Convertito in legge il Decreto Lavoro: le novità

Il D.L. n. 48/2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche quelle su Assegno di inclusione, contratti a tempo determinato e in somministrazione e smart working (Legge 3 luglio 2023, n. 85).

Il Decreto Lavoro è stato convertito in Legge n. 85/2023 dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto n. 48/2023, tra le quali quelle sulla misura dell’Assegno di inclusione, quelle sui contratti a termine e in somministrazione e sul lavoro agile.

Le misure relative all’inclusione sociale

La Legge ha ampliato la platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza. Infatti, sono stati inclusi i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Inoltre, l’offerta di lavoro al componente che riceve la misura di inclusione viene definita congrua anche nel caso si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Una deroga è stata infine inserita per il nucleo familiare in cui siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in questo caso l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, mentre nelle altre ipotesi non vi sono limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

Lavoro a tempo determinato e in somministrazione

La Legge di conversione non prevede l’apposizione di causali ai rinnovi di contratti a tempo determinato se la la durata totale del contratto non supera i 12 mesi (tra i quali non vanno conteggiati i periodi precedenti la data del 5 maggio 2023).

Inoltre, si incentiva l’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dai limiti quantitativi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, di lavoratori in “ex mobilità“, soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Smart working

Prorogato il lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati considerati fragili (D.M. 4 febbraio 2022) con eventuale cambiamento delle mansioni, così come vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le norme per il riconoscimento in modalità semplificata dello smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni (se l’altro genitore non gode di sostegni al reddito o è disoccupato) o esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Semplificazione delle informazione dovute al lavoratore

Viene consentito il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata anche nel caso di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato.

Contratti di espansione

Vengono prorogati fino al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale con un incremento delle risorse.

Incentivi all’occupazione giovanile

La Legge di conversione ha stanziato nuovo risorse per l’assunzione di giovani per l’occupazione giovanile, in particolare per under 30, NEET, giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Prestazioni occasionali

Vengono incentivate le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto lavoro è stato modificato abolendo l’obbligo da parte del lavoratore di mostrare al medico una copia della cartella sanitaria rilasciatagli dal precedente datore di lavoro  nel corso della visita preventiva, se oggettivamente non più reperibile. Inoltre, viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della classe L/SNT/4 tra i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo in questione è stato incrementato con 5 milioni di euro per il 2023.

Prepensionamento dei giornalisti 

Incrementate le risorse per prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria, con autorizzazione di una spesa di euro 1,2 milioni per l’anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l’anno 2028.

Call center

Introdotto all’interno degli schemi delle procedure competitive l’obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center impegnati nelle attività di maggior tutela, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele  graduali, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.  

Stralcio dei debiti contributivi 

Viene stabilito uno stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro.

TFS e adesione alla previdenza complementare: istruzioni per la trasmissione telematica

 L’INPS rende note le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione in via telematica del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2497).

L’INPS, per venire incontro alle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

 

In tale caso specifico l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: 

 

“Dati utili TFS”: nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare che è quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Questo ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

 

“Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

 

Si precisa che la retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

 

Il codice fiscale dell’iscritto va inserito nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS” mentre, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”, deve essere indicato nel campo “Data Cessazione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS descrive poi i controlli effettuati dal sistema, ovvero:

 

1) verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” della presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; 

 

2) verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; 

 

3) verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. 

 

L’esito positivo dei suddetti controlli consente all’operatore dell’Amministrazione/Ente di inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.

CCNL Boschi e foreste-Industria: con luglio nuovi minimi retributivi e prima tranche Una Tantum



Una Tantum e nuovi minimi tabellari per i dipendenti del Settore


L’Ipotesi di Accordo siglata in data 20 giugno 2023, fra FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, per rinnovare il CCNL dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022, prevede, con la mensilità di luglio, l’aggiornamento dei minimi contrattuali sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente, nonché il versamento della prima tranche Una Tantum a favore dei lavoratori in forza alle date di erogazione.
La disciplina contrattuale rinnovata decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le importanti novità.
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alle date di corresponsione, viene erogato un importo a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, tenendo però conto degli incrementi di produttività nel settore, del valore di euro 600,00 lordi, a copertura del periodo che va dal 1° gennaio 202023 al 30 giugno 2023. La suddetta somma viene versata in due tranche:
– la prima di euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2023;
– la seconda di euro 300,00 lordi con marzo 2024.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, i valori di Una Tantum vengono riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti, ovverosia, se assunti fino al quindicesimo giorno del mese è dovuta al 100%, se assunti dal sedicesimo giorno non è dovuta.
Ed inoltre, le somme vengono riproporzionate, per i lavoratori impiegati a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo risultante dal contratto individuale.
Minimi retributivi
Entro gennaio 2024 e gennaio 2025, le Parti stipulanti definiscono gli incrementi dei minimi tabellari validi dal 1° gennaio ed a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.
La base di calcolo per ogni livello è così composta:
– paga base;
– contingenza;
– EDR;
– tre aumenti periodici di anzianità.
Alla suddetta base viene applicata la percentuale IPCA come specificata e validata per ogni livello salariale.
Il CCNL individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM).
In aggiunta, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023 viene corrisposto, a partire da luglio 2023, l’aumento dei minimi retributivi pari ad euro 102,20 lordi al Parametro 100. Questo incremento assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali definiti a livello aziendale.




































































































































Livello Categorie parametro Paga base al 31/12/2022 Contingenza E.D.R. Minimi al 31/12/2022 Aumento dal 01/07/2023 Minimi dal 01/07/2023
12° AD3 (Quadri) 210,0 2.115,59 531,91 10,33 2.657,83 214,62 2.872,45
11° AD2 205,0 2.066,47 531,91 10,33 2.608,71 209,51 2.818,22
10° AD1 195,0 1.965,41 529,75 10,33 2.505,49 199,29 2.704,78
AC5 185,0 1.864,95 527,94 10,33 2.403,22 189,07 2.592,29
AC4 170,0 1.714,33 525,22 10,33 2.249,88 173,74 2.423,62
AC3/AC2/AS4 155,0 1.563,67 522,41 10,33 2.096,41 158,41 2.254,82
AS3 147,5 1.488,87 521,02 10,33 2.020,22 150,75 2.170,96
AC1/AS2 140,0 1.412,95 518,45 10,33 1.941,73 143,08 2.084,81
AE4/AS1 134,0 1.352,54 517,76 10,33 1.880,63 136,95 2.017,57
AE3 126,5 1.277,20 516,53 10,33 1.804,06 129,28 1.933,34
AE2 119,0 1.201,85 514,79 10,33 1.726,97 121,62 1.848,59
AE1 100,0 1.011,23 512,16 10,33 1.533,72 102,20 1.635,92



CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva: diminuzione degli utili e aumento dei costi

Le OO.SS. nell’ultimo incontro del 27 giugno hanno lamentato una forte diminuzione degli utili a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime

Si sono incontrate il 27 giugno scorso nella sede di Fipe, a Roma, le parti datoriali firmatarie del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva Commerciale e Turismo, Fipe, Angem, LegaCoop, Confcooperative, Agci, ed i segretari generali nazionali e le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per verificare la volontà di proseguire nel rinnovo del contratto con tempi brevi, certi e definiti. 
Le Parti datoriali hanno riconfermato la volontà di procedere con il rinnovo del contratto, sollecitando la definizione, da parte sindacale, del documento congiunto denominato “Agenda di Governo”, da inviare ai Ministeri competenti. Hanno poi ribadito le difficoltà della ristorazione collettiva, ed evidenziato che, seppur in presenza di una ripresa dei fatturati, le aziende hanno riscontrato una diminuzione degli utili e dei margini a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime.
Le OO.SS., Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno ribadito l’opportunità di incontrare le controparti datoriali a livello di segreterie generali, essendo ormai trascorsi 18 mesi dalla scadenza del contratto e non avendo riscontrato dalla controparte una reale e concreta volontà di entrare nel merito della piattaforma rivendicativa inviata nel giugno del 2021.
I segretari generali hanno evidenziato come la situazione lamentata dalle aziende in relazione all’aumento dei costi sia molto più grave per la sostenibilità economica dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che, oltre ad avere contratti prevalentemente part-time, da 18 mesi non hanno avuto l’indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita a causa del mancato tempestivo rinnovo del contratto.
In una situazione di difficoltà come quella attuale, affermano le Parti Sociali, non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, unitamente a quelli del terziario, del turismo e dei servizi, non abbiano, da troppo tempo, gli adeguamenti salariali conseguenti al rinnovo dei contratti.
Rispetto alla definizione del documento ”Agenda di Governo”, è stato deciso di inviarlo ai Ministeri competenti, (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Turismo).
Sono state infine calendarizzate le successive date degli incontri, al fine di affrontare tutti i temi posti alla discussione, a partire dalla parte economica e sino alla classificazione del personale. 

CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO



A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa


Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.


Minimi retributivi


 












































Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 






























































Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00