OMNIA IS: il nuovo servizio per le domande di assegno di integrazione salariale

Presentata nell’ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell’AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l’INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L’INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l’Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell’INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l’INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.

Ebinter Ragusa: permessi per assistenza familiari disabili

Per le imprese e i lavoratori del terzo settore sono previste agevolazioni per l’assistenza a familiari con disabilità  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha comunicato alle imprese ed ai lavoratori del comparto alcune novità per quanto riguarda: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili che versano in situazione di gravità e permessi per assistenza disabili in condizioni di gravità che rientrano nell’articolo 33 della legge 104/1992. Tramite la “variazione dati domanda” viene consentito al lavoratore di modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, come, ad esempio: indirizzo del domicilio, dei dati lavorativi, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Infatti, è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole cambiare, con la presentazione della nuova domanda con i cambiamenti che si intendono apportare, inserendo il mese nel quale si presenta la richiesta di variazione dei dati. E’ bene precisare che se il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è trascorso per intero, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

CCNL Autoferrotranvieri: è stato avviato il confronto per il rinnovo del contratto

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all’interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

CCNL Enti di Ricerca: è ancora confronto tra OO.SS. e Aran

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l’uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023.