Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire dubbi interpretativi in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di partecipazione ad un concorso di progettazione in due gradi e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’IVA e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale (Agenzia delle entrate, risposta 29 agosto 2024, n. 177).

Con riferimento all‘imposta di bollo, l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

La Nota 2 del suddetto articolo 3 prevede l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate specifica che non risulta alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione agevolativa, dunque, non torna applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea.

 

Riguardo, poi, alla natura dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001 prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. L’articolo 5, inoltre, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

Atteso che l’Amministrazione istante non è ricompresa tra i soggetti destinatari di tale disciplina, la stessa non può trovare applicazione al caso in esame.

 

In merito all’IVA e alle ritenute, invece, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 3, comma 2, lettera ddd) del Codice dei contratti pubblici, che per “concorsi di progettazione” intende “le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi”.

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Ai fini dell’IVA, l’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Nel caso di specie, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti realizza una fattispecie negoziale, riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. Duque, i premi di cui trattasi rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistenti i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

Ai fini delle imposte dirette, infine, considerato che i premi in argomento si configurano compensi di lavoro autonomo, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto.

MIMIT, nuove misure a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024, n. 200, il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 206/2023, il nuovo Decreto MIMIT stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Subentro nella titolarità del marchio

 

Viene stabilito, all’articolo 3 del Decreto 3 luglio 2024, che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività, debba notificare alla direzione generale il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

Tale progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

 

L’articolo 3 del Decreto MIMIT tratta dei marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni e che possono risultare di particolare interesse e valenza nazionale. Riguardo ad esse, la Direzione generale provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Utilizzo dei marchi

 

L’articolo 5 stabilisce che l’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, potrà formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

 

A seguito di ricezione della richiesta, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

La stessa Unità procede, poi, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

  • entità dell’investimento;

  • ricadute occupazionali;

  • settore di riferimento;

  • localizzazione dell’investimento;

  • tempi di realizzazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Unità di missione deve provvedere a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

 

Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

Transfer pricing, la documentazione nazionale va prodotta in lingua italiana

In materia di Transfer Pricing, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese (Agenzia delle entrate, 21 risposta agosto 2024, n. 174).

L’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

L’articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l’eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un’esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La suddetta disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un’ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

 

La documentazione rilevante ai fini della disciplina in questione è individuata con il provvedimento dell’Agenzia n. 360494/2020, il quale stabilisce che la documentazione idonea è costituita da:

  • un documento denominato Master file;

  • un documento denominato Documentazione nazionale.

In merito al requisito linguistico, il provvedimento stabilisce che il Master file e la Documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Tale statuizione risulta coerente con le Linee guida OCSE, le quali affermano che in materia di Transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

 

La circolare n. 15/2021, poi, ha precisato che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall’italiano.

 

In conclusione, in risposta all’interpellante, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la Documentazione Nazionale deve essere necessariamente presentata in lingua italiana. Tale conclusione vale anche in relazione ai contribuenti, come la società istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.

Corretto trattamento fiscale degli interessi passivi versati a seguito di adesione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito ad un quesito sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione (Agenzia delle entrate, risposta 20 agosto 2024, n. 172).

L’Agenzia delle entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing che hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.

Attraverso la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.

L’Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.

 

Il quesito posto dalla società istante, dunque, concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

 

Al riguardo, l’Agenzia riconferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell’ambito della quale è stato statuito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

 

Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.

 

Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l’articolo 63 del TUIR (attuale articolo 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori.

 

In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.