Sanzioni nel Supporto Formazione e Lavoro: decadenza, revoca e sospensione

I soggetti che beneficiano della nuova misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro in violazione delle disposizioni legislative che ne regolano la disciplina si espongono a sanzioni che, nei casi più gravi, comportano la revoca del beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima di 10 anni (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77; D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Sono già 29.354 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si può accedere tramite il portale dell’INPS: dal 1° settembre scorso, infatti, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità come presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare, hanno iniziato a inoltrare le istanze per accedere alla nuova misura di inclusione e accesso al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro).

 

Per espressa previsione del D.M. n. 108/2023 (articolo 6) attuativo della misura in questione, al SFL si applicano le medesime disposizioni dettate per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 48/2023 riguardo al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

 

Sull’argomento si è espressa anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, in particolare, al paragrafo 10, ove vengono riepilogate le principali sanzioni applicabili nei confronti dei beneficiari della misura.

 

ll beneficiario decade dalla misura se:

 

– non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

– non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012), o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023;

– non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

 

Comporta la decadenza dal beneficio anche la commissione di alcuni fatti penalmente rilevanti.

 

Infatti, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (prevista la reclusione da 2 a 6 anni), omette la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame (reclusione da 1 a 3 anni), subendo per tali reati una condanna in via definitiva, decade dal beneficio.

 

Ugualmente, nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

 

La sanzione della revoca viene invece disposta immediatamente quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Decreto Lavoro, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

 

La sospensione dell’erogazione del beneficio avviene, tra l’altro, nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati sopra, prima che diventino definitivi.

 

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.

 

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL e possono comunque essere revocati quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che li hanno determinati.

 

Per ottenere il ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

Manageritalia: le novità 2023 per i Quadri

Polizze assicurative e nuove forme di welfare integrativo pensate per i Quadri e le loro famiglie

Manageritalia ha comunicato le novità del 2023 per i Quadri che possono accedere a sempre maggiori vantaggi e a nuovi servizi con un valore di mercato superiore all’importo della quota associativa. La quota di iscrizione è di 60,00 euro per l’anno 2023. Tra le prestazioni alle quali possono accedere, si evidenziano: sviluppo e transazione professionale, welfare personale e familiare, opportunità professionali e di business, oltre a godere di momenti di aggregazione e networking, compresa anche la Long term care. La Ttc consiste in un piano di assicurazione per eventi imprevisti quali malattia e infortunio che danno vita ad un’autosufficienza. In tal senso, viene riconosciuto un supporto economico continuativo e a lungo termine dell’importo di 1.000 euro netti al mese per sempre, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre tutti gli iscritti che sono in regola con il versamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. La valutazione di non autosufficienza dipende dalla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 4 attività su 6 di quelle elementari che riguardano il vivere quotidiano. Sono esclusi dalla copertura i portatori di invalidità e coloro i quali alla data di ingresso in copertura non sono in grado di svolgere 1 delle 6 attività quotidiane.

A quanto indicato sopra, si aggiungono anche:
Tutela legale: il rimborso previsto riguarda le spese sostenute dall’intero nucleo familiare in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale;
Programma di assistenza in viaggio: Europ Assistance Italia garantisce assistenza e consulenza, per tutto il nucleo familiare, in caso di emergenza sia in Italia che all’estero;
Askmit: consulenza multidisciplinare online 48H su temi legali, fiscali e contrattuali;
Formazione e carriera: con assistenza e consulenza ad hoc;
– Investimento: adesione alla polizza “Nuova Capitello”.

Non rientrano nella quota di iscrizione le offerte di Welfare integrativo, con servizi acquistabili individualmente che prevedono pacchetti concernenti: salute, previdenza e patrimonio.

CCNL Centri Elaborazione Dati: con settembre erogati strumenti di welfare

Corrisposti flexible benefits per il personale non in prova

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 tra Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl, con cui si è dato seguito al rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018, applicato ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., prevede all’art. 270 “Welfare”, l’erogazione, da parte delle Aziende del Settore ed a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:
euro 150,00 per l’anno 2022;
euro 150,00 per l’anno 2023;
euro 150,00 per il 2024,
da corrispondere entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento ed in base alla regolamentazione indicata.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Hanno diritto a questi i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato avendo maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Ne sono esclusi invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Tali emolumenti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Il tutto si aggiunge poi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
A tal uopo Ebce, ossia l’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le imprese ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico ai fini dell’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per la corresponsione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

Atleti paralimpici e donne nella riforma dello sport

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma dello sport contiene, tra l’altro, disposizioni sul lavoro degli atleti di club paralimpici e a sostegno delle donne (D.Lgs. n. 120/2023).

Il D.Lgs. n. 120/2023, in vigore dal 5 settembre 2023, è intervenuto con modifiche significative soprattutto sul D.Lgs. n. 36/2021, mostrando particolare attenzione – già nelle definizioni contenute nell’articolo 2 del predetto decreto – allo sport paralimpico.

 

Infatti, è definita associazione o società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Viene definito anche il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità.

 

In merito, si segnala dunque l’introduzione del nuovo articolo 28 bis recante “Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici”, prevedendosi che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

 

Pertanto, seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, il datore di lavoro deve autorizzare la fruizione delle giornate nei limiti di 90 giorni l’anno e di massimo 30 giorni continuativi.

 

Per i datori di lavoro degli atleti paralimpici è previsto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il rimborso dell’equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai lavoratori.

Le istanze volte ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate dai datori di lavoro al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede al rimborso.

 

Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l’anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l’attività di preparazione, o entro l’anno successivo alla conclusione dell’evento sportivo al quale l’atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte.

 

I rimborsi sono ammissibili e soddisfatti fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione. 

 

Le disposizioni dell’articolo 28 bis non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all’attività sportiva istituzionale.

 

Riguardo alle disposizioni a sostegno delle donne nello sport, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 36/2021, è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili. 

Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato, tra l’altro, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive, alla promozione dello sport femminile, all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

 

Alla parità di genere è dedicato l’articolo 40, secondo il quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

Ebret: ampliate le prestazioni a favore degli iscritti

A partire dal 1°settembre ampliate le prestazioni a favore degli iscritti: sostegno al ricambio generazionale in azienda, sicurezza nelle aziende, contributo per le spese di trasporto nel tragitto casa/scuola 

L’Ebret, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, ha previsto con il nuovo regolamento, per l’anno 2023/2024 nuovi interventi a sostegno di aziende e lavoratori.
Tra le novità:
innovazione aziendale: previsto un contributo del 15% dei costi sostenuti dall’azienda fino ad un massimo di 3.000 euro in caso di innovazione tecnologica, digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e commercio elettronico, acquisto di consulenze e/o asseverazioni relative al piano nazionale “Industria 4.0”.La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2024;
ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali: previsto un contributo del 30% dei costi sostenuti dall’azienda fino ad un massimo di 5.200 euro in caso di sospensione totale o parziale del proprio ciclo lavorativo a causa di calamità naturali.La domanda deve essere presentata entro 90 giorni rispetto al giorno in cui si è verificato l’evento;
certificazione di qualità: previsto per le aziende che devono ottenere nel corso del 2023 certificazioni UNI/EN/ISO ed ISO 45001 il rimborso spese di consulenza fino ad un massimo di 1.500 euro, il rimborso delle spese di certificazione fino ad un massimo di 1.300 euro, il supporto gratuito CPRA nel caso delle Certificazioni ISO 45001.La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2024;
contributo per maternità delle imprenditrici: previsto un contributo di 1.800 euro in favore delle titolari di impresa o loro assimilate, per una nascita o un’adozione avvenuta nel corso del 2023.La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2024;
sostegno al ricambio generazionale: previsto un contributo del 30% fino ad un massimo di euro 4.000  euro per titolari di aziende che intendono cessare e di soggetti che intendono subentrare attraverso ricambio generazionale (cessione di azienda o di ramo di azienda, cessione di quote purché di maggioranza, donazione e conferimento di azienda). I cessionari devono avere un’età inferiore ai 40 anni. Il contributo è pari al 60% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 5.000 euro per: consulenze, attività di affiancamento e tutoraggio, perizie giurate sui valori aziendali, costi di pratiche amministrative e spese notarili. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2024;
contributo per abbonamento tragitto casa/scuola: previsto un contributo fino a 200 euro a favore dei figli dei titolari e dei figli dei dipendenti che utilizzino i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/scuola (solo scuole secondarie o superiori). La domanda può essere presentata per ISEE del richiedente. E’ ammessa una sola domanda per annualità e solo per titoli di viaggio validi nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2024;
contributo per abbonamento casa/lavoro: previsto un contributo fino a 200 euro a favore dei dipendenti di aziende iscritte che utilizzino i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro. La domanda può essere presentate per ISEE del richiedente. E’ ammessa una sola domanda per annualità e solo per titoli di viaggio validi nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2024.
Si specifica che le richieste di prestazione può essere presentata tramite il sito a partire dal 1°settembre 2023.