Al via le domande di Assegno di inclusione

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105). 

A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

 

In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

 

In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

 

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

 

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

 

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

 

La valutazione multidimensionale consente:

 

1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;

2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;

3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

 

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

 

– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

 

– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

 

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

 

La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.

Ex pazienti oncologici, la normativa contro le discriminazioni è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie di questo tipo (Legge 7 dicembre 2023, n. 193).

Dal prossimo 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) sarà vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute delle persone concernenti patologie oncologiche da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Il divieto riguarda i candidati che accedono alle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute.

È quanto stabilisce al comma 1, l’articolo 4 della Legge n. 193/2023, recante l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023. 

Il periodo, peraltro, è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 prevede anche che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al  D.Lgs. n. 117/2017) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al citato Registro, possano essere promosse specifiche iniziative per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 

Tali iniziative potranno essere adottate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

CCNL Giocattoli – Industria: inizia la trattativa per il rinnovo

Tra gli argomenti discussi sono gli aumenti degli stipendi, l’innalzamento al 2,5 % del contributo aziendale a Previmoda, l’aumento del contributo per il fondo sanitario Sanimoda e maggiori tutele a livello normativo

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze dell’associazione datoriale Assogiocattoli per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dell’industria dei giocattoli, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Innanzitutto, i sindacati hanno illustrato la piattaforma rivendicativa presentando la richiesta economica per un aumento salariale per il triennio 2024-2026  pari a circa 260,00 euro. A livello economico, viene anche richiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende per il fondo sanitario Sanimoda da 12,00 euro a 15,00 euro e l’attivazione dell’assicurazione LTC (in caso di non autosufficienza) con un contributo mensile di 2,00 euro a capo del datore di lavoro.
Viene, inoltre, richiesta una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con maggiore possibilità di fruizione al part-time, un allungamento del congedo di paternità obbligatoria e un aumento del trattamento economico in caso di fruizione dei congedi parentali e dei permessi per malattia dei figli.
Per quanto riguarda la violenza di genere, i sindacati chiedono due mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge e il recepimento dell’accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Previsto a gennaio un nuovo incontro.

Assegno di inclusione: requisiti e modalità di richiesta

Pubblicato sulla G.U. del 16 dicembre 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare (D.M. 13 dicembre 2023).

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto in oggetto, riepiloga quali sono i soggetti destinatari del beneficio e i requisiti per accedervi, per poi illustrare le modalità per richiederlo.

 

Soggetti beneficiari

 

L’assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

1) con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

2) minorenne;

3) con almeno sessanta anni di età;

4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:

 

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

 

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;

 

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;

 

d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

 

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

 

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;

 

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

 

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

 

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

 

Requisiti

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

 

In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).

 

Richiesta del beneficio economico

 

L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.

 

La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane.

 

Premi e contributi assicurativi per il 2023, la misura della Riduzione 

Arrivano le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 7 dicembre 2023, n. 55).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013), fornendo la misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

In particolare per il 2024 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente ai seguenti premi
e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.  

La misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi in questione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal
decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL  n. 65/2023.
Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL  n. 176/2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per
i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.  

L’INAIL ricorda che  l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa  sull’andamento infortunistico aziendale. Peraltro, come specificato nella circolare INAIL  n. 25/2014 e nella circolare congiunta
INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno: criteri che comunque vengono illustrati nella circolare in commento.