Crisi di impresa e cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Resi noti i chiarimenti dell’INPS sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore (INPS, circolare 17 maggio 2023, n. 46).

L’INPS è intervenuto in materia di crisi di impresa e in particolare sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019. Si tratta del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022 e da ultimo modificato con il D.L.gs. n. 83/2022.

In effetti, nel citato Codice si è dedicata particolare attenzione ai rapporti di lavoro. In particolare, l’articolo 376 sostituendo il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, recita che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”. Nello specifico, gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’articolo 189 del Codice, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

Crisi di impresa e rapporti di lavoro subordinato

L’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento (articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019). Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”. Inoltre, i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso (comma 1, articolo 189 già citato).

Pertanto, la sospensione è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

La sospensione può essere prorogata per un massimo di 8 mesi – qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 189, comma 4, del Codice – su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori. In questo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Infine, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra succintamente riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 189, comma 5, del Codice). Tuttavia, le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario di “trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito” (comma 5, articolo 189).

In tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Obbligo contributivo del ticket di licenziamento

Per quanto riguarda i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del cosiddetto ticket di licenziamento (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012) nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, è necessario considerare che l’articolo 190 del Codice della crisi di impresa, dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Ne consegue che l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dal citato articolo 189, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni contenute nella circolare in commento.

Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Infine, nella circolare in commento sono riportati ulteriori chiarimenti in materia obbligo del cosiddetto ticket di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo, oltre che le istruzioni operative già citate.

 

Contenzioso amministrativo INPS: le disposizioni del nuovo Regolamento

L’INPS illustra le disposizioni in materia di ricorsi amministrativi che ricadono nella competenza dei propri Comitati contenute nel nuovo Regolamento approvato il 18 gennaio 2023 dal Consiglio di Amministrazione (INPS, circolare 17 maggio 2023, n. 48).

Il “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS” sostituisce il previgente del 2013 e disciplina in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’INPS, a supporto dell’attività dei Comitati e nell’ottica di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale.

 

Il nuovo Regolamento dispone sulle procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome. L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

 

Vengono indicati, tra l’altro, termini e modalità di presentazione dei ricorsi, cause di inammissibilità, improcedibilità e di cessata materia del contendere, tempistiche per la definizione degli stessi.

 

Modalità di presentazione del ricorso

 

Il ricorso deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, o direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati.

 

Nel caso di presentazione diretta da parte del soggetto interessato che si avvale degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, è proprio l’utilizzo di tali strumenti informatici che costituisce garanzia di riferibilità del ricorso al ricorrente, per cui non è richiesta la sottoscrizione.

 

Nell’ipotesi diversa di presentazione attraverso intermediari o Patronati, invece, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato – in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente – regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

 

L’utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d’identità.

 

Termini di impugnazione

 

Il Regolamento prevede diversi termini per la presentazione del ricorso che si calcolano, prevalentemente, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da impugnare, non computandosi il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e prorogandosi al giorno seguente non festivo il termine che scade in giorno festivo.

 

Costituisce eccezione, ad esempio, la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, relativamente ai provvedimenti di pensione, allorquando la decorrenza parte dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.

 

Nello specifico i termini fissati sono i seguenti:

 

90 giorni per i ricorsi dinanzi ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati avverso il provvedimento emesso dall’Istituto;

 

30 giorni per i ricorsi amministrativi dinanzi ai Comitati di vigilanza avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, nonché per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria. In questo ultimo caso specifico, atteso che i ricorsi sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria (60 giorni dalla notifica o conoscenza del provvedimento), al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, l’INPS precisa che la nuova tempistica troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare in commento. 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.

 

Inammissibilità, improcedibilità e cessazione della materia del contendere

 

Il ricorso è inammissibile: qualora sia presentato in forma cartacea; sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto; sia carente di uno o più elementi essenziali; tratti di materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto; sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento; sia presentato da persona non legittimata ad agire o in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

 

Costituiscono causa di improcedibilità del ricorso il sopraggiungere di fatti successivi alla sua presentazione che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato, o l’intervento di una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

 

La cessazione della materia del contendere si configura nel caso in cui l’Istituto adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente e la stessa è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento, anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente.

 

Decisione del ricorso

 

Conclusasi la fase istruttoria del ricorso amministrativo, a cui provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.

 

Enti Bilaterali Asti: a disposizione Buoni Libro per l’anno scolastico 2023/2024

Stanziati 45mila euro per l’acquisto di libri scolastici per i figli dei dipendenti del settore terziario e turismo 

Per il sedicesimo anno consecutivo le famiglie degli studenti astigiani potranno contare sull’aiuto dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario e dell’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti, per l’attribuzione dei Buoni Libro per l’anno scolastico 2023-2024, grazie allo stanziamento di un importo pari a 45.000,00 euro. 
L’iniziativa, nata nel 2008 dalla collaborazione tra la Confcommercio di Asti per la parte datoriale e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil in rappresentanza dei lavoratori dei settori terziario e turismo, è di fatto un’integrazione del reddito per venire incontro alle esigenze delle famiglie. I presidenti degli Enti hanno sottolineato che nel corso di questi anni sono stati erogati, per tale finalità, circa 300.000,00 euro.
A beneficiare dei buoni saranno gli studenti della scuola media inferiore, media superiore, universitari e anche gli studenti lavoratori, facenti parte di famiglie appartenenti ai settori commercio e turismo. Gli Enti Bilaterali di Asti inoltre hanno istituito nuove prestazioni volte a fornire un aiuto concreto alle imprese ed ai dipendenti dei settori terziario e turismo particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.
Sono ammessi a partecipare all’attribuzione di buoni libro i figli dei dipendenti del settore terziario (commercio, servizi ecc.) e del settore turismo ed i figli dei datori di lavoro iscritti all’EBT della Provincia di Asti, nonché i lavoratori dipendenti studenti. Per favorire gli esercizi commerciali, i buoni saranno utilizzabili presso le cartolibrerie di Asti e Provincia già convenzionate con l’Ente o che intendono convenzionarsi entro il 31 luglio 2023.
La modulistica ed altre informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente: www.ebtasti.it.

CCNL Metalmeccanica – Industria: nuovamente attivate le iscrizioni alla piattaforma MetApprendo

Versamento del contributo di euro 1,80 per l’adesione al portale formazione

Con l’Accordo siglato in data 10 maggio 2023, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uil, in considerazione delle numerose richieste, hanno voluto riaprire le iscrizioni alla piattaforma per la formazione del personale di comparto, MetApprendo.
Tale piattaforma è indirizzata alle aziende di nuova costituzione e a quelle che non hanno adempiuto a quanto previsto dall’art. 7, co. 13, del CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, che fissava la possibilità di effettuare un versamento una tantum pari a euro 1,80 per ogni dipendente, al fine di poter fruire del servizio formativo entro e non oltre il 31 luglio 2023, tramite Mav collegandosi al sito di MetApprendo.
Il portale formativo mette infatti a disposizione delle aziende utenti, un Learning Management System, su cui il lavoratore può registrare la formazione portata a compimento.
Preme ricordare che, il contributo di euro 1,80 va calcolato per ogni dipendente e per tutta la durata della vigenza contrattuale, come previsto dal citato art. 7, ivi comprendendo ad esempio, gli assunti con contratto di lavoro a termine, a part-time, gli apprendisti, nonché i dirigenti. Ragion per cui, l’accordo presente, non potrà esser applicato alle aziende che hanno già effettuato il versamento nella prima fase di adesione, ossia circa 17.000 che occupano intorno a 940.000 lavoratori.
Infine, negli ultimi giorni, si sta procedendo altresì, ad inviare il Codice Univoco Aziendale (cd. Cua) a tutte le imprese aderenti alla piattaforma, al fine di farle poter accedere ai vari servizi offerti.

Contrasto al divario retributivo di genere nella Direttiva UE

Pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/970 che è volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. 

Entrerà in vigore tra venti giorni la direttiva UE n. 2023/970 pubblicata il 17 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri e applicate nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. 

 

La direttiva in commento stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne e del divieto di discriminazione: tali obiettivi dovranno essere conseguiti, in particolare, tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

 

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, applicando strumenti o metodologie che consentono agli stessi datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

 

La valutazione e il confronto del valore del lavoro dovranno essere effettuati sulla base di criteri che non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e che includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

 

Il principio della trasparenza retributiva deve essere applicato anche prima dell’assunzione, prevedendosi che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni, tra l’altro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, in modo che sia garantita una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione.

Viene sancito il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di provvedere affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio.

 

Ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a chiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Tali informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro in un tempo ragionevole e che, in ogni caso, non può eccedere i due mesi dalla presentazione della richiesta, in un formato che sia accessibile anche alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

 

L’articolo 9 della direttiva dispone in merito alle informazioni sul divario retributivo di genere che i datori di lavoro devono fornire (anche mediante pubblicazione sul proprio sito web) a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti, trasmettendole all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta. L’obbligo informativo riguarda i datori di lavoro che hanno più di 100 lavoratori ma gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre anche ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le medesime informazioni.

 

Il Capo III della direttiva è dedicato ai mezzi di tutela affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro o a un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Infatti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non devono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un’altra persona a tutela dei diritti di quest’ultima (articolo 25).

 

Prevista anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di controllare e sostenere l’attuazione delle misure di attuazione della direttiva e di adottare le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione.