Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

Bonus mobili: la Legge di bilancio 2023 incrementa la misura della detrazione

Incrementato per il 2023 l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.  1, co. 277, L. n. 197/2022).

Il comma 277 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) incrementa a 8.000 euro l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’anno 2023, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024.

Sulla materia, la Legge di bilancio 2022 ha sostituito integralmente il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (art. 16, co. 2), che disciplina le norme sulla detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, DPR n. 917/2022) sia altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, volto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per il 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021). La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per usufruire della detrazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Misure in favore del contribuente: regolarizzazione irregolarità formali e ravvedimento speciale

Il Capo III della Legge di bilancio 2023 è dedicato alle misure di sostegno in favore dei contribuenti, prevedendo, tra l’altro, una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022  e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (Legge n. 197/2022).

Sulla possibilità di regolarizzare le irregolarità formali è intervenuto l’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio 2023.

 

Viene concessa la facoltà di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

E’ consentito il pagamento rateale attraverso 2 rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Per ottenere la regolarizzazione, dunque, non sarà sufficiente effettuare il pagamento suddetto, ma occorrerà, altresì, rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

 

La procedura di regolarizzazione in questione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169); per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, il comma 172 prevede poi che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni

 

Sempre nell’ottica di consentire le definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti, la nuova Legge di bilancio dà la possibilità di regolarizzare anche le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: si tratta della definizione agevolata contemplata dall’articolo 1, commi 174-178, che deroga la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, inoltre, gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le dichiarazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento: 1) dell’imposta; 2) degli interessi dovuti; 3) delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Anche in questo caso è consentito il pagamento rateizzato, attraverso 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e delle altre, a seguire, il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Condizione essenziale per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

 

Il ravvedimento speciale non può essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano comunque validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

 

Legge di bilancio 2023: le novità per il regime forfettario e flat tax incrementale al 15%

Innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e flat tax incrementale al 15% applicata all’incremento di reddito conseguito nel 2023.

La legge di stabilità 2016 ha modificato il nuovo regime forfetario, introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, che esercitano un’attività di impresa, arte o professione (incluse le imprese familiari), purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Si tratta di un regime molto conveniente che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente altresì la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, oltre che accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

 

Con la nuova Legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), è stata elevata a 85 mila euro, rispetto al precedente limite che era di 65.000 euro (art. 1, co. 54 lett. a). Dal 2023, se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata, senza aspettare l’anno fiscale seguente, di conseguenza sarà dovuta l’imposta Iva sulle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, quindi dal 2024 (art. 1, co. 54 lett. b).

C’è poi un’altra novità per il 2023: l’introduzione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfettario di una flat tax sostitutiva calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo riferito al 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato del 5%. (art. 1, co. 55-57).

La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Premi di produttività nella Legge di bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva

L’articolo 1, comma 63, della nuova Legge di bilancio, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (Legge n. 197/2022).

Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, che è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro, e che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione.

 

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

 

Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2023, dunque, l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023