OMNIA IS, al via il nuovo servizio per le domande di integrazione salariale ordinaria

L’INPS ha reso noto il rilascio di una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita (INPS, messaggio 26 giugno 2023, n. 2372).

La piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS” si avvarrà di un nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria. Ad annunciarlo è l’INPS che nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNRR affidati all’Istituto ha previsto la realizzazione di della piattaforma, quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari, sia dei propri operatori.

In particolare, OMNIA IS  è caratterizzato da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate. Tra le principali novità introdotte vi è la funzione che consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’Istituto. 

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di integrazione salariale ordinaria selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive dell’azienda interessata. Il sistema consente anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari.  

Nell’ottica di semplificare la compilazione della domanda acquisendo i soli dati strettamente necessari alla definizione della stessa, la compilazione dei campi relativi alla ripartizione giornaliera delle ore da integrare è prevista solo in caso di istanza con causale “eventi meteo”. Sempre in caso di domanda per “eventi meteo”, è possibile indicare anche le giornate in cui l’evento non si è manifestato, ma continua a perdurare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del protrarsi degli effetti di un precedente evento meteorologico sfavorevole (cosiddetto “effetto trascinamento”).

Altra novità di rilievo è la possibilità di compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate. È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità. Viene comunque mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file pdf.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intenda chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione. Una volta compilati i campi, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione e assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.

Alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria si accede dal sito istituzionale dell’INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

Per consentire un graduale apprendimento delle modalità d’uso del nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria, in questa prima fase, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inoltrare la domanda stessa sia avvalendosi del nuovo servizio, sia utilizzando gli attuali applicativi che saranno mantenuti in uso sino alla dismissione che verrà resa nota con successivo messaggio dell’Istituto.

CCNL Vigilanza privata: sottoscritto l’Accordo integrativo

Ad integrazione dell’Ipotesi di Accordo del 30 maggio viene inserita la parte relativa a previdenza complementare, permessi, periodo di prova e bilateralità

Le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, insieme alle associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Agci-Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi, hanno sottoscritto la documentazione relativa all’Ipotesi di Accordo del Settore Vigilanza privata il 15 giugno scorso. Il rinnovo del CCNL riguarda i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Il contratto decorre dal 1° giugno 2023 e resta in vigore fino al 31 maggio 2026.

Parte economica

Come già anticipato nei giorni scorsi è previsto, infatti, un aumento complessivo di 140,00 euro per il livello 4° GPG della Vigilanza privata e per il livello D dei servizi fiduciari che viene erogato in 5 tranche:

50,00 euro a giugno 2023;

25,00 euro a giugno 2024;

25,00 euro a giugno 2025;

20,00 euro a dicembre 2025;

20,00 euro a aprile 2026.
A questo si aggiunge l’Una Tantum di 400,00 euro per il livello 4° delle Guardie Giurate da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (anche attraverso welfare) che viene riconosciuta nella misura di:

135,00 euro settembre 2023;

135,00 euro settembre 2024;

130,00 euro settembre 2025.

 

Periodo di prova

Per il periodo di prova viene rimodulata la durata, vale a dire:

– 150 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati nel livello Q e livelli I;

– 60 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati in altri livelli.

Inquadramento professionale

Invece, per quel che riguarda l’inquadramento professionale, è previsto che il personale in forza al 31 maggio 2023:

– Inquadrato nel livello E debba rimanerci per un periodo non superiore ai 12 mesi;

– Inquadrato nel livello F, dal 1° giugno 2023, venga inquadrato al livello E, dove rimane per un periodo non superiore a 18 mesi.

Per conseguire il livello D, il lavoratore deve permanere nel livello F ed E per non più di 24 mesi.

Bilateralità 

Per la bilateralità, la quota è fissata allo 0,20% di paga base e contingenza e 0,10% a carico del lavoratore e viene stabilito il contributo per l’assistenza contrattuale nella misura dello 0,25% della paga conglobata mensile, di cui lo 0,15% è a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Parte normativa

Sul fronte permessi e congedi, quelli per handicap vengono disciplinati alla normativa Inps e per le vittime di violenza di genere viene riconosciuto un congedo specifico di massimo 90 giorni lavorativi, con preavviso non inferiore a 7 giorni. Inoltre, se il dipendente ne fa richiesta, il congedo può essere allungato oltre il tempo indicato, con il pagamento di un’indennità del 70% della retribuzione. Inserita nel rinnovo anche la parte normativa riguardante la tutela della genitorialità e il relativo congedo di paternità obbligatorio. Il Fondo Fon.Te viene individuato per la previdenza complementare per il settore vigilanza privata e servizi di sicurezza. Mentre, il fondo previdenza cooperativa è per le imprese in cooperativa.

Carta solidale: rilascio nuove funzionalità e proroga del termine per il consolidamento delle liste

L’INPS proroga al 5 luglio 2023 il termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari della Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno alla luce delle nuove funzionalità a disposizione dei Comuni (INPS, messaggio 26 giugno 2023, n. 2373).

Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), alcuni Comuni hanno segnalato la necessità di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo.

 

L’INPS, pertanto, con il messaggio in oggetto, ha reso noto il rilascio di nuove funzionalità per applicazione web dedicata ai Comuni e accessibile nel portale istituzionale al percorso: > “INPS e i Comuni” > “Servizi al cittadino” > “Servizi” > “Carta solidale acquisti”.

 

Beneficiari del contributo, si ricorda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei requisiti individuati dal D.M. 18 aprile 2023, ovvero:

 

– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

 

– titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

 

Tra le nuove funzioni messe a disposizione dei Comuni, quella di “deselezione del beneficiario” ha l’effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella lista dei selezionabili: ciò accade allorquando l’operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. Il beneficiario deselezionato, conseguentemente, viene inserito in evidenza in testa alla lista dei selezionabili e sarà escluso dalla successiva rielaborazione della graduatoria. Viene richiesto l’inserimento, in apposito spazio, di una nota giustificativa dell’operazione in cui dovrà essere riportata la causa di esclusione

 

La funzione “trasferimento nucleo”, invece, consente al Comune di selezionare il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di questa selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall’INPS il controllo sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che si può concludere con due diversi esiti:

 

1) verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento dello stesso in testa alla lista dei selezionabili del Comune di effettiva residenza, etichettandolo e ponendolo in evidenza.  Nel caso di disponibilità di carte, il nuovo Comune assegnatario del beneficiario trasferito potrà selezionarlo e inserirlo nella lista dei beneficiari; il beneficiario trasferito sarà oggetto, in ogni caso, di successiva rielaborazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione; 

 

2) una conferma da ANPR della residenza originaria del beneficiario e, in conseguenza, il mantenimento dello stesso nella posizione originaria.

 

Presente anche la funzione “blocca nucleo-trasferito” che si attua mediante la funzione di “deselezione beneficiario” e consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso valuti che non abbia i requisiti richiesti dal citato decreto.

 

Le funzioni rilasciate e sopra descritte sono utilizzabili da tutti i Comuni, compresi quelli che, nel frattempo, hanno già proceduto al consolidamento delle liste, che saranno pertanto sbloccate.

 

L’INPS, al fine di consentire ai Comuni di effettuare gli interventi di cui sopra, comunica la proroga del termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari (inizialmente fissato in 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno 2023) fino alle ore 18,00 del 5 luglio 2023

 

Si precisa che la sola funzione di “trasferimento nucleo” a un Comune diverso, verrà inibita alle ore 19,00 del 4 luglio per la necessità da parte di INPS di effettuare il controllo su ANPR relativo alla residenza e consentire al Comune di destinazione, entro il 5 luglio, la selezione e l’inserimento del soggetto trasferito nella lista dei beneficiari ovvero il blocco del medesimo.

 

Alla scadenza del nuovo termine, l’INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal decreto.

 

La tempistica procedurale ridefinita sulla base del nuovo termine fissato per il consolidamento delle liste da parte dei Comuni avrà, dunque, le seguenti scadenze:

 

– pubblicazione entro il 7 luglio nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate per ciascun Comune;

 

– invio entro l’8 luglio delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane per le attività di competenza;

 

– restituzione entro il 15 luglio da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario;

 

– pubblicazione entro il 18 luglio nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati;

 

– invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

 

CCNL Consorzi di bonifica: con luglio aggiornati i minimi retributivi e costituzione di un Ente Bilaterale



Novità per i lavoratori del comparto


Il Verbale di Accordo siglato in data 23 maggio 2023 tra Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, prevede con il mese di luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi e la necessità di costituire un Ente Bilaterale al fine di realizzare uno strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto ad attività quali occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, e quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente verrà istituito presso l’Enpaia e le Parti valuteranno poi le modalità inerenti la sua gestione con lo scopo di contenere i costi, ed altresì, attueranno tutte le procedure legislativamente previste, nonché regolamenteranno le attività cui indirizzarsi come di seguito riportate:
– ricambio generazionale;
– ristrutturazione aziendale;
– sostegno al reddito legato a interruzioni temporanee.
Inoltre, l’Ente Bilaterale potrà prevedere ulteriori prestazioni al fine di sostenere i lavoratori del settore. I servizi verranno finanziati mediante il patrimonio economico costituito dalle risorse che i Consorzi verseranno nel Fondo nella misura dello 0,75% (0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% di spettanza del dipendente) dei minimi di stipendio base secondo quanto sancito dall’art. 66 della disciplina contrattuale con decorrenza dal 1° luglio 2023. Tali prestazioni sono individuate come un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all’erogazione diretta da parte del Consorzio stesso, di servizi equivalenti.
Il Consorzio poi, aderendo alla bilateralità ed adempiendo ai relativi obblighi contributivi, assolve, per l’appunto, ogni suo obbligo in materia, nei confronti del personale di comparto. L’omesso versamento contributivo all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 1° luglio 2023 comporta l’obbligo, da parte del Consorzio stesso alla corresponsione al lavoratore, di una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% di quanto previsto dall’art. 66 del CCNL, fermo restando quella relativa alle prestazioni equivalenti.
Quanto invece l’aggiornamento dei minimi retributivi del personale qualificato, l’Accordo prevede, dal 1° luglio 2023, l’erogazione delle seguenti quote.































































































Livello Minimo
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.686,87
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.658,14
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.643,77
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.327,66
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.327,66
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.) 2.255,82
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.925,36
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.) 1.925,36
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.695,47
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.666,72
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.609,25
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.) 1.537,40
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.) 1.494,29
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.) 1.436,84

CCNL Rai: i nuovi inquadramenti del personale operaio

A decorrerre dal 1°luglio 2023 si procederà all’allineamento delle carriere dell’operaio specializzato e dell’operaio altamente specializzato

L’ipotesi di accordo del 9 marzo 2022 sottoscritto tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma  e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc Ugl Comunicazioni, Snatee, Libersind-Confsal ha previsto, in un’ottica di graduale allineamento dei percorsi previsti per l’operaio specializzato ed altamente specializzato, che a decorrere dal 1° luglio 2023 gli operai inquadrati al livello 7° dopo 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione conseguiranno il passaggio al livello 6° e dopo altri 24 mesi raggiungeranno il livello 5°. In particolare :
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 8° vengono assegnati al livello 7°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 7° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 6°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati ed altamente specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 6° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 5°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023.