CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

Malattia dei marittimi: nuove indicazioni per l’indennità

Forniti chiarimenti sul calcolo e l’applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell’Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l’Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l’INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell’INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L’INPS è ritornata sul tema dell’Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l’INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze: pubblicato il decreto

Il provvedimento disciplina le funzioni e gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 luglio 2024).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto è stato pubblicato il D.M. 9 luglio 2024 recante la disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e in attuazione del D.I. 5 gennaio 2021.

Il testo regola le funzioni e disciplina gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, aprendo nuovi spazi di collaborazione e sinergia, nell’ambito della formazione aziendale, tra il sistema della formazione professionale di competenza delle regioni e il partenariato economico e sociale, rendendo centrale il ruolo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e i Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione al reddito.

Il provvedimento disciplina, inoltre, la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale come il servizio civile universale o i contratti di apprendistato o i tirocini promossi dal Ministero o i percorsi di accompagnamento alla imprenditorialità e l’autoimpiego, il volontariato e i progetti di utilità collettiva.

 

CCNL Federcasa: resoconto trattativa rinnovo contrattuale 2022/2024

I Sindacati premono per aumenti economici, arretrati e altre indennità, in più occorre sistemare la questione edilizia residenziale pubblica

Le OO.SS. Fp-Cgil, FP-Cisl e Uil-Fpl hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso noto il resoconto del tavolo della trattativa, tenutosi il 6 agosto 2024, per il rinnovo del CCNL 2022/2024, insieme al rappresentante della parte datoriale. L’obiettivo dei membri seduti al tavolo è stato quello di procedere nel dialogo, dopo la battuta d’arresto, con l’intento, da parte di tutti, di chiudere il contratto in autunno.
Le Parti premono affinché venga sciolto il nodo relativo alla parte economica, in particolar modo aumenti, arretrati e altri istituti economici. Per quanto riguarda, invece, la parte normativa a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, la parte datoriale ha chiesto di riconvocare il tavolo dopo nella seconda metà di settembre. 

Decreto Omnibus: alcuni aspetti sul lavoro 

Prorogata l’assicurazione INAIL per la scuola, introdotti nuovi contratti nell’ambito della ricerca (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 7 agosto 2024, n. 91).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (cosiddetto Decreto Omnibus) che dispone un ampio raggio di misure fiscali ed economiche. In particolare, alcune tra queste assumono un carattere maggiormente lavoristico, ad esempio la conferma dell’assicurazione per studenti e personale della scuola.

Inoltre, il Governo ha anche dato l’ok a un disegno di legge con disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Tale provvedimento introduce, tra l’altro, nuove tipologie di contratti per il personale della ricerca.

La tutela assicurativa nella scuola

Viene estesa anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale scopo vengono messi a disposizione 48 milioni di euro.

I provvedimenti sul mondo della ricerca

In questo caso gli interventi si pongono l’obiettivo di riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l’imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all’accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare i giovani. A questo scopo, si introducono 3 nuove e distinte tipologie contrattuali: contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca; contratti di professore aggiunto, attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, viene previsto che gli studenti universitari, nell’ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possano collaborare anche alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.