viene erogata in un centro di assistenza convenzionato con le organizzazioni sindacali. L’elemento variabile della retribuzione viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore rivalutato nei futuri aumenti contrattuali. Adeguamento delle prestazioni integrative per spese funerarie, sussidi per studenti, assegno per lavoratori portatori di handicap e per i propri familiari e il premio di natalità che passa da 45,00 euro a figlio a 500,00 euro una tantum. Confermato il contributo spesa per l’acquisto di wi-fi, pc, tablet o notebook, per i campi estivi e il baby parking. I neoassunti under 24 possono beneficiare di un premio una tantum di 250,00 euro, mentre il premio per i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità di imprese edili passa da 447,00 a 800,00 euro.
Confermata la prestazione per carenza malattia a carico della Cassa Edile di Torino per i primi tre giorni di malattia per eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni. Inoltre, viene inserita una risorsa da destinare all’ufficio notifiche per potenziare l’incrocio dei flussi delle banche dati negli Enti bilaterali con lo scopo di rafforzare la corretta applicazione contrattuale, anche per quel che riguarda la formazione e la prevenzione dei lavoratori nei cantieri di Torino e provincia. Per i lavoratori autonomi è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento per lavorare in cantiere, con un Qr-code collegato ad un pc portatile che serve per individuare il lavoratore e attestare la regolarità della posizione in Cassa edile in termini anche di formazione nel percorso di Settore. Entro il 30 giugno si prevede che vengano definite le agevolazioni e i premi mirati a migliorare l’attrattività del lavoro edile e l’inserimento dei giovani.

CCNL Oreficeria Industria: definito il valore IPCA 2023



Previsto con il CCNL del 23 dicembre 2021, un aumento del 6,6% per tutti i livelli


In data 9 giugno 2022, tra Confindustria Federorafi e la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil si è stipulato il CCNL dedicato agli addetti del settore orafo, argentiero della gioielleria, avente decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale prevede, all’art. 47- Parte salariale, l’adeguamento nel mese di giugno, dei minimi contrattuali per ciascun livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’Istat ed applicata ai minimi stessi.
A tal proposito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno 2023 e 2024, al fine di definire la quota di Tem relativa alla dinamica sopra descritta.
Pertanto, dal 1° giugno 2023 si assiste ad un incremento dei minimi salariali come di seguito indicati.


































Livelli Aumenti salariali Minimi
2 90,01 1.453,87
3 99,17 1.601,81
4 103,19 1.666,71
5 110,24 1.780,61
5Super 117,67 1.900,52
6 126,49 2.043,04
7 137,54 2.221,43

Emilia-Romagna: le misure di sostegno al reddito per datori e lavoratori

L’INPS ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” a sostegno di imprese e dipendenti colpiti dagli  eventi alluvionali (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 53).

Un’illustrazione dei contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (articolo 7, D.L. n. 61/2023) a sostegno delle aziende e dei lavoratori dipendenti delle zone colpite ai fenomeni atmosferici delle scorse settimane in Emilia-Romagna e altrove e le indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. È quanto contenuto nella circolare in commento dell’INPS che, tra le misure previste in materia di lavoro, si concentra sul citato ammortizzatore sociale a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro.

I destinatari della misura sono costituiti da:

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a lavorare, in quanto i propri datori aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, hanno sospeso l’attività a causa dell’alluvione; 

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori indicati;

lavoratori agricoli nelle stesse condizioni dei due casi precedenti oppure che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni alluvionati o ancora lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L’ammortizzatore unico

La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale.

La misura è tuttavia incompatibile con con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, con il trattamento di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge n. 223/1991.

In particolare, la misura di sostegno per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a 1.321,53 euro).

In merito alla durata dell’ammortizzatore unico, l’articolo 7 più volte citato prevede che:

– ai lavoratori subordinati (anche agricoli) che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell’allegato n. 1, impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 90 giornate;

– ai dipendenti  (anche lavoratori agricoli) domiciliati in uno dei comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 , la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate;

– ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1 ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

– ai lavoratori agricoli che, alla stessa data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori degli stessi comuni, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. Anche in questo caso la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Per i lavoratori agricoli, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

Infine, nella circolare in questione sono inclusi i termini e le modalità di invio delle domande che prevedono che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. In particolare, i datori di lavoro privati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla circolare in oggetto, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il file potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.