Chiarimenti dell’INPS sulla soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Dal 1° giugno 2023 le funzioni relative all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici sono state trasferite all’Istituto (INPS, messaggio 18 settembre 2023, n. 3243).

L’INPS è tornato a occuparsi della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e del trasferimento delle relative funzioni all’Istituto. In effetti, l’INPS era già intervenuto sul tema con i recenti messaggi n. 1834/2023 e n. 2064/2023. 

Del resto, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 73/2022, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle citate Commissioni. Peraltro, sempre dalla stessa data è stato messo a disposizione delle amministrazioni/enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, sono in capo all’INPS. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023. Le Commissioni dovranno invece provvedere a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’INPS precisa, infine, che le Commissioni mediche delle ASL, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le amministrazioni/enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

Domanda di disapplicazione del massimale contributivo dipendenti P.A., riaperti i termini

L’INPS fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (INPS, circolare 14 settembre 2023, n. 80).  

L’INPS torna a occuparsi della disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019), per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

Infatti, i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

 

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 dall’articolo 21, comma 1, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, la domanda deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

 

Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto e i lavoratori interessati potranno produrre l’istanza rispettando le seguenti scadenze:

 

– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

– entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

 

Nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, su espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

 

Non avendo la norma sopra citata efficacia retroattiva, l’INPS precisa che le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate e, conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei termini sopra indicati.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS.

Ebiterbo: previsti contributi familiari welfare

Entro la fine del 2023 è possibile accedere ad una serie di contributi mediante domanda di richiesta all’Ente  

L’accordo territoriale sul welfare siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Città Metropolitana di Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs-Uil Emilia prevede un’innovazione ed un miglioramento nelle prestazioni già in essere in materia di salute, famiglia, cultura e trasporto pubblico. Tra le varie prestazioni erogate si segnalano: il contributo per il trasporto pubblico, esclusivamente per i lavoratori e solo per abbonamenti personali ed annuali. La scadenza per l’invio della richiesta è entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento. E’ previsto, infatti, un contributo del 35% dell’importo dell’abbonamento con un massimale di 350,00 euro. Nel caso in cui non sono previsti quelli annuali, viene riconosciuto il contributo anche per gli abbonamenti mensili e personali, con un minimo di 6 mesi consecutivi. Sempre entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento, è possibile richiedere il contributo per il trasporto pubblico-misura antinquinamento. Limitatamente al periodo da ottobre a marzo si può richiedere il sostegno anche per gli abbonamenti mensili, purché siano personali e con un minimo di 3 mesi consecutivi anche a cavallo di due anni. Per quel che riguarda l’iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica, il contributo giornaliero riconosciuto, con scadenza al 15 novembre 2023, è di massimo 12,00 euro per un massimo di 288,00 euro annui per ogni figlio. Inoltre, il contributo per i libri di testo per i figli degli iscritti all’Ente è di massimo di 130,00 euro all’anno per ogni figlio, con un massimale di 400,00 euro da usufruire nella vita scolastica. La scadenza è il 31 dicembre 2023 per richiedere il contributo. Analoga scadenza, viene indicata per il contributo libri universitari e di testo, riservato solo ai lavoratori studenti. Il fondo previsto è di 200,00 euro ed è erogabile per un massimo di 8 anni. Si segnala che, nel caso in cui vengano richieste più prestazioni, il contributo massimo annuo erogabile per ciascun lavoratore non può superare la cifra complessiva di 1.000 euro.

Riorganizzazione dell’INL: arriva l’ok del Ministero del lavoro

Il dicastero ha dato la sua approvazione alla modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 18 settembre 2023, n. 16283).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato la sua approvazione alla riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con il Decreto Direttoriale n.49 del 27 luglio 2023. 

Il provvedimento del Ministero tiene in considerazione, tra l’altro, che, secondo i dati riferiti dall’INL, la dotazione organica rivista nell’ambito della riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui al Decreto Direttoriale INL n. 49 del 27 luglio 2023 è stata disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia e tenuto conto dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ministeriali ha approvato la riorganizzazione disposta dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi.

La riorganizzazione della struttura dell’INL

In pratica, il Decreto Direttoriale n. 49/2023 è partito dal presupposto dell’organico dell’Ispettorato, fissato dal D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1 ° luglio 2023, in 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali. In particolare, la struttura dirigenziale centrale si articola in (articolo 2, Decreto Direttoriale n. 49/2023):

– Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

– Direzione centrale coordinamento giuridico;

– Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;

– Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;

– Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.

Gli articoli da 4 a 7 del provvedimento definiscono i compiti delle diverse direzione sopra menzionate, mentre l’articolo 8 da conto della costituzione delle Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli.

Infine, l’articolo 9 elenca l’istituzione degli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale ( Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia) e degli Ispettorati territoriali del lavoro con l’indicazione dei rispettivi compiti. Gli Ispettorati d’area metropolitana, in particolare, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli uffici, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

Fondo Altea: erogate nuove garanzie per gli aderenti del comparto Lapidei Industria

Aggiunte nuove prestazioni sanitarie dal 1° giugno 2023

Il Fondo Altea, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dei settori legno arredo e materiali da costruzione, eroga a favore di tutti gli aderenti del comparto Lapidei Industria, nuove garanzie in vigore dal 1° giugno 2023.
La polizza relativa alla prevenzione, scaduta ormai il 31 maggio 2023, è stata sostituita da un piano integrativo che assicura ulteriori e nuove garanzie e prestazioni aggiunte a quelle già comprese nel Piano Plus.
La suddetta prevede un rimborso parziale per le seguenti prestazioni sanitarie:
– per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici realizzati in strutture private o presso medici non convenzionati Unisalute (in tal caso si rende necessaria una prescrizione medica con quesito diagnostico);
– per acquistare lenti correttive ed occhiali (per modifica visus).
In aggiunta vi sono poi nuove ed importanti coperture aggiuntive:
– per le cure oncologiche. A tal proposito il piano prevede il pagamento delle spese circa trattamenti chemioterapici e terapie radianti, oltre a visite, accertamenti diagnostici e terapie farmacologiche;
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie o di interventi chirurgici;
– per interventi odontoiatrici.