EBCT Toscana: al via le domande per il contributo alluvione

Erogato l’importo di 5.000,00 euro a sostegno delle aziende colpite dall’alluvione del 2023

L’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo della regione Toscana comunica che, per le imprese sue aderenti ed in regola con i versamenti, colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023, possono presentare dal 16 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 fruendo della relativa modulistica, le richieste di sostegno secondo quanto enunciato nel bando straordinario.
La domanda può esser avanzata per un massimo di 5.000,00 euro per le spese elencate di seguito:
– spese relative a perizia di agibilità;
– spese relative alla messa in sicurezza dei locali aziendali;
– spese per il ripristino e la sostituzione delle attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
– spese sostenute per il ripristino di locali o veicoli aziendali;
– ogni spesa documentata e conseguente ai danni diretti o indiretti provocati da quanto accaduto.
Il contributo di cui sopra viene corrisposto a copertura del danno subito se non coperto da altri rimborsi, ed altresì non può esser maggiore del 60% del danno subito. Non viene inoltre rimborsata l’Iva presente in fattura e compresa nella medesima.
Circa la documentazione delle spese ossia le fatture emesse, queste devono essere quietanzate ed intestate all’azienda richiedente evidenziandone altresì l’oggetto della spesa sostenuta.
Alla richiesta dei sostegni, deve esser poi allegata la documentazione relativa all’ubicazione delle sedi aziendali nella zona colpita dall’evento, nonché la certificazione, la documentazione ed ogni atto rilasciato da un Ente o Istituzione Pubblica che attesti il danno subito.
Le spese ritenute non ammissibili sono quelle fatturate all’azienda da qualunque soggetto che fa parte degli organi della società, ed altresì dal coniuge o da persona appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto, ed ancora da imprese a quest’ultimo riconducibili o dai professionisti legati all’impresa per qualsiasi titolo giuridico o di fatto.
Tutte le domande vengono registrate cronologicamente dall’Ente e corrisposte dopo aver verificato i requisiti e fino ad esaurimento del limite massimo di spesa previsto. EBCT si riserva inoltre di verificare i documenti originali delle spese di ciascuna pratica per il lasso di tempo corrispondente a 12 mesi dal giorno in cui viene presentata la richiesta.
Da ultimo l’Ente comunica che, i dati aziendali necessari per l’espletamento di tale procedura, sono stati trattati secondo il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il D.Lgs. n. 101/2018.

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, le indicazioni operative

Riepilogata la normativa che regola la materia e fornite le istruzioni per l’ammissione al regime agevolato (INPS, circolare 17 gennaio 2024, n. 13).

L’INPS ha fornito indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, nella misura dell’11,50%, alla luce del decreto del 13 dicembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato, per il 2023, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. 

In sostanza, per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Come detto, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Al riguardo, l’INPS ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2 della Legge n. 388/2000, e all’articolo 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere anche determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma della Legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente al 2023 dovranno essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’INPS  – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.

Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento (Allegato n. 2); la struttura INPS territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

È, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024.

Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile;
– i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
 L’INPS ribadisce, inoltre, che relativamente all’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100 della Legge n. 205/2017, o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 della Legge n. 178/2020 e dall’articolo 1, comma 297 della Legge n. 197/2022).

L’agevolazione non spetta, infine, in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

CIPL Edilizia – Industria Pesaro: definito l’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’EVR per gli impiegati e operai del Settore, con decorrenza da gennaio 2024


Il 6 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra Ance Pesaro Urbino, assistita da Confindustria Pesaro Urbino e Feneal-Uil Marche, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce gli importi da erogare ad operai e impiegati del settore edile.
Innanzitutto, le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR abbiano registrato un andamento positivo e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL al 1° marzo 2022.
E’ specificato che, nel caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa eroga l’EVR nella misura del 65%.


IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA












































LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
7 75,79 euro 75,79 euro 49,26 euro
6 68,21 euro 68,21 euro 44,34 euro
5 56,84 euro 56,84 euro 36,95 euro
4 53,05 euro 53,05 euro 34,48 euro
3 49,26 euro 49,26 euro 32,02 euro
2 44,34 euro 44,34 euro 28,82 euro
1 37,89 euro 37,89 euro 24,63 euro

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA





























LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
4 0,30666 euro 0,30666 euro 0,19933 euro
3 0,28475 euro 0,28475 euro 0,18509 euro
2 0,25628 euro 0,25628 euro 0,16658 euro
1 0,21900 euro 0,21900 euro 0,14235 euro

 

CCNL Funzioni Centrali: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Campo di applicazione, ordinamento professionale, malattia ed incrementi del Fondo risorse decentrate i punti focali dell’ipotesi

In data 17 gennaio 2024, dopo l’incontro tenutosi tra Aran, OO.SS. e Confederazioni sindacali rappresentative del settore Funzioni Centrali, è stata siglata l’ipotesi della sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022.
Le novità previste dall’ipotesi concernono l’ambito di applicazione, l’oggetto e gli effetti; l’ordinamento professionale; l’istituto della malattia ed infine gli incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a tempo indeterminato nelle sedi estere.
Per quanto concerne l’ambito applicativo del contratto, le disposizioni in essere si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari, nonché negli istituti italiani di cultura all’estero, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo a quello di stipula salvo ciò che viene diversamente esposto. E’ stato inoltre specificato che, la sottoscrizione dell’ipotesi in questione, non determina effetti sull’individuazione dei soggetti che esercitano le relazioni sindacali nelle sedi lavorative.
Relativamente al personale a cui è riferita la disciplina contrattuale, per l’ordinamento professionale continua ad applicarsi quanto predisposto dall’accordo del 12 aprile 2001.
Circa la malattia invece, l’ipotesi prevede la corresponsione al personale dell’intera retribuzione per i primi 120 giorni di assenza.
Da ultimo, per quel che riguarda il Fondo risorse decentrate dedicato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle sedi estere, questo viene incrementato in luogo dei benefici economici corrisposti solamente al personale dei ministeri e non ai primi, come riportato di seguito:
209,00 euro per l’anno 2019;
423,00 euro per l’anno 2020;
1.005,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.