Lavoratori somministrati: chiarimenti sul CCNL da applicare per i diritti sindacali

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall’agenzia, sia da quello relativo all’utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un’organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Fondo Fsba: aggiornata la piattaforma Sinaweb per gli iscritti al Fondo

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
– anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
– domande di sospensione Fsba;
– stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i fondi scolastici

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

– Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

– Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

– Copia del documento di identità del richiedente;

– Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.

Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stata adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 28 luglio 2023).

Si tratta del Fondo istituito presso l’INPS dal D.M. n. 95440/2016 al fine di assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, allorquando la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta a una situazione di crisi del Gruppo.

 

Infatti, l’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo prevede che l’accesso alla prestazione è subordinato a una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

 

Il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 16 settembre 2023, dà attuazione all’accordo con cui è stata prevista la modifica della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. La modifica ha lo scopo di adeguare la durata e l’importo della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo, alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015.

 

Pertanto, l’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 95440/2016 è stato sostituito prevedendosi che l’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato è pari a quello previsto dal comma 5-bis dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Vengono fissati anche i limiti massimi di durata della prestazione dell’assegno in questione, distinguendosi tra causali ordinarie e straordinarie.

 

La durata massima, dunque, è:

 

a) per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 (13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane);

 

b) per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

 

Complessivamente, la durata massima non può comunque superare quella fissata dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero, 24 mesi in un quinquennio mobile).

 

CCNL Scuole Private Federterziario: siglato il rinnovo

Tra le novità nuovi minimi, un bonus per la nascita del figlio pari a 750,00 euro, una nuova disciplina per l’orario di lavoro, il periodo di prova e il preavviso 

Il 27 luglio è stato sottoscritto da Federterziario Scuola, Federterziario e Federterziario Nazionale Ugl, con l’assistenza tecnica dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro il CCNL applicabile al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia e asili nido.
Il CCNL decorre dal 1°settembre 2023 al 31 agosto 2026.
Tra le novità di maggior rilievo nuovi minimi a decorrere dal 1°settembre, così definiti.
Area prima:
1°livello 1.240,00 euro;
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro.
Area seconda:
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro;
6°livello 1.760,00 euro.
Area terza:
7°livello 1.780,00 euro;
8°livello 1.790,00 euro.
E’, inoltre, previsto un bonus pari a 750,00 euro da destinare alla mamma per ogni nascita avvenuta in costanza di rapporto di lavoro, attraverso la prestazione dell’ente Bilaterale Formasicuro Scuola.
Stabilito, inoltre, l’elemento distinto della retribuzione a carico del datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità in un importo pari a 30,00 euro.
Viene modificata la disciplina dell’orario di lavoro, così rimodulato:
– orario settimanale di 38 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti di scuola per docenti di scuola di infanzia, docenti addetti al pre e post scuola nella scuola dell’infanzia, coordinatori di scuola per infanzia, esperti linguistici e lettori lingua madre;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 35 ore per personale docente scuole primarie e insegnanti di sostegno;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti per enti di formazione professionale, docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le regioni in obbligo scolastico, docenti corsi IFTS, docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi liberi d’Arte e di cultura varia, docenti in Corsi di istruzione professionale; docenti In corsi di lingue; docenti in attività integrative scolastiche docenti di corsi a distanza virga docenti tecnico pratici docenti corsi individuali, docenti delle accademie; docenti in corsi di formazione insegnanti; docenti delle scuole superiori per Interpreti e traduttori; docenti dei corsi di specializzazione post-diploma; docenti in scuole e corsi post – secondari; docenti in Istituti para-universitari; docenti delle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica quindi docenti di università;
–  orario settimanale di 30 ore di lavoro estendibili in 35 ore pe docente scuole secondarie e modelli viventi.
Viene modificato anche la durata massima del periodo di prova:
– 1°e 2°livello 30 giorni;
– 3°livello 60 giorni;
– 4° e 5°livello 120 giorni;
– 6°, 7° e 8° 180 giorni.
Per quanto riguarda il preavviso, di seguito i nuovi termini.
Fino a 5 anni di servizio:
– 1° e 2°livello 30 giorni di calendario;
– 3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
– 5° e 6°livello 90 giorni di calendario;
– 7° e 8°livello 4 mesi di calendario.
Oltre 5 anni e fino a 10 anni:
–  1° e 2°livello 45 giorni di calendario;
–  3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
–  5° e 6°livello 120 giorni di calendario;
–  7° e 8°livello 150 giorni di calendario.