Varate disposizioni di sostegno per l’acquisto di energia e gas e avviato l’esame di un provvedimento per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Consiglio dei ministri, comunicato 27 giugno 2023, n. 41).
Il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.
In particolare, il provvedimento per contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli), riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.
Inoltre, sul versante fiscale, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.
Semplificazione dei controlli sulle imprese
Nella stessa seduta del 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha anche avviato l’esame di un decreto legislativo relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
In questo caso, il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione.
Tra i principi basilari a cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati:
– principio di coordinamento e trasparenza;
– la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza;
– la fiducia e la proporzionalità.
In materia di strumenti operativi, si individua in concreto la modalità di programmazione delle attività di controllo e si dispone che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora siano evidenziate situazioni di rischio. Si ammette l’utilizzo per i controlli di specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.
In merito al coordinamento, a livello territoriale, delle attività di programmazione e svolgimento dei controlli, si prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa. A tal fine, le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, i funzionari che svolgeranno il controllo dovranno avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze agli obblighi e agli adempimenti previsti, il modo corretto di adempiere. Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa.
Si introduce un sistema di premialità per le imprese che a seguito del primo controllo risultino in conformità agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio previsto è l’esonero da altri controlli per i successivi 6 mesi. Si fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista e si introduce l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi e adempimenti meramente formali, che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.