Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Misure urgenti per riapertura termini di adesione al CPB: approvato decreto legge

Il Consiglio dei ministri, riunito il 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 novembre 2024, n. 103).

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale.

 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

 

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

 

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

 

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

 

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.Lgs. n. 1/2018, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Settore agricolo, forestale e pesca: attuazione credito d’imposta per investimenti nella ZES unica 

 

Pubblicate in Gazzetta le modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Decreto 18 settembre 2024).

Il nuovo Decreto MASAF reca le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta del decreto sono:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

  • le imprese attive nel settore forestale;

  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Il Capo II del Decreto contiene, in particolare, le disposizioni applicabili alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

 

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

  • investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

  • investimenti da parte di giovani agricoltori.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata nella misura del 100% dei costi ammissibili, restando salva la possibilità di riduzione.

 

Il Capo III del decreto, invece, è interamente dedicato alle disposizioni applicabili alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

In ultimo, all’articolo 21, viene specificato che le grandi imprese attive nel settore dell’agricoltura primaria potranno beneficiare del credito d’imposta solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.