CCNL Autostrade: siglato accordo integrativo

Prevista entro settembre la definizione delle tabelle retributive con l’indicazione dei valori anche per i parametri aggiuntivi

Federreti e Acap, insieme a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità e Logistica, hanno sottoscritto il 2 agosto un verbale di accordo integrativo, con cui hanno riconfermato che qualora nelle singole Aziende ci siano figure professionali alle quali sono stati riconosciuti parametri intermedi (ex art. 19 “Classificazione del personale” del CCNL), alle stesse, con le decorrenze temporali previste nel recente rinnovo del 18 luglio 2023, gli importi suscettibili di riparametrazione, sia Una Tantum, per la parte retributiva, che mensili, dovranno essere corrisposti in funzione del parametro intermedio attribuito. 
Le Parti Sociali hanno inoltre convenuto di completare le tabelle riassuntive dei riconoscimenti concordati con l’indicazione dei relativi valori anche per i parametri aggiuntivi entro il prossimo mese di settembre.
In attesa di tale completamento gli importi andranno corrisposti alle figure interessate determinando quanto dovuto attraverso la seguente operazione: importo riconosciuto al livello C diviso il parametro contrattuale pari a 148, il risultato ottenuto moltiplicato il parametro intermedio attribuito alla figura professionale determina l’importo da erogare. 

Manageritalia: erogati voucher di ricollocazione per i dirigenti disoccupati in Lombardia

Concordate misure di sostegno per i manager lombardi

Manageritalia Lombardia, la Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia, Federmanager Lombardia e Assolombarda, riconoscendo l’importanza dei manager per la competitività delle aziende, hanno concordato l’erogazione di voucher volti a supportarli in caso di disoccupazione.
Dal prossimo 4 settembre sino al 15 dicembre 2024, i dirigenti che hanno perso il lavoro da almeno un mese, di età tra i 50 e i 62 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, possono presentare la richiesta di finanziamento per usufruire di due voucher:
1) Linea A – Servizi di placement – con valore massimo del voucher pari a euro 6.000,00;
2) Linea B – Servizi di formazione specialistica – con valore massimo del voucher di euro 5.000,00.
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva ne è prevista una pari ad euro 500.000,00 a favore di dirigenti donne.
Ciascun destinatario può poi demandare il contributo su una o entrambe le Linee di finanziamento.
La richiesta di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, ossia il dirigente disoccupato, che dovrà poi indicare nella stessa il soggetto erogatore individuato, ed inoltre, prima di presentare la domanda, dovrà scegliere il soggetto erogatore, ovverosia:
– per il voucher della Linea A: una delle società di outplacement iscritte all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Lombardia;
– per la Linea di finanziamento B: uno degli operatori accreditati regionali per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS Academy lombarde.
Nella domanda di finanziamento del voucher per il placement deve esser altresì allegato il Documento di proposta dei servizi di placement predisposto dal soggetto erogatore, mentre nel caso del Voucher per la formazione specialistica, il Documento di assessment predisposto dai soggetti erogatori dei servizi della Linea A, ed il Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica predisposto dal soggetto erogatore della Linea B.
Ottenuta l’autorizzazione, i soggetti erogatori dei servizi presteranno quelli concordati nella proposta, e una volta conclusosi il tutto, potranno presentare domanda di liquidazione alla Regione Lombardia allegando la copia della fattura emessa per l’attività non coperta dalla stessa.
A tal proposito, il Centro di formazione management del terziario (CFMT) interverrà solo nei riguardi dei dirigenti che hanno interrotto il rapporto lavorativo secondo le cause di seguito elencate e previste dal CCNL:
1) Fine dell’attività aziendale (con conseguente licenziamento);
2) Licenziamento durante il periodo di prova;
3) Licenziamento (tranne giusta causa);
4) Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento.
Nel caso in cui la causa dell’interruzione del rapporto di lavoro non dovesse rientrare in una delle 4 causali indicate, la parte non coperta dalla Regione Lombardia sarà a carico del dirigente.
Da ultimo si specifica altresì che, il 30% dell’importo del voucher è rimborsato all’Ente erogatore a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale rappresentato dalla sottoscrizione di un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi; oppure di uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager”, per una durata di almeno 12 mesi anche non continuativi e gestiti con rapporto di consulenza.
I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; nell’ipotesi a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.

Ischia e sospensione dei versamenti contributivi: istruzioni INPS per la ripresa



I soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, dovranno versare entro il 16 settembre 2023 i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia: l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per la ripresa dei predetti versamenti (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2854).


Si tratta, come noto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 186/2022, convertito dalla Legge n. 9/2023.


 


La ripresa dei versamenti è fissata per la data del 16 settembre prossimo, da effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo che, comunque, non può essere inferiore a 50 euro, con prima rata a decorrere dal 16 settembre e le restanti sempre lo stesso giorno di ciascun mese.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, ricordando anche che, sempre alla data del 16 settembre 2023, devono essere trasmesse le denunce retributive e contributive.


 


Datori di lavoro con dipendenti


 


Per i datori di lavoro con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24” compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice “N980” attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023.


 















Sede Causale contributo Matricola INPS Periodo dal Periodo al Importo versato
  DSOS PPNNNNNNCCN980 mm/aaaa mm/aaaa  

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza e indicato il relativo importo versato. Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023).


 


Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.


 


Committenti


 


Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023. Come indicato nella circolare n. 36/2023, paragrafo 6.3, i committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.


 


I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:


 















Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/FilialeAzienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaa mm/aaa  

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata


 


I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.


 


I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel modo indicato dalla sottostante tabella:


 















Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  PXX/P10   mm/aaa mm/aaa  

Datori di lavoro domestici


 


Riguardo ai datori di lavoro domestico, nell’arco temporale interessato dalla sospensione sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.


 


Pertanto, i datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale dell’INPS mentre, in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con il codice “DOM1”.


 


In questa seconda ipotesi, devono essere comunicati gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.


 


Infine, nel messaggio in commento, vengono fornite le istruzioni contabili relative agli eventi amministrativi in questione.

Lavoratori somministrati in zone alluvionate: indicazioni sull’ammortizzatore sociale unico



Per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli aventi alluvionali del mese di maggio 2023, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore: lo precisa l’INPS riguardo all’ammortizzatore sociale unico previsto dal Decreto Alluvioni (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2857). 


Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 53/2023 e con il messaggio n. 2264/2023, l’INPS torna a occuparsi della misura di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7 D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.


 


In particolare, vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative e procedurali riguardo al riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma che sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.


 


Dovendosi fare riferimento al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’INPS precisa che, laddove questa sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.


 


Diversamente, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.


 


Resta fermo il riconoscimento del beneficio in favore del lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni. Si ricorda che, in questo caso, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, fornisce poi le indicazioni procedurali a cui si devono attenere le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati.


 


Infatti, le suddette Agenzie devono trasmettere un flusso in formato .csv contenente due informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella circolare n. 53/2023, ovvero:


 











Campi aggiuntivi  Regole di compilazione
Flag_Somministrazione Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

In allegato al messaggio in oggetto l’Istituto riporta poi la struttura completa della nuova versione del flusso e riassume le regole di compilazione che definiscono i due campi – entrambi riferiti al datore di lavoro utilizzatore e già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023 – come riportato nella sottostante tabella:


 











Campi  Regole di compilazione
Posizione-contributiva La colonna “Posizione-contributiva” deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo La colonna “Unità-Operativa-CodIstatFondo” deve contenere, se ambito=DM, il valore dell’Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: malattia, maternità e tubercolosi per il 2023

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni per l’anno in corso (INPS, circolare 1 agosto 2023, n. 72).

L’Istituto ha reso noti gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per il 2023, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Con la circolare n. 69/2023 l’Istituto aveva già comunicato, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Di conseguenza, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche citate (a eccezione, per la tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) sono aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

In particolare, in riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2023, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per il 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro.