CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

CIPL Edilizia Ferrara: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Il contratto integrativo provinciale che riguarda il settore Artigianato, Industria e Cooperative, si applica a partire dal 1° ottobre

L’accordo del 27 luglio 2023, siglato dalla Sigle sindacali di Ance Emilia, Cna-Costruzioni, Confartigianato Ferrara, Legacoop Estense di Ferrara, Confcooperative della provincia di Ferrara, Agci Emilia-Romagna, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, sancisce il rinnovo del contratto integrativo per le imprese del settore Edilizia (Artigianato, Industria, Cooperative) della provincia di Ferrara. Il rinnovo ha consentito il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi quali: il potenziamento della riduzione contributiva Cassa Edile per le imprese regolari che diventa strutturale e non più legata alla durata del contratto integrativo; il contenimento e la razionalizzazione dei costi contrattuali, con il superamento, per quel che riguarda i nuovi assunti, dell’istituto del “casa/lavoro”; l’adeguamento delle aliquote contributive Cassa Edile ordinarie alle disposizioni del CCNL nazionale; la semplificazione dell’articolato del contratto integrativo, dei rapporti con la Cassa edile e degli adempimenti collegati alla gestione e all’elaborazione delle paghe; l’introduzione del welfare defiscalizzato; la semplificazione del regime delle causali nei contratti a termine e l’introduzione della reperibilità come forma complementare di svolgimento della prestazione lavorativa da utilizzare per far fronte a quelle che sono le esigenze della produzione non programmabili. Il CIPL entra in vigore con il periodo di paga avente inizio al 1° ottobre 2023; mentre, alcune disposizioni, come ad esempio la nuova disciplina degli accantonamenti in Cassa Edile inizia a produrre effetti dal 1° gennaio 2025, con l’aliquota lorda pari al 10%. Sempre dal 1° ottobre 2023 è prevista una diaria giornaliera di trasferta nella misura di:
– fino a 40km (fuori dal confine territoriale): 7%;
– da 41 a 60km (c.s.): 13%;
– oltre 121km (c.s.): 20%.
Per quel che riguarda, invece, l’indennità casa/lavoro, dal 1° ottobre viene riconosciuta solo agli lavoratori già in forza e fino alla loro permanenza. Entro il 31 ottobre 2023, per il periodo 1/7-30/09, la Cassa Edile di Ferrara versa il contributo dato dalle imprese alla Cassa determinato nella misura dello 0,50% per la sicurezza, più lo 0,50% per la formazione. Per quanto riguarda il welfare, per gli anni 2024,2025 e 2026 viene stabilita l’erogazione di 150,00 euro lordi l’anno sotto forma di strumenti di welfare (buoni pasto) che le aziende mettono a disposizione dei propri lavoratori dal 1° maggio di ciascun anno e che gli stessi possono usufruirne fino al 30 aprile dell’anno successivo. Confermata l’indennità territoriale di settore/premio di produzione. 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano: prime indicazioni

A seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS fornisce alcune indicazioni (INPS, messaggio 18 ottobre 2023, n. 3641).

Dal prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.M. 22 agosto 2023 che ha adeguato il Fondo in argomento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In virtù della disposizione contenuta nell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.M. n. 98187/2016) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare le domande di assegno di integrazione salariale, a partire dalla data del 24 ottobre 2023, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2023, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – che varia in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

 

Conseguentemente:

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti: il contributo ordinario di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti: il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

Si rammenta che, per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo (anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente) è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

 

L’INPS informa che, con medesima decorrenza, verrà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Decreto Anticipi: l’indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l’una tantum di 550 euro per questa categoria di dipendenti di aziende private (D.L. n. 145/2023).

Il cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 19 ottobre 2023. Tra le diverse misure incluse nel provvedimento, sul versante del lavoro spiccano le disposizioni riguardanti i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (articolo 18).

In pratica, si dispone per il 2023 l’attribuzione a questi lavoratori di un’indennità una tantum pari a 550 euro. In particolare, si tratta dei soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o siano percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Le modifiche al Reddito di cittadinanza

Infine, nel testo del Decreto vi sono anche alcune modifiche all’istituto del Reddito di cittadinanza, laddove (articolo 19) si concede un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all’INPS tramite la piattaforma  GePI l’avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Inoltre, il D.L. n. 145/2023 dispone che decorso il termine del 30 novembre, in assenza della comunicazione citata, l’erogazione venga sospesa.

CCNL Funzioni locali: il report sulle trattative per il rinnovo

Il rinnovo contrattuale passa per maggiorazioni, istituzioni di Fondi, incentivi e aumenti

Le Sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl si sono incontrate per proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL dell’Area Funzioni locali. Al centro del dibattito le modifiche avanzate dall’Aran che, nell’ultima bozza, ha indicato la proposta di una sezione specifica dei dirigenti professionisti, tecnici e amministrativi (P.T.A.) del Servizio sanitario nazionale. In linea con quanto stabilito dalle Parti sindacali si è segnalato un rafforzamento delle relazioni sindacali riguardanti la Dirigenza P.T.A., con l’auspicio che ci possa essere, inoltre, un confronto sia per quanto riguarda gli andamenti occupazionali, sia per i criteri in merito al lavoro agile, obiettivi raggiunti per la dirigenza degli enti locali. A questo si aggiungono anche i progetti di riorganizzazione collegati ai fondi Pnrr, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compenso professionale agli avvocati dell’Area e la possibilità per loro di partecipare alle iniziative formative organizzate dagli ordini professionali. I Sindacati hanno avanzato la proposta di inserire, all’interno delle materie di contrattazione integrativa, anche la voce del reparto degli incentivi tecnici; senza dimenticare di ampliare il confronto sulla costituzione dei Fondi sia nelle voci di alimentazione che in quelle di utilizzo, mettendo in cantiere l’istituzione dell’OPI, anche in quelle realtà che presentano un organico superiore a 5 dipendenti. In materia economica, le indicazioni delle Sigle sono per la riduzione della percentuale minima prevista per la maggiorazione del Premio di risultato, rimandando la disciplina alla contrattazione collettiva. Vanno riformulare anche la disciplina del periodo di prova e quella degli istituti normativi, integrandola con le tutele generali ed estendere le ferie e i riposi solidali anche al coniuge/convivente. Sul fronte Patrocinio legale, i cambiamenti devono essere integrati con le ipotesi del rimborso spese in caso di prescrizione del procedimento e inserire una casistica di tutela per la responsabilità contabile. La formazione necessita, secondo il comunicato congiunto dei Sindacati, dell’attivazione di percorsi e programmi di investimento formativo per la dirigenza delle Camere di Commercio. Sulla disciplina degli interim è stato chiesto di aumentare fino al 40% della retribuzione di posizione vacante ricoperta la maggiorazione del risultato che non va correlata ad una ulteriore valutazione in quanto spettante a compensazione dell’incarico. Richiesto anche l’aumento fino a 160,00 euro dell’emolumento in caso di Pronta disponibilità.