Certificazione Unica 2024 per i residenti in Canada e Brasile, istruzioni dall’INPS

L’INPS illustra le peculiarità relative al regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei residenti in Brasile e Canada, con effetto sulla compilazione della Certificazione Unica 2024 (INPS, messaggio 2 febbraio 2024, n. 474).

L’INPS, in vista della trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2023, da effettuarsi entro il 16 marzo 2024, ricorda il regime impositivo applicabile ai residenti in Canada e Brasile in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali che sono attualmente in vigore con i due paesi.

 

La convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (ratificata dalla Legge n. 844/1980) prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione fiscale di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2023, sulla base della rilevazione ufficiale dei cambi medi annuali pubblicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), a 4.624,06 euro e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria ai fini IRPEF, in base alla vigente legislazione tributaria italiana.

 

Invece, per i residenti in Canada, in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con tale paese (ratificata dalla Legge n. 42/2011), la soglia di esenzione è di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di 8.221,99 euro, per l’anno d’imposta 2023, ed è prevista l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, ai fini dell’emissione della CU 2024 per i residenti in Brasile e in Canada, l’INPS precisa che devono essere indicati i seguenti dati: 

 

nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali;

nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21;

nella sezione “ALTRI DATI” – “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 21 nel punto 464.

 

Alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati residenti in Brasile e in Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, sarà applicata dal rateo del mese di marzo 2024, in via preventiva, la tassazione dovuta per l’anno corrente, sulla base dei dati elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni e delle soglie di esenzione sopra indicate, nonché tenendo conto del nuovo sistema di aliquote e scaglioni ai fini IRPEF, come modificato dai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

Inoltre, l’INPS precisa che, a partire dalla mensilità di marzo 2024 fino a quella di dicembre 2024 (10 rate), verrà recuperato l’eventuale debito fiscale ai fini IRPEF dovuto per l’anno 2023.

 

Accedendo ai servizi on line del cittadino del sito istituzionale, sarà possibile scaricare la Certificazione Unica 2024, che sarà emessa entro il prossimo 16 marzo, e consultare il cedolino pensione e servizi collegati, visualizzando gli importi dei cedolini mensili a credito e delle trattenute operate.

CCNL Istruzione e ricerca: proseguono le trattative di rinnovo

Importanti novità per i Dirigenti del settore

Svoltosi lo scorso 31 gennaio il secondo incontro relativo al rinnovo del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 comprendente i Dirigenti scolastici ed AFAM, i Dirigenti universitari nonché quelli di Ricerca.
Nel corso dell’assemblea, le OO.SS. si sono espresse sui primi tre titoli della bozza di testo normativo, precisamente:
Titolo 1° – Disposizioni generali;
Titolo 2° – Relazioni sindacali;
Titolo 3° – Disposizioni comuni sugli istituti normativi ed economici.
Il testo del Titolo 1° e del Titolo 2° risulta essere quello del precedente CCNL  2016-2018, invece, nel testo del Titolo 3° sono state introdotte novità quali l’estensione ai dirigenti del lavoro svolto in modalità agile e l’introduzione della figura del Dirigente Mentor con almeno 15 anni di anzianità che va ad affiancare il neo Dirigente nei primi due anni di servizio.
In merito al sistema delle relazioni sindacali si è richiesto il ripristino delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, stress lavoro-correlato, nonché le misure per garantirne l’attuazione.
Si domanda altresì un confronto sul ruolo del dirigente, nonché sulla definizione del ruolo di docente in ragione dell’assenza di disposizioni contrattuali specifiche; ed inoltre la determinazione della retribuzione dei dirigenti scolastici e Afam correlata alla graduazione delle posizioni dirigenziali oggetto del confronto.
E’ stata poi accolta la proposta riguardante l’eliminazione del periodo di 4 mesi predisposti ogni anno e relativi ai giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto in caso di effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano l’incapacità di svolgere la prestazione lavorativa, nonché l’affiancamento del Dirigente Mentor al neo Dirigente nei primi due anni di incarico. In quest’ultimo caso, per i Dirigenti scolastici si deve valutare la relazione tra il Mentor e il docente tutor per l’individuazione dei compensi da attribuire alla funzione svolta.
Per quanto riguarda la parte economica si assiste alla proposta da parte delle OO.SS. di aumenti retributivi per i Dirigenti scolastici e Afam, Dirigenti università, Dirigenti ricerca di prima e seconda fascia come di seguito riportato.
Dirigenza scolastica e Afam (computati sulla base del salario dei dirigenti al 31 dicembre 2018)
– dal 1° gennaio 2019: 84,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione tabellare ed in aggiunta 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Altre risorse vengono versate nel Fondo Unico Nazionale in misura pari a 60,00 euro mensili lordi, ossia 46,00 euro dalle risorse contrattuali e 14,00 euro previste da norme generali, destinati ad aumentare la retribuzione che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Dirigenza università
– dal 1° gennaio 2019: 97,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta la somma di 21,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta, l’importo di 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse vengono versate nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari a 85,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca prima fascia
– dal 1° gennaio 2019: 165,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare. Viene altresì aggiunta la somma di 86,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse convergono nel Fondo per il finanziamento retributivo di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia in misura pari a 137,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca seconda  fascia
– dal 1° gennaio 2019: 112,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 43,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 60,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
In aggiunta, ulteriori risorse sono versate al Fondo per il finanziamento salariale di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari ad una media di 126,00 euro mensili lordi.

Da ultimo le OO.SS. comunicano che è stata fissata la prossima riunione per il 15 febbraio 2024.

CCNL Piloti di Elicotteri: raggiunto l’accordo sull’adeguamento salariale

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L’accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabiliti gli importi dell’EVR 2024



Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano


Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell’EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.


EVR Impiegati Edilizia Artigianato












































EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

1.993,46 € 5,40% 107,65 €
1.777,08 € 5,40% 95,96 €
1.481,04 € 5,40% 79,98 €
1.380,98 € 5,40 % 74,57 €
1.283,72 € 5,40% 69,32 €
1.153,65 € 5,40 % 62,30 €
987,30 € 5,40% 53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato





























EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

7,98 euro 5,40% 0,43 euro
7,42 euro 5,40% 0,40 euro
6,67 euro 5,40% 0,36 euro
5,71 euro 5,40% 0,31 euro

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

CCNL Alimentari Cooperative: aperta la trattativa per il rinnovo

Le richieste dei Sindacati sono l’aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell’orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l’export, il fatturato, la produttività e l’occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore, con l’obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.