CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): prorogato il contratto fino al 2026

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos – Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – Fesica Confsal, con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l’Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell’art. 235 come segue: “1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s’impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I’evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato – Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro

L’INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un’eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l’Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Esonero contributivo lavoratrici madri: le indicazioni per gli adempimenti

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L’Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

Settore agricolo: le aliquote contributive per il 2024



L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).


In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.


 


Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale


 


L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.


 


Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)


 


Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.


 


Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti


 


Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:


 


10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;


 


3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.


 


Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024


 


















Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi


 


Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 


Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.










































































































Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT).