Organismi Sportivi, al via le comunicazioni al centro per l’impiego via RASD

Dal 21 marzo sarà possibile effettuarle attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 21 marzo 2024).

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che dal 21 marzo 2024 per gli organismi sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, sarà possibile effettuare le comunicazioni al centro per l’impiego (di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall’articolo 25,comma 6-ter del D.Lgs. n. 36/2021.

Le comunicazioni devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alle attività svolte nel 2023, la scadenza dell’invio è il 31 marzo 2024.

CIPL Edilizia Industria Firenze: definito EVR 2024 per i lavoratori del settore



Stabiliti gli importi relativi all’EVR a decorrere da aprile 2024 


Il 20 marzo scorso, l’Ance Firenze, insieme alle Sigle Sindacali della delegazione fiorentina di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per stabilire gli importi relativi all’EVR 2024. Sulla base di quanto stabilito nell’accordo del 22 giugno 2022, mediante il quale è stato rinnovato il CIPL della Città Metropolitana di Firenze, le Parti hanno verificato i parametri di determinazione dell’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024, secondo quanto disposto nel CCNL del 3 marzo 2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e nell’integrativo territoriale già menzionato. 
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata mettendo a confronto il triennio 2023/2022/2021 con il triennio 2022/2021/2020; dando esito positivo per tutti i parametri che ha portato a stabilire l’erogazione dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo questo passaggio, ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali. Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione viene erogato dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.






















































































EVR Territoriale EVR determinato a livello aziendale
Livello Paga base 1° luglio 2023 EVR Misura piena 4% minimi 1° luglio 2023 EVR determinato a livello territoriale con 2 parametri pari o positivi EVR determinato a livello territoriale con 3 parametri pari o positivi con 2 parametri aziendali positivi % come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art.38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VII 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VI 1.777,23 71,09 35,54 53,32 71,09 24,88 0
V 1.481,02 59,24 29,62 44,43 59,24 20,73 0
IV 1.382,31 55,29 27,65 41,47 55,29 19,35 0
III 1.283,56 51,34 25,67 38,51 51,34 17,97 0
II 1.155,21 46,21 23,10 34,66 46,21 16,17 0
I 987,36 39,49 19,75 29,62 39,49 13,28 0

I termini per il diritto di opzione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

Fornite le istruzioni per le operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens (INPS, messaggio 20 marzo 2024, n. 1190).

Con il messaggio in argomento, l’INPS si è occupato della proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. In particolare, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per le relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.

Infatti, alle figure professionali sopra citate viene applicata una peculiare disciplina previdenziale (comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021). In sostanza, questi lavoratori, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, dovevano essere assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico); mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato – al di fuori dei settori professionistici – dovevano essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).

Peraltro, il citato comma 3, al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS, aveva anche previsto, per le figure in argomento, la facoltà di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Ma, la recente Legge n. 18/2024 ha inserito il comma 2-ter all’articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il citato comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo il differimento, al 30 giugno 2024, del termine per l’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Il diritto di opzione

La facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle qualifiche professionali indicate. Inoltre, l’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell’attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

L’opzione  è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 al portale istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023

L’INPS segnala che per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154/2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015, paragrafo 2. Indicazioni che vengono comunque riassunte nel messaggio in commento.

Le regolarizzazioni

Il messaggio in questione, peraltro, include anche le istruzioni per le regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure professionali citate non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e quelle per le regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo entro la data del 30 giugno 2024.

CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024



Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili


Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.




































TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 


































Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale



A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica


Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto.