Pensionamento, in GU il Decreto per l’incentivo al posticipo

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per Quota 103 (Decreto 21 marzo 2023).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103.

Questi soggetti possono infatti rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quel che riguarda la procedura di domanda di accesso all’incentivo del posticipo del pensionamento, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. L’Istituto, poi, provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Infine, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.

CCNL Legno Arredamento – Industria: le OO.SS. chiedono la riapertura del tavolo di rinnovo

Feneal, Filca e Fillea, in attesa di novità sulle posizioni assunte da FederLegno, minacciano la ripresa della mobilitazione di settore 

Dopo l’interruzione delle trattative e del conseguente sciopero del 21 Aprile 2023, Feneal, Filca e Fillea sono in attesa di ricevere da parte di FederLegno e delle aziende associate novità in merito alla riapertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Nel contempo prosegue la mobilitazione delle OO.SS. di settore a difesa del contratto collettivo, del giusto salario, del riconoscimento di diritti e formazione, confermando il blocco di tutte le prestazioni straordinarie e dell’istituto della flessibilità.  
In una nota dei giorni scorsi delle Segreterie nazionale si evince il richiamo alla responsabilità contrattuale verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento così delicato ed il conseguente riconoscimento del giusto incremento salariale. L’intento dei Sindacati è quello di trovare soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo del settore con le loro professionalità.
In assenza di novità entro il 31 maggio si sono dichiarati disponibili a dare mandato alle strutture territoriali e alle Rsu per l’organizzazione di una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza da definire a livello locale per i mesi di giugno e luglio.

CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (Anaste-Confsal): erogata l’Una Tantum nel mese di maggio

Una Tantum di euro 300,00 versata ai dipendenti del settore

Il CCNL sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Anaste; Confsal; Cse Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione Cse); Cse Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa); Confelp-Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, ed applicato a tutti i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, operanti nei settori di seguito riportati:
– ex Ipab depubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta. Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
– Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
– Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
– Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcool- dipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.);
nonché, applicato ai rapporti di lavoro di tipo privato nel comparto socio-sanitario-assisteziale-educativo per le realtà aderenti all’Anaste che si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale, prevede, secondo quanto disciplinato dall’art. 71 “Indennità di vacanza contrattuale”, ed a copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di sottoscrizione del CCNL, la corresponsione a ciascun lavoratore, di un ammontare a titolo di Una Tantum pari ad euro 300,00, da versare loro in 15 tranche mensili e con il medesimo importo, decorrenti dalla data di sottoscrizione contrattuale.

 

 

EB Veneto F.V.G.: a partire da maggio previsti nuovi servizi e procedure

Tra le novità la possibilità di chiedere i rimborsi per i figli fino a 14 anni, l’aumento dell’importo dell’una tantum destinata alla natalità, fino a 90 giorni di tempo per richiedere i rimborsi 

L’EB Veneto F.V.G., l’ente bilaterale regionale del Commercio, dei Servizi e del Turismo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ha stabilito nuovi servizi e procedure in vigore dal 1°maggio 2023 per tutti i dipendenti titolari e soci delle aziende iscritte. 
Tra le novità vi è l’aumento dell’età del figlio, da 12 a 14 anni, per richiedere il rimborso del 50% dei costi sostenuti per baby-sitter, centri estivi, dopo scuola, campi scuola, attività sportiva e l’incremento dell’erogazione dell’una tantum per la natalità da 350,00 a 400,00 euro.
La possibilità di richiedere il rimborso rispetto alla data di fattura passa da un termine di 60 a 90 giorni.
Al fine di ottenere un maggiore monitoraggio delle vulnerabilità informatiche, è stato anche introdotto la possibilità di un rimborso del 50%, fino ad un massimo di 400,00 euro per i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto di prodotti, strumenti e attrezzature altamente innovativi, o per l’attivazione di piattaforme per la gestione di piani di welfare aziendale o di software per la gestione della fatturazione elettronica.

Alluvione Emilia Romagna: indicazioni per le domande di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione (INPS, messaggio 10 maggio 2023, n. 1699).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna a seguito degli eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

 

Pertanto, l’INPS informa che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali possono presentare le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni” (che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili – cosiddette EONE), e non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione.

 

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Inoltre, l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Con particolare riferimento alle imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – le stesse non sono tenute a effettuare la menzionata informativa sindacale per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale, sussistendo l’obbligo solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

 

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” allegando il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità, il cui possesso può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

 

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con la suddetta causale una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

 

Infine, l’INPS precisa che, per richiedere il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972 in favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.