Adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell’introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l’emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L’assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

CCNL Alimentari Industria: previsti aumenti a settembre



Da settembre stabilita la seconda tranche di aumenti per i lavoratori del settore 


Il Verbale di Accordo del 1° marzo 2024 sottoscritto da Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil ha previsto per i lavoratori dell’industria alimentare la seconda tranche di aumenti a decorrere da settembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi.






































Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S 58,76 euro 2.569,39 euro
1 51,09 euro 2.234,22 euro
2 42,15 euro 1.843,27 euro
3A 37,04 euro 1.619,83 euro
3 33,21 euro 1.452,29 euro
4 30,66 euro 1.340,55 euro
5 28,10 euro 1.228,86 euro
6 25,55 euro 1.117,15 euro

VIAGGIATORI O PIAZZISTI














Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
I 42,15 euro 1.843,27 euro
II 33,21 euro 1.452,29 euro

Agricoltura: rivalutate le prestazioni malattia professionale e infortunio per il 2024



Dal 1° luglio l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).


Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l’anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.


In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.


Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa


Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro


Assegno una tantum


Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.


Assegni continuativi mensili


Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:




















Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

CCNL Centri Elaborazione dati: con settembre welfare e nuovi minimi retributivi



Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro


Con l’accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 
































Livello Minimo dall’1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Nell’accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

CIPL Agricoltura operai Cremona: Flai non firma il contratto

Le retribuzioni non sono state ritenute adeguate all’andamento dell’inflazione

Con l’accordo di rinnovo, il contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti, che rimarrà in vigore fino al 2027, prevede per gli oltre 8 mila addetti del settore operante nel territorio cremonese :
– l’aumento dei salari del 6,20% per ciascun livello professionale;
– l’aumento da 100 mila a 150 mila euro della somma prevista per la previdenza, assistenza e per le prestazioni aggiuntive a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie;
– un ruolo più centrale dell’Ebat Cimi di Cremona per la tutela, il welfare e la formazione;
– modifiche in tema di appalti;
– introduzione di indennità pari a 20 e 10 euro mensili per le figure di casaro e aiuto casato;
– aggiornamento delle indennità per il pasto e la cena in caso di attività fuori sede.
Nonostante siano state apprezzate le novità introdotte, tra cui l’istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, Flai ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo fino all’espletamento di ulteriori verifiche in tema di salari. Invero, secondo gli stessi, il risultato raggiunto non adegua, in relazione all’andamento dell’inflazione, le retribuzioni sia in termini di quantità economiche sia per il ritardo dalla scadenza naturale del 31 dicembre 2023.