CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: a settembre l’ultima tranche di Una Tantum

L’importo di 250,00 euro verrà erogato agli apprendisti nella misura del 70%

L’accordo di rinnovo siglato il 3 aprile 2024 tra le organizzazioni datoriali CNA Fita NCC Bus, Confartigianato Auto-Bus Operator, Sna – Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti- Uil ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
In particolare, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2024 verrà corrisposta la 3ª rata di un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 250,00 euro.
Agli apprendisti in forza alla data di cui sopra detto importo verrà erogato nella misura del 70%. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i lavoratori in servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. 

Assunzioni  giovani disabili nel Terzo Settore: pubblicato il decreto sull’accesso al contributo

Definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 27 giugno 2024).

In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, il Decreto 27 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il Decreto Lavoro aveva previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’articolo 28 stabiliva anche l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisse le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il contenuto del Decreto 27 giugno 2024

In particolare, il Decreto 27 giugno 2024 in commento stabilisce che il citato contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (articolo 2, comma 2, Decreto 27 giugno 2024).

Il contributo, cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le condizioni e le modalità per presentare domanda

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra citati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

CCNL Acquedotti: con la retribuzione di settembre nuovi minimi retributivi



Stabiliti minimi retributivi a partire da settembre


Le Parti datoriali Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto il 30 settembre 2022 un rinnovo contrattuale che prevede l’erogazione di nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2024. Il contratto riguarda i lavoratori delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti; inoltre anche i dipendenti addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a IGAS/ASSOGAS ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a UTILITALIA e gli impiegati amministrativi ed ai dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio. Nella tabella riportate di seguito, i nuovi minimi retributivi.




















































Livello Minimo Edr Totale
Quadro 3.367,73 10,33 3.378,06
8 3.041,31 10,33 3.051,64
7 2.809,99 10,33 2.820,32
6 2.578,39 10,33 2.588,72
5 2.347,94 10,33 2.358,27
4 2.204,68 10,33 2.215,01
3 2.062,61 10,33 2.072,94
2 1.864,61 10,33 1.874,94
1 1.677,64 10,33 1.687,97

Oblio oncologico, le informazioni del Garante per cittadini e datori di lavoro

Pubblicate le FAQ sull’argomento dell’Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, nota 9 agosto 2024).

Il Garante della privacy ha pubblicato sul sui sito istituzionale una serie di FAQ in materia di oblio oncologico, alcune delle quali riguardano il mondo del lavoro al fine di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Ad esempio: le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato all’Autorità per la protezione dei dati personali che in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal GDPR.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di 10 anni (ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

 

Cadiprof: rimborso spese frequenza asilo nido

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all’Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto);
– retta annuale o rette mensili relative all’anno scolastico;
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L’istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa.