CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi per i dipendenti del Settore



Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 


Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

CCNL Portieri: avvio del negoziato per il rinnovo

Aspetti normativi ed incrementi economici tra i punti principali dell’incontro 

Si è tenuto martedì 27 giugno 2023 il primo incontro tra Filcams, Fisascat, Uiltucs e l’associazione datoriale Confedilizia per l’avvio della negoziazione finalizzata al rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati.
Nel presentare ed esporre la piattaforma unitaria inviata alle associazioni datoriali, le OO.SS. hanno sottolineato l’urgenza di fornire risposte concrete ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, attraverso una valorizzazione della professione, resa ancora più necessaria dagli eventi intercorsi negli ultimi anni, in primis la crisi pandemica.
I sindacati hanno rappresentato le richieste proposte in merito ad aspetti normativi, incrementi economici ed alla salute e sicurezza dei dipendenti. Confedilizia ha manifestato interesse per alcuni aspetti innovativi della piattaforma riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti ed affrontare le diverse tematiche in maniera strutturata.
Le Parti Sociali hanno concordato infine di procedere attraverso una calendarizzazione di incontri, nei quali verranno affrontati di volta in volta i diversi capitoli della piattaforma. La trattativa proseguirà in modalità mista (presenza e remoto) il 17 luglio, in presenza nella sede di Confedilizia oppure tramite sistema di videoconferenza.

Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Fondo Coopersalute: versamento dei contributi entro il 27 luglio 2023 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell’azienda, pari ad:
– euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
– euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Fondo Asim: introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”

Previsto il rimborso di alcune prestazioni sanitarie fino al 31 luglio 2023 per i lavoratori iscritti al Fondo ed i loro familiari

Il Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna e Marche il 16 maggio 2023, ha introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”, integrativo rispetto a quello ordinario.
Destinatari del rimborso delle prestazioni presenti nel Piano sono le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al Fondo, con copertura attiva nel mese di maggio 2023 e residenti nelle Regioni Emilia Romagna e Marche, nonchè i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che abbiano subito danni a seguito dell’alluvione.
Le prestazioni sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 (da intendersi come data di effettuazione della spesa) o fino a esaurimento del budget stanziato e sono gestite esclusivamente in forma rimborsuale direttamente dal Fondo Asim.
Le prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario sono:
– visite specialistiche e accertamenti diagnostici per i familiari;
– rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate usufruendo del Piano Sanitario Ordinario presso le strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti e familiari;
– prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli iscritti e i familiari (laserterapia, tecarterapia, magnetoterapia, terapia con ultrasuoni, t.e.n.s., ionoforesi, chinesiterapia, idrochinesiterapia, rieducazione motoria);
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari (apparecchi ortopedici, tutori, protesi acustiche, stampelle/deambulatori, sedie a rotelle, affitto di letti meccanici);
– occhiali da vista, lenti e lenti a contatto saranno rimborsate nella misura del 70% della spesa.
Si precisa che non è richiesta la prescrizione medica per poter usufruire delle prestazioni e non è prevista l’applicazione di franchigia. 
Per permettere anche al nucleo abitativo di usufruire delle prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario è necessario caricare sul Portale S.I.Asim, nella sezione “Elenco file allegati” presente in area riservata, l’autocertificazione del nucleo abitativo debitamente compilata.