Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
– si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
– si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
– si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.


Unioni civili: via libera per l’esenzione degli atti di separazione


L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L’art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.


Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.


Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di “negoziazione assistita”, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.


L’esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.


Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.


Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).


Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.


Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.


Compenso professionisti: ritenuta d’acconto sul rimborso spese


In relazione al compenso dei professionisti, forniti chiarimenti sull’applicabilità della ritenuta d’acconto del 20% delle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell’ambito di un procedimento pignoratizio (Agenzia delle entrate – Risposta 23 novembre 2022, n. 570).

Nel caso di specie, l’Istante, in qualità di sostituto di imposta, rappresenta di rivestire la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­dipendente e di dover quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.
Il creditore pignoratizio svolge l’attività professionale di avvocato.
L’Istante chiede di sapere se la ritenuta d’acconto del 20 per cento prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle “spese di monitorio, precetto ed esecuzione” dovute al professionista.
Il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare l’importo del credito da non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione alle quali è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l’Iva al 22 per cento.
In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva di notorietà, che annulla la precedente, afferma che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta, senza però indicare la ritenuta d’acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione.
Nel caso in esame, non appare sussistere la dichiarazione del creditore pignoratizio attestante l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l’applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese quelle di monitorio).
Pertanto, secondo quanto chiarito nella richiamata circolare n. 8/E del 2011, l’Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all’articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti.
Al riguardo, l’articolo 54, comma 1, del Tuir, prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell’articolo 54 del Tuir rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.
In tal senso, la base imponibile della ritenuta è costituita dall’ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse e imposte, visure, ecc. a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano compenso professionale e come tali assumano rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.
Del resto, lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione il rimborso forfetario delle spese di cui all’articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l’IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti.
In ragione di quanto sopra esposto, si condivide la soluzione prospettata dall’Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997.


Decadenza agevolazioni per il tardivo invio della documentazione all’Enea


In caso di installazione di pannelli solari, l’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 344 ss, della legge n. 296 del 2006 relative agli interventi di riqualificazione energetica (Corte di cassazione – ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151).

A riguardo, i giudici della Corte hanno chiarito che l’art. 4, DM 19 febbraio 2007 si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera “pulita” risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la “diseguaglianza” sta nel riconoscimento, da parte dell’Enea, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente. La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’E. fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Non può sussistere dubbio invero, che un termine per la comunicazione della dichiarazione debba sussistere, non potendo l’Amministrazione finanziaria rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del contribuente circa quando fare valere la propria istanza di deduzione. Si osserva, ancora, come la legge preveda che l’Amministrazione finanziaria decade dalla possibilità di esercitare la propria funzione di controllo, allo scadere di termini brevi e tassativi, che non può pertanto lasciar decorrere in attesa delle scelte del contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, con proprie circolari (nn. 57/1998 e 131/1998), ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. Per i giudici della Corte, la scelta appare assolutamente condivisibile, perché è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.
Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha deliberato con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dal contribuente dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine utile per la sua presentazione.
Nel caso di specie, la contribuente non ha rispettato neppure quest’ultimo termine, esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria avevano pacificamente avuto inizio e si erano pure conclusi, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte della sua manifestata negligenza.


Bonus turismo: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate – risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.