Approvato il Ddl per la Legge di bilancio 2024: i punti sul lavoro

Il governo ha dato il via libera al Disegno di legge con la conferma del taglio del cuneo fiscale e la detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). I provvedimenti includono diverse misure riguardanti il lavoro e le imprese, soprattutto sul versante fiscale. Viene, infatti, confermato il taglio del cuneo fiscale già inaugurato nei mesi scorsi e viene previsto anche un intervento sui premi di produttività e sui fringe benefit.

Taglio del cuneo 

Per il rinnovo della misura del taglio del cuneo fiscale-contributivo sono previsti circa 10 miliardi di euro per una decurtazione del 7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro.

Fringe benefit e premi di produttività

È stata confermata anche la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).

Inoltre, la decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione

Per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione sono investiti 5 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Imprese

Per quel che riguarda le misure per le imprese, il Ddl prevede il rinvio fino al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Misure sulle famiglie e bonus asili nido

Per le famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, viene integrato lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni. Infine, viene aumentato il fondo per il bonus asili nido di oltre 150 milioni di euro.

Pensioni

Sono previste alcune modifiche riguardanti l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

 

 

CCNL Tessili Industria: da ottobre nuovi minimi per i dipendenti di aziende terziste nel Mezzogiorno



Dal 1°ottobre previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore appartenenti ad aziende terziste del Mezzogiorno


L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta da Smi Sistema Moda, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti delle imprese del settore tessile abbigliamento moda ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°ottobre 2023 per i dipendenti appartenenti ad aziende terziste presenti nel Mezzogiorno.
Di seguito gli aumenti previsti.



































Livelli Minimo
8 2.264,68 euro  
7 2.136,10 euro 
6 2.005,13 euro 
5 1.878,36 euro 
4 1.786,95 euro 
3 bis 1.745,98 euro 
3 1.707,25 euro 
2 bis 1.657,81 euro 
2 1.621,70 euro 
1 1.289,04 euro 

Fondo Espero: adesione al bando per contributo acquisto prima casa 

Entro il 20 ottobre è possibile presentare la domanda per ricevere il contributo quantificato in 15.000,00 euro

Il Fondo Espero (Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola) ha aderito al bando della Provincia autonoma di Trento denominato “Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie”.
La Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di 15.000,00 euro per l’acquisto della prima casa di abitazione, purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi. Il contributo può essere richiesto da “giovani coppie” intese come tali le coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.
Il contributo è quantificato in 15.000 euro, di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia. Le domande possono essere presentate fino al 20 ottobre 2023.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: incontro per il rinnovo

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.