Aumento esonero contributivo per i lavoratori: le istruzioni applicative

Arrivano le indicazioni operative INPS per l’incremento del taglio sulla quota dei contributi IVS dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 24 maggio 2023, n. 1932).

Sono state rese note le istruzioni operative dell’INPS in materia di aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Si tratta delle disposizioni dettate dall’articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che ha incrementato di 4 punti percentuali,  senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, il taglio contributivo stabilito dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022).

Pertanto,  per i periodi di paga sopra citati, l’esonero contributivo è riconosciuto: 

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La gestione della tredicesima

Dato che l’incremento citato non avrà effetti sulla tredicesima, l’applicazione concreta in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, sarà: 

 –    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Infine, il messaggio INPS in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli del settore agricolo.

CCNL Turismo-Minori (Confcommercio): nuovo incontro per il rinnovo

Nuova classificazione del personale e aumento degli stipendi sono tra gli argomenti principale del confronto 

Il 18 maggio si è svolto l’incontro tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem, le Cooperative e i sindacati in merito al rinnovo del CCNL Turismo-Minori Confcommercio, ormai scaduto da quasi un anno e mezzo,  che deve essere applicato ai dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo.
Le associazioni datoriale, in merito alla classificazione del personale, hanno proposto l’introduzione di nuove figure professionali e l’eliminazione di quelle che ormai non vengono più utilizzate.
Secondo le organizzazioni sindacali, inoltre, si deve ipotizzare anche un miglioramento di alcune figure e il loro inquadramento. 
Altro argomento principale è l’aumento delle retribuzioni, dovute al rialzo dell’inflazione.
Le parti hanno, altresì, individuato i temi oggetto di un documento congiunto: detassazione degli aumenti salariali e dei premi di risultato; revisione dei prezzi nella ristorazione collettiva; destagionalizzazione e Naspi e part time verticale ciclico.
Fissato un nuovo incontro per discutere sul tema della classificazione il prossimo 16 giugno.

Emergenza alluvione, interventi su lavoro, fisco e utenze

Il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro con misure su Cassa integrazione emergenziale, sospensione di pagamenti e indennità una tantum per gli autonomi (Consiglio dei ministri, comunicato 23 maggio 2023, n. 35).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per rispondere all’emergenza prodotta dall’alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Il provvedimento stanzia oltre 2 miliardi di euro per il sostegno alla popolazione e alle imprese colpite dalla grave calamità naturale con misure riguardanti sia il lavoro, sia il fisco, oltre che misure emergenziali per servizi pubblici come la scuola e la giustizia.

Spicca, peraltro, l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

Le misure per imprese e lavoratori

Sul versante degli interventi a favore dei lavoratori, c’è innanzitutto da registrare la possibilità per i dipendenti delle aziende interessate dall’alluvione di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro. 

Inoltre, nel provvedimento vi è lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

Per il comparto sanitario, è prevista la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza.

A favore dei dipendenti pubblici, si provvede all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso il lavoro agile.

Si mette in campo anche l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio, oltre che la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici

Stabilita anche la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla Legge n. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. 

Le misure per il settore agricolo

In particolare, alle imprese del settore agricolo danneggiate vengono destinati 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili, ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”. Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022.

Stanziata anche una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, etc. con sede operativa nei territori colpiti. 

Peraltro, al al commissario straordinario siccità viene attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale. 

Le misure di carattere fiscale

Le imprese si vedono riconosciuta la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Inoltre, viene adottata la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’ARERA. 

Viene prevista la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Viene differito al 31 dicembre 2023 il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Bonus 110%.

Interventi sui servizi pubblici e sugli enti locali

Infine, il Decreto Alluvioni prevede diversi interventi su servizi di interesse generale e sugli enti locali colpiti dall’emergenza ambientale, tra i quali, ad esempio: il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati; per quel che riguarda la giustizia, il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale; un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali; l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti, e l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo, etc.

 

 

CCNL Metalmeccanica – Industria: con il mese di giugno previste importanti novità



Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore


Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi
































Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell’emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
– un contratto a tempo indeterminato;
– un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l’importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.


 

CCNL Scuola Pubblica: proseguono le trattative per il rinnovo

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all’Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l’obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
– 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
– i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
– 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.