CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

Incentivo al posticipo del pensionamento, le decorrenze per il 2024

Illustrati i termini temporali per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1107).

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) nella disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 140), l’INPS ha fornito le decorrenze per l’accesso a tale beneficio in relazione alle diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

CIPL Edilizia Industria Milano: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Verificata l’erogazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione


Il 12 marzo 2024, le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali per la conferma dell’Elemento variabile della retribuzione. Attestato l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri nel raffronto dei trienni 2020/2021/2022 e 2021/2022/2023, per l’anno corrente, l’EVR da corrispondere in quote mensili agli operai e agli impiegati (anche apprendisti) è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 31 dicembre 2023.




































Verifica per il riconoscimento dell’EVR nell’anno 2024
Parametro Peso ponderale Trienni di riferimento Dati a confronto Rilevazione del parametro
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% 2023/22/21 
con
2022/21/20
203.785
>
177.830
Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

2.048.899.016
>
1.717.032.955
Positivo
Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

244.154.002
>
207.034.660
Positivo
Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

27.102
>
24.715
Positivo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l’anno 2024: 100%

Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’ EVR territoriale, dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri aziendali da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 ottobre 2024.


 

CCNL Calzature Industria: al via le trattative per il rinnovo contrattuale

L’incontro ha ribadito quanto anticipato nella piattaforma su retribuzioni, welfare e inquadramento dei lavoratori

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL Calzature, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto riguarda circa 75mila lavoratori che operano in 4.000 imprese. Le Sigle, congiuntamente con Assocalzaturifici, hanno esposto le richieste contenute nella piattaforma sindacale, mettendo in evidenza i temi chiave, quali: inquadramento dei lavoratori, retribuzioni, welfare, conciliazione tempi vita-lavoro, senza dimenticare la formazione. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, tra le richieste dei sindacati in piattaforma si era parlato di un aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, incremento dell’elemento di garanzia retributiva e riduzione dell’orario di lavoro. Nel corso della riunione, sono state sottolineate anche le tematiche riguardanti la violenza di genere e le pari opportunità. A tal proposito si è condivisa la volontà di attivare strumenti e percorsi che hanno come obiettivo quello di superare le disparità, al fine di eliminare qualsivoglia discriminazione o violenza.
A conclusione dell’incontro, le Parti hanno individuato le prossime date per calendarizzazione delle riunioni future.

Permesso unico di soggiorno e lavoro: le disposizioni europee

Strasburgo ha approvato norme che impongono una decisione sulle domande entro un termine massimo di 90 giorni (Parlamento europeo, comunicato 14 marzo 2024).

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2024 norme più puntuali per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. In particolare: 

– la decisione sulle domande dovrà essere presa entro un termine massimo di 90 giorni;

– il titolare del permesso potrà presentare domanda all’interno del territorio dell’UE e cambiare datore di lavoro;

– la disoccupazione senza revoca di permesso sarà possibile fino a 6 mesi.

Il permesso unico

In sostanza, l’aggiornamento della direttiva sul permesso unico, adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell’UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

Il Parlamento ha fissato un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un’estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all’interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell’UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Il cambio di datore di lavoro

Grazie alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

La disoccupazione

Nel caso in cui un titolare di un permesso unico rimanga disoccupato, avrà fino a 3 mesi — o 6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell’UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di 3 mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di 3 mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.