CCNL Rai: premio di risultato 2023



Prevista a ottobre l’erogazione parziale del Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way


I sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per i dipendenti di RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.
La misura sarà pari al 70,6% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Per i lavoratori a tempo determinato l’importo dovrà essere proporzionato ai mesi effettuati nell’anno solare, valutando le assenze con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Di seguito gli i gli importi lordi riferita a ciascun livello di inquadramento.



































Livello  Importo 
A 1.524,00
1.399,00
2 1.302,00
3 1.205,00
1.115,00
5  1.032,00
6 935,00
7 866,00
8  783,00
9 693,00

Entro l’8 ottobre il lavoratore può scegliere, attraverso il portale “Raiperme”, di fruire del Premio di Risultato secondo una delle seguenti modalità:
 – pagamento del 100% del Premio di Risultato in busta paga;
 – destinare il 50% del Premio di Risultato al Fondo CRAIPI (se iscritto) e pagamento del restante 50% in busta paga;
 – destinare il 100% del Premio di Risultato al Fondo CRAIP (se il dipendente è iscritto al Fondo);
–  destinare il 50% del Premio di Risultato in servizi welfare e il restante 50% in busta paga (l’importo sarà maggiorato dell’8%);
– destinare il 100% del Premio di Risultato in servizi welfare (l’importo sarà maggiorato del 12%).
Nel caso in cui non venisse effettuata nessuna scelta, il Premio di Risultato verrà effettuato in busta paga.
Il Premio di Risultato, confluito in Welfare potrà essere utilizzato fino al 30 Settembre 2024.

Ebav Veneto: contributo per calamità naturale o evento atmosferico eccezionale

Previsto un contributo al dipendente per danni subiti alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale

Per l’anno in corso, il dipendente che abbia subito danni alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale potrà presentare, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista, la domanda di contributo agli Sportelli Ebav, presso le Organizzazioni Sindacali.
Unitamente alla domanda, il dipendente dovrà presentare la seguente documentazione:
– copia stima danni da parte di un perito professionista;
– copia verbali di intervento/sopralluogo di VVFF, ULSS, Protezione civile, Comune o perito professionista che confermino con precisione l’evento atmosferico avvenuto.
E’ possibile ricevere il 20% della stima dei danni effettuata da parte di un perito professionista, per un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 3.000,00 euro
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

CCNL Concerie-Industria: varata la piattaforma contrattuale

Aggiornamento della parte economica e normativa contrattuale

Nei giorni scorsi a Roma, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti di Aziende del settore della Concia. Il contratto con vigenza triennale dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, presente le novità di seguito riportate.
Parte Economica
Previsto un aumento salariale di euro 260,00 (Livello E2).
Relativamente al welfare contrattuale, si richiede l’aumento del contributo a carico delle Aziende destinato a Sanimoda pari ad euro 15,00 oltre ad ulteriore contributo di 2,00 euro per ogni lavoratore, con lo scopo di attivare un’assicurazione contro la non autosufficienza.
Per quel che riguarda invece Previmoda, il Fondo Previdenziale Complementare, si demanda l’incremento al 2,5% (+0,5%) sul trattamento economico annuale, sempre a carico delle Imprese.
Parte normativa
La parte normativa viene articolata su numerose tematiche quali: relazioni industriali con la lotta al dumping contrattuale, all’impegno sulla legalità, sulla tematica degli appalti, della costituzione di un Ente Bilaterale di settore che tenga conto delle specificità dell’ambito, sulla partecipazione dei lavoratori, definendo le specifiche linee guida, lo sviluppo sostenibile, con l’aggiornamento del protocollo.
Altri punti presi in considerazione riguardano: gli inquadramenti, con il riconoscimento del valore della polivalenza e della polifunzionalità e tutta la parte della contrattazione di secondo livello, nonché le stabilizzazioni; il mercato del lavoro per la lotta contro la precarietà e per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.
Trattato altresì è il lavoro svolto a tempo parziale volontario, nonché la realizzazione delle linee guida sul lavoro agile.
Definiti anche i diritti individuali, quindi la richiesta di permessi ad hoc per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale, i temi della violenza di genere, il miglioramento della malattia, congedi parentali, formazione specifica per i migranti e complessiva sul diritto allo studio individuale, agli accomodamenti ragionevoli, soprattutto per i lavoratori fragili e infine l’ambito della sicurezza e dell’ambiente, a partire dal recepimento del Patto della fabbrica legato all’agibilità per gli Rlssa.
La piattaforma contrattuale verrà inviata all’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC, associazione datoriale di settore aderente a Confindustria), per iniziare il prima possibile le trattative per il rinnovo.

Indicazioni INPS sull’integrazione salariale con causale “eventi meteo”

Nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° centigradi o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” (INPS, messaggio 20 luglio 2023, n. 2729).

L’INPS rende note alcune indicazioni allorquando, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, i datori di lavoro decidano di sospendere o ridurre le stesse chiedendo di accedere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

 

Si ricorda che tale causale è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° centigradi, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 

L’istituto pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). 

 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale anche laddove il responsabile della sicurezza ravvisi rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’istituto ribadisce che possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, sempre in considerazione sia della tipologia di attività lavorativa espletata, sia delle concrete modalità di svolgimento della stessa. 

 

CIPL Edilizia Industria – Palermo: definito EVR



Definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per il personale del Comparto Edilizia-Industria di Palermo


Nel corso della riunione tenutasi l’8 giugno scorso, le Parti Sociali, Ance Palermo, Feneal-Uil Tirrenica-Messina-Palermo, Filca-Cisl Palermo-Trapani, Fillea-Cgil Palermo e Cassa Edile, hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al Contratto Integrativo Provinciale 2019-2022, previa verifica degli indicatori territoriali che riguardano l’andamento congiunturale del Settore e dei risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Suddetto parametri sono:
– incidenza percentuale dell’EVR: 4% dei minimi attualmente in vigore;
– quarto indicatore che indica il rapporto tra le ore di C.I.G. e le ore denunciate in Cassa Edile;
– incidenza ponderale 25%.
Ritenuti i parametri positivi (numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; monte salari e ore denunciate in Cassa Edile; rapporto tra le ore di C.I.G. e quelle denunciate in Cassa Edile), le Parti hanno deliberato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’incidenza dell’EVR viene determinata nella misura del 4% dei minimi in vigore, come indicato nelle tabelle riportate di seguito.



































EVR OPERAI 
  Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune  Disc. senza alloggio  Disc. con alloggio 
Operai  4° livello  3° livello  2° livello 1° livello    
Paga base oraria (01.03.2022) 7,67 7,12 6,41 5,48 4,93 4,38
Aumento orario  0,31 0,28 0,26 0,22 0,20 0,18






























EVR IMPIEGATI 
Impiegati  7° livello 6° livello 5° livello 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello
Stipendio (01.03.2022) 1.894,71 1.705,23 1.421,02 1.326,31 1.231,56 1.108,41 947,36
EVR 75,79 68,21 56,84 53,05 49,26 44,34 37,89