Il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Tlc

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

CIRL Istituzioni Socio Ass. Uneba Veneto: sottoscritto addendum al contratto regionale

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell’Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell’elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell’Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell’erogazione della Quota B dell’Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall’accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell’anno successivo, ovvero:
– primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
– secondo bonus incremento: flessibilità
– terzo bonus incremento: affiancamento;
– quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
– quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai “bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto



Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 


Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CCNL Editoria e grafica – Piccola industria: con settembre nuovi minimi retributivi



Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi


Con l’ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l’ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall’accordo. 





































Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro

 

CIGS 2023 per Imprese di interesse strategico: le istruzione procedurali

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.L. n. 75/2023 (INPS, messaggio 11 agosto 2023, n. 2948).

Il recente D.L. n. 75/2023 all’articolo 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare i contenuti della disposizione e a fornire le istruzioni per la gestione della CIGS. In particolare, la previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 1 del D.L. n. 207/2012), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 prevede anche che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

Sul piano contributivo, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

L’INPS, inoltre, segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

Infine, il messaggio in questione include le modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.