Manageritalia: previsto un welfare più esteso

Prevista una nuova offerta per dirigenti, quadri, executive professional e le loro famiglie

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, ente senza fini di lucro volto ad attuare forme di assistenza sanitaria integrativa e delegata ad occuparsi del welfare integrativo, ha previsto un nuovo pacchetto per  dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari denominato Sempre in Salute, con l’obiettivo di incrementare nuove offerte a fronte della crisi sanitaria pubblica sanità pubblica.
In particolare, a seconda del target, Cassa Sanitaria De Lellis propone le seguenti coperture in ambito sanitario per manager e familiari.
Per i dirigenti:
– polizza integrativa alle prestazioni Fasdac (fondo sanitario contrattuale);
– polizza per i figli non inclusivi alla Fasdac per limiti di età.
Per i quadri:
– polizza integrativa alle prestazioni Quas (fondo sanitario contrattuale), con accesso individuale o tramite l’azienda.
Per gli executive professional:
– polizza di copertura sanitaria.

La rinuncia online al congedo straordinario per assistere familiari disabili

L’INPS ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità dell’apposito sportello telematico (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2600).

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” per consentire agli utenti di comunicare all’INPS la propria volontà. L’Istituto rende noto, inoltre, che la rinuncia, rispetto al periodo richiesto in una domanda già presentata, può essere totale o parziale.

La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Pertanto, dopo avere selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia”, la procedura propone l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione. Dopodiché, individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:

– la data di rinuncia;

–  la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della richiesta di rinuncia. All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata ed è possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta. Inoltre, le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”. Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione. Le funzioni di consultazione e di annullamento attualmente visualizzano le richieste del tipo “Rinuncia”.

 

 

 

CCNL Calce, Gesso e Fibrocemento-Industria: novità sul Fondo Pensione Complementare Concreto 

Incremento dell’aliquota contributiva pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 15 marzo 2022, tra Federberton e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, per il rinnovo del CCNL 29 maggio 2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, prevede, all’Art. 61 Benessere organizzativo – Previdenza Complementare – Assistenza Sanitaria Integrativa – Banca ore solidale, lettera A. – Previdenza Complementare, che l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda a Concreto, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del Settore”, a far data dal 1° luglio 2023, è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, è pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Si specifica che la quota di iscrizione di euro 12,91 e dovuta “una tantum” dai lavoratori che si iscrivono al Fondo, è anch’essa a carico dell’Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai dipendenti continuano poi ad essere computate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.
Ai lavoratori componenti l’Assemblea del Fondo Concreto, le Aziende assicurano un permesso retribuito individuale di 8 ore al fine di parteciparvi, nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del viaggio in treno, in nave, o in volo aereo low cost. L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo Pensionistico.
Si conferma altresì, l’obbligo da parte dell’Azienda, del versamento contributivo previsto dal CCNL, e dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

Esonero assunzioni under 36 e lavoratrici svantaggiate: gestione degli adempimenti previdenziali

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L’INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l’esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L’argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l’INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” – con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” – per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

Ebinter Molise: aperto il bando “caro inflazione”

Previsto un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori del settore con ISEE inferiore a 25.000,00 euro 

L’Ebinter Molise ha aperto i termini dal 1° luglio per la partecipazione al Bando “Caro Inflazione” in favore dei dipendenti delle aziende del settore Commercio e del Turismo iscritte agli Enti Bilaterali, con l’obiettivo di sostenere le famiglie a seguito del rialzo dell’inflazione.
Il Bando prevede un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 3 mesi continuativi, che svolgono la propria attività nella Regione Molise, in forza presso datori di lavoro in regola con i versamenti delle quote contributive da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL del Commercio e del Turismo.
Ai fini della partecipazione è necessario che il lavoratore abbia un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.