Fondo per il settore del trasporto aereo: indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi

L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).

Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.

In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.

Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.

La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. 

Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.

Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.

CIPL Edilizia Mantova: definito l’EVR 2023



Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione. A dicembre nuova erogazione 


L’Ance Mantova, insieme a Confartigianato Imprese, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, entrambe di Mantova, Legacoop Lombardia, Confcooperative unione provinciale di Mantova, Unione provinciale artigianati, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2023 e la sua erogazione. Il riconoscimento dell’Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 parametri: monte salari denunciato alla Cassa edile di Mantova, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e andamento della Cassa integrazione, tutte con un’incidenza ponderale del 25%.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2022/2021/2020 raffrontato cin il triennio 2021/2020/2019 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Da verifica, infatti, l’erogazione dell’Evr per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 è nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore, aggiornati a marzo 2022 per il settore industria, e a maggio 2022 per il settore artigianato. A questo si aggiungono i risultati verificati in sede aziendale (100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi e del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo).
Pertanto il pagamento, iniziato già a ottobre 2023, prevede a dicembre 2023 l’erogazione, agli impiegati e agli operai del settore edile e del settore artigiano, dell’Evr relativo al mese di dicembre, unitamente a luglio, agosto e settembre 2023. A gennaio 2024, invece, l’Evr riguardante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.


Agli operai vengono corrisposti gli importi orari dell’Evr per tutte le ore ordinarie lavorate nell’anno soggetto della verifica con i dati a consuntivo, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa. Agli impiegati vengono corrisposti importi mensili dell’Evr per tutti i mesi lavorati presso l’impresa nell’anno sottoposto ad analisi con i dati a consuntivo e per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa. Per le imprese, invece, con soli impiegati, viene stabilito che il parametro a livello aziendale è rappresentato dalle ore lavorate. Di seguito gli importi riportati in tabella per i dipendenti del settore Edilizia Industria.


Evr Operai – Edilizia Industria
































Qualifica Paga base 1° marzo 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
Operaio VI 7,67 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,41 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Evr Impiegati – Edilizia Industria


















































Qualifica Paga base 1° marzo 2022 ERV 4% EVR 100% EVR 65%
1° Categoria Superiori e Quadri 1.894,71 75,79 75,79 49,26
1° Categoria  1.705,23 68,21 68,21 44,34
2° Categoria 1.421,02 56,84 56,84 36,95
Assistente tecnico 1.326,31 53,05 53,05 34,48
3° Categoria  1.231,56 49,26 49,26 32,02
4° Categoria 1.108,41 44,34 44,34 28,82
4° Categoria (1° impiegati) 947,36 37,89 37,89 24,63

Evr Operai – Edilizia Artigianato
































Qualifica Paga base 1° maggio 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
Operaio VI 7,66 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,40 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Evr Impiegati – Edilizia Artigianato


















































Qualifica Paga base 1° maggio 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
7 1.911,46 75,79 75,79 49,26
6 1.705,08 68,21 68,21 44,34
5 1.421,04 56,84 56,84 36,95
4 1.325,38 53,05 53,05 34,48
3 1.231,72 49,26  49,26 32,02
2 1.107,65 44,34 44,34 28,82
1 947,3 37,89 37,89  24,63

CCNL Cooperative Sociali: continua il confronto tra le Parti Sociali

Tema centrale è stato il corretto inquadramento della figura dell’educatore

Nei giorni scorsi è proseguito, in modalità ristretta, il confronto tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative finalizzato al rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Durante l’incontro precedente i temi discussi sono stati la disciplina dei contratti a termine, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione, la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali e la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo confronto tema centrale è stato l’aggiornamento della declaratoria dei profili professionali, e nello specifico, il corretto inquadramento degli educatori nei servizi educativi.
A fine incontro, le Parti hanno ribadito la volontà di intensificare gli incontri, al fine di giungere quanto prima ad una preintesa.

CCNL Agenzie di somministrazione: stop alla trattativa con Assolavoro

Interrotto il confronto tra le OO.SS. Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp, e l’Associazione datoriale Assolavoro per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione

Dopo quasi un anno e mezzo di trattativa il confronto per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione tra i Sindacati Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp e l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro Assolavoro si è interrotto.  A comunicarlo i Sindacati in una nota diffusa nei giorni scorsi.
Secondo Felsa, Nidil, Uiltemp, le motivazioni celano la mancanza di volontà di trovare per via negoziale le soluzioni alle problematiche che riscontrano le lavoratrici e i lavoratori impiegati ogni giorno dalle Agenzie per il Lavoro in tutti i settori, sintetizzate nella piattaforma di rinnovo del CCNL. 
Tra i punti in discussione più certezze sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle regole del Mog (monte ore garantito) e, in caso di perdita della missione, l’aumento delle indennità di disponibilità.
Altra questione di rilevante importanza è la parità di trattamento dei somministrati con i dipendenti diretti dell’azienda. Per le OO.SS. appare fondamentale migliorare la qualità della formazione e del placement che offre il sistema bilaterale, dare piena attuazione alle norme su preavviso, proroga e clausola sociale, garantire le attuali prestazioni del fondo di solidarietà, migliorare e aumentare le prestazioni dell’Ente Bilaterale Ebitemp, nonchè rafforzare i confronti a livello territoriale.

Le OO.SS. Nidil, Felsa e Uiltemp, affermano in conclusione, che vada immediatamente ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto. 

Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.