Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: risposte del Ministero del lavoro

Pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcune Faq riguardanti i programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero destinati ai cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 25 luglio 2023).

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, come convertito dalla Legge n. 50/2023) in materia di flussi, potranno entrare nel nostro paese e soggiornare per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro – anche al di fuori delle quote del Decreto Flussi – cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

 

I programmi sono finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

 

I programmi in questione devono riportare le seguenti informazioni:

 

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– le modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– le modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

 

E’ richiesto un contenuto essenziale, ovvero i programmi devono necessariamente prevedere:

 

a) la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

 

b) la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

 

Riguardo alle concrete modalità di svolgimento della formazione, la stessa potrà essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.

 

I soggetti proponenti devono inviare al Ministero il programma di formazione professionale e civico-linguistica affinché sia esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

 

Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al Ministero a cui dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: al via il negoziato per il rinnovo

Le OO.SS. di settore richiedono l’aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un’analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Ebav – Veneto: previsto il contributo per i costi di trascrizione in caso di decesso del titolare

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell’ azienda

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell’azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  “Trasporto merci”.
E’ previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

CCNL Autostrade: erogata Una Tantum a luglio



Dal 1° luglio, versata in busta paga l’Una Tantum a copertura della vacanza contrattuale  


Nei giorni scorsi, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, insieme a Federreti e Acap hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 dicembre 2019 per il personale che opera nel Settore di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori. Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2025. A copertura dell’arco temporale di carenza contrattuale, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, è stata stabilita l’erogazione dell’Una Tantum con la busta paga del mese di luglio 2023, come riportato nella tabella di seguito.


































Livello Parametro Una Tantum
A 235 1.111,49 euro
A1 210 993,24 euro
B 185 875,00 euro
B1 169 799,32 euro
C 148 700,00 euro
C1 135 638,51 euro
D 100 472,97 euro

Gli importi corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2023, vengono proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero. Per il personale a tempo parziale tali importi vengono erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, vengono considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. Con riferimento al medesimo periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, le Parti convengono inoltre di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di 300 euro Una Tantum in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, da destinare a forme di Welfare. L’importo sale a 330 euro nel 2024 e a 360 euro nel 2025.

Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.