Lavoratori migranti, adottate le Linee Guida sulla formazione all’estero

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero”, approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all’inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Cutro”(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all’estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei “decreti flussi”. Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all’organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Ebinter Umbria: interventi di sostegno a imprese iscritti e lavoratori



Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell’occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 


L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
– un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
– un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
– un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
– un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
– un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
– un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.

Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

Enfea: sospesi i contributi a carico delle imprese colpite dall’alluvione

Sospensione dei contributi fino al 31 agosto, previsti nuovi incentivi per i lavoratori 

Le sigle sindacali di Confapi, Cgil, Cisl e Uil, in un incontro presso la sede della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, hanno stabilito la sospensione dei contributi a carico delle Imprese dei territori interessati dall’alluvione, nella fattispecie Emilia-Romagna e Marche, e destinati al sistema bilaterale Enfea e al fondo sanitario Enfea Salute fino al 31 agosto 2023, salvo nuove disposizioni. Nel corso dell’incontro, si è convenuto anche di destinare 700.000 euro, prelevandoli dai fondi di riserva Enfea, in prestazioni straordinarie, fino ad un importo massimo di 800,00 euro, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno subito danni alle loro residenze pari al 50% dei costi per rendere agibile la propria abitazione. Inoltre, si è deciso di istituire una prestazione straordinaria per le imprese al fine di ripristinare l’agibilità delle attività colpite per un importo minimo dei costi sostenuti in 1.500 euro, rimborsando il 20% delle spese documentate, per una cifra massima di 10.000 euro.

San.ARTI, misure straordinarie a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all’all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
– agosto 2023
– luglio 2023
– giugno 2023
– maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.