Invio denunce contributive giornalisti: Rilascio della procedura DASMINPS

L’INPS ha comunicato di aver adeguato il software per la compilazione e l’invio delle denunce contributive riferite ai periodi anteriori alla competenza di luglio 2022 (INPS, messaggio 3 agosto 2023, n. 2874).

Il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”,  è stato adeguato con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce contributive dei giornalisti  riferite ai periodi anteriori al luglio 2022.

A comunicarlo è stato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a cui è stata trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale già svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria.

Il software adeguato, rinominato “DASMINPS”  consente di svolgere tutte le funzioni necessarie alla generazione delle denunce contributive da inviare per il tramite dell’Agenzia delle Entrate all’Istituto. Pertanto, per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, l’INPS segnala che i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente DASMINPS che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto secondo quanto indicato nel messaggio in commento che include anche le modalità di supporto agli utenti e le comunicazioni di modifica dell’intermediario: senza queste ultime, infatti, le denunce contributive, eventualmente trasmesse attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall’intermediario appositamente delegato, non sono accettate e, conseguentemente, scartate.

L’INPS informa anche che l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, analogamente alle modalità già utilizzate per i file prodotti da DASM INPGI. Prima della trasmissione, i file DASMINPS, contenenti le denunce contributive, devono essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia stessa.

Inoltre, l’Istituto ricorda ai datori di lavoro e ai loro intermediari che abbiano inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, che devono obbligatoriamente provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. Qualora i medesimi non provvedano alla corretta trasmissione delle denunce, le posizioni contributive dei giornalisti non potranno essere aggiornate.

 

CCNL Farmacie: c’è l’Accordo sulla contribuzione per Ebifarm

Stabilita la contribuzione all’Ente bilaterale Ebifarm nella misura di 2,00 euro

Le Sigle Sindacali Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno comunicato la nuova contribuzione per l’Ebifarm. Come stabilito nell’Accordo sottoscritto il 7 settembre 2021 per i dipendenti da farmacia privata, il finanziamento all’Ente bilaterale nazionale è fissato con una quota contrattuale di servizio nella misura globale dello 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,05% a carico del datore di lavoro e lo 0,05% a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° luglio 2023. Nell’Accordo siglato il 20 luglio scorso, le Parti decidono di avvalersi del modello F24 per il versamento della quota contrattuale di servizio e stabiliscono che la corresponsione è a cadenza semestrale posticipata, entro il 16 gennaio del secondo semestre dell’anno precedente ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Viene precisato, inoltre, che il primo versamento relativo al semestre 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2024. In attesa del perfezionamento con pagamento della quota di servizio mediante F24 e mantenendo ferma la decorrenza del 1° luglio 2023, la medesima quota è rideterminata nella misura globale di 2,00 euro per 14 mensilità, di cui 1,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore.Il datore di lavoro che omette il versamento delle quote deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità.

CCNL Trasporto Merci-Industria: con la stesura definitiva, variazione dell’EAR

Aumentata da euro 5,00 ad euro 8,00 la quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore 

Lo scorso 12 luglio, Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno sottoscritto la stesura definitiva del CCNL Trasporto Merci-Industria, siglato il 18 maggio 2021, e che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Tra le novità apportate dalla suddetta stesura, si evidenzia quella concernente l’art. 52 “Ente Bilaterale – Ebilog”, in cui si disciplina al comma 3, la variazione dell’importo a titolo di EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”, ossia, le imprese che non aderiscono alle associazioni firmatarie del CCNL, né al sistema della Bilateralità e che non versano quindi il relativo contributo all’Ente Bilaterale, devono corrispondere una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore pari ad euro 8,00 mensili per dodici mensilità (mentre antecedentemente la modifica, la somma era di euro 5,00 mensili per dodici mensilità).
Stante l’obbligo da parte delle aziende, sebbene non aderenti ad Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, di realizzare quanto previsto dai singoli Organismi Bilaterali contemplati dal medesimo, si precisa che, le medesime sono tenute ad effettuare versamenti agli Enti Bilaterali come disciplinato dai singoli istituti nel rispetto della Legge e della Rappresentanza.

CCNL Poste: firmato l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024

L’Accordo prevede 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, incremento economico e bonus

Le Sigle Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni hanno sottoscritto l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024 destinato alle lavoratrici ed ai lavoratori del Gruppo Poste Italiane. Nella fattispecie, il successo della trattativa tra Parti Sociali e Azienda consiste nel riconoscimento di un Premio aggiuntivo di 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che viene erogato a novembre 2023. A questo si aggiunge un incremento economico del 4%, pari in media a 95 euro, erogato nella busta paga di giugno 2024 ed è stato confermato il bonus 50,00 euro per i lavoratori che non fanno registrare assenze nel corso dell’anno. Inoltre, su base volontaria, è possibile accedere ad ulteriori vantaggi tramite l’adesione alla piattaforma Welfare aziendale, destinando parte o tutto l’importo del Premio di Risultato in beni e servizi.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, comma 503, della Legge n. 160/2019 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 74).

L’esonero contributivo in questione, destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, era stato originariamente previsto per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020: successivamente, ad opera della Legge di bilancio 2021 prima, e della Legge di bilancio 2022 dopo, tale arco temporale era stato esteso al 2021 e al 2022.

 

L’ultimo intervento è quello apportato dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 300, Legge n. 197/2022) che, infatti, al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2023, ha ulteriormente esteso il beneficio alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

 

L’esonero è fissato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda il versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Restano esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nel rispetto del limite de minimis.

 

Pertanto, l’INPS ricorda che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso come titolare, oppure per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.

 

Per richiedere l’ammissione all’esonero deve essere inoltrata apposita istanza esclusivamente in via telematica accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”

 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità o su moduli relativi ad anni precedenti.

 

Infine, nella circolare in commento, l’INPS rende note le relative istruzioni contabili.