Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria



Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo


Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:








quota dipendente quota impresa
€ 4,00 al mese € 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):








nucleo monocomposto Nucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese € 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

















trimestre di riferimento data del versamento
gennaio-marzo 16 aprile
aprile-giugno 16 luglio
luglio-settembre 16 ottobre
ottobre-dicembre 16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.


 

CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga: versamento del contributo addizionale

L’INPS precisa le modalità di versamento del contributo addizionale a cui sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (INPS, messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023), all’articolo 30, ha previsto un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione fino al 31 dicembre 2023.

 

Possono essere autorizzate ad accedervi, con apposito decreto del Ministero del lavoro, le aziende, anche in stato di liquidazione, che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

 

L’erogazione della nuova misura di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.

 

Sussistendo l’obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo, ne consegue che il predetto contributo deve essere versato anche dai datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento.

 

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa come deve essere effettuato il versamento del contributo addizionale, in considerazione del pagamento diretto della prestazione da parte dello stesso Istituto. Pertanto, i datori di lavoro interessati, per tale adempimento, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015 al quale viene fatto espresso rinvio e che aveva illustrato la nuova procedura RACE.

 

Infine, l’Istituto rammenta che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (articolo 1, commi 755 e seguenti, Legge n. 296/2006), l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

 

Il messaggio fornisce poi le istruzioni contabili al riguardo. 

 

Manageritalia: con Cassa Sanitaria Carlo De Lellis il welfare è sempre più esclusivo

Nuove prestazioni sanitarie per Dirigenti, Quadri, Executive Professionale e loro familiari iscritti a Manageritalia

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis attraverso il piano sanitario SempreinSalute, eroga prestazioni sanitarie a Dirigenti, Quadri, Executive Professional e loro familiari.
Queste possono essere personalizzate ed integrate secondo il contratto stipulato, dipendente o autonomo, che manager e alte professionalità, fruibili sia collettivamente che individualmente divenendo parte integrante del welfare aziendale e di altre coperture personali.
L’offerta SempreinSalute per i Dirigenti, i Quadri, gli Executive Professional ed il loro nucleo familiare, assicura un pacchetto di welfare sanitario integrativo per eventuali coperture già attive, contrattuali, aziendali o individuali, con un migliore rapporto qualità/prezzo e adattabili alle proprie esigenze professionali, personali e disponibilità. 
In particolare, a seconda del target, la Cassa Sanitaria propone le coperture per manager e familiari di seguito riportate.
Dirigenti: polizza integrativa alle prestazioni Fasdac; polizza per i figli che escono dal Fasdac per i limiti di età;
Quadri: polizza integrativa alle prestazioni QuAS, a cui tale categoria può accedere collettivamente mediante l’azienda o individualmente;
Executive Professional: polizza di copertura sanitaria totale indirizzata ai liberi professionisti che possono fruirne individualmente.
Altresì, si avvale dell’esperienza contrattuale e di welfare di Manageritalia e del supporto tecnico di Assidir, suo agente assicurativo.
Nell’offerta di Cassa De Lellis, al fine di poter fruire dei vantaggi, salvo che nella forma aziendale quadri, è prevista l’adesione a Manageritalia la quale affianca da sempre i manager con prodotti in grado di supportarli professionalmente e in ambito personale, con particolare attenzione soprattutto al nucleo familiare.
Il risultato raggiunto altro non è che un welfare più ampio e disponibile per tutte le figure manageriali, a complemento di quello contrattuale per i dirigenti e a supporto delle maggiori esigenze sanitarie dei quadri e degli executive professional.
Difatti è delegata a coprire tutto l’ambito di welfare integrativo sanitario e per questo ha strutturato con SempreinSalute, pacchetti personalizzabili e prodotti e servizi tra i migliori sul mercato, grazie anche ad un rapporto qualità/prezzo unico che solo la forza di una grande collettività rende possibili.

Geolocalizzazione e diritto di accesso ai dati del lavoratore

Il Garante della privacy ha sanzionato una società per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di alcuni dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 10 ottobre 2023, n. 511).

Il dipendente ha il diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione: lo comunica il Garante per la privacy che ha comminato una sanzione di 20.000 euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre propri lavoratori.

I tre dipendenti, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto. In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Non avendo ricevuto dal datore di lavoro del momento una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità garante ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze: tra l’altro non erano stati comunicati i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata a indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla riservatezza dei dati. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento a suo tempo richieste.

Infine, il Garante ha precisato che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.