Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

 

 

 

Come si registra un contratto di comodato? Arriva il nuovo modello RAP

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d’uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

Onlus: crediti d’imposta sulla fornitura di energia e gas solo per le attività connesse

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d’imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale – rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale – è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

Investimenti green: le domande di accesso al credito per le PMI

Le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti a basso impatto ambientale possono presentare, dal 1° gennaio 2023, domanda per ottenere un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti maggiorato (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 6 dicembre 2022, n. 410823; comunicato 9 dicembre 2022).

Si tratta di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti requisiti: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

 

Investimenti e spese ammissibili

I programmi d’investimento devono consistere in:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 

Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

 

L’agevolazione

Per gli investimenti green, in particolare, l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Pertanto, per tali tipi di investimenti, il contributo è maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

 

La domanda

La domanda per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potrà essere presentata dal 1° gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma.

 

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma presente nel sito istituzionale, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.