Procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e relativi redditi

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2023, n. 290480).

L’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività, attraverso la quale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione.

 

Tale regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La procedura prevede:
– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
– il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi, oltre che lo schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza stessa.

 

La suddetta istanza deve essere presentata, esclusivamente via PEC, entro il 30 novembre 2023, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

L’Agenzia, inoltre, ha annunciato che con una successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non potranno essere effettuati in compensazione.

 

L’assistenza alla descritta procedura può essere fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un controvalore superiore ad 1 milione di euro. 

 

Diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione: requisiti per esenzione IVA

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA per i diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione, l’Agenzia delle entrate ha ribadito la necessaria sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui al primo comma n. 22) dell’articolo 10 del Decreto IVA, soffermandosi in particolare sull’assenza di scopi speculativi e sulla rilevanza culturale e sociale del servizio prestato (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 417).

Come già ricordato nella risoluzione n. 85/2004, le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all’articolo 74­quater del Decreto IVA, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi della Tabella C, allegata al Decreto IVA, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche le mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali.

 

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del citato Decreto, sono esenti da IVA le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili. L’importante è che siano rispettati tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/2004, ossia:

  • l’esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi;

  • lo scopo dell’esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.);

  • l’esposizione deve essere caratterizzata dall’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Nel caso di specie, la società istante ha interesse a sapere se la diffusione ”virale” delle immagini delle proprie opere esposte costituisca un ”beneficio commerciale indiretto” così da impedire l’applicazione di tale esenzione di cui al numero 22) del suddetto articolo 10, chiarendo che il servizio che intende realizzare non è funzionale a promuovere le opere e le realizzazioni esposte ai fini di una potenziale vendita.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti sussiste quando l’esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche ivi esposte.

Pertanto ritiene che la divulgazione spontanea tramite ”social” delle opere artistiche della Società da parte dei visitatori non costituisca di per sé un ostacolo all’applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA.

È invece di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.).

Dunque, affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione IVA, non è sufficiente che la Società esponga in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale.

 

La Società, infatti, afferma di voler esporre al pubblico opere artistiche nuove, realizzate dai soci, mentre secondo la risoluzione n. 30/1998, l’esenzione opera ogni qual volta vengano esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza.

La ratio dell’esenzione IVA risiede nella volontà di incentivare ­per il tramite delle mostre ­la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama.

 

Secondo un costante principio della giurisprudenza unionale, conclude l’Agenzia, i termini con i quali sono state designate le esenzioni, di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA, devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della medesima Direttiva.

 

IVA al 4% se la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata in “mense aziendali”

A seconda che l’attività di preparazione dei cibi venga considerata ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”, l’IVA da applicare cambia: la somministrazione è assoggettata all’aliquota del 10%; la cessione è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto (Agenzia delle entrate, risposta 2 agosto 2023, n. 412).

Per quanto concerne l’aliquota applicabile alla cessioni di pasti, l’Agenzia delle entrate ricorda che il numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Il numero 80) della predetta Tabella A, Parte III, prevede, tra l’altro, che tale aliquota agevolata venga applicata alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, da interpretare, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della Legge di bilancio 2021, nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Con la suddetta disposizione, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica concernente la qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o da asporto, in ordine alla quale, anteriormente, erano sorti dubbi se dovesse considerarsi quale ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”.

Tale distinzione rileva in quanto il contratto di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, secondo comma, n. 4) del medesimo Decreto IVA e risulta caratterizzato dalla commistione di ”prestazioni di dare” e ”prestazioni di fare”. Tale elemento distingue le prestazioni di somministrazione dalle vendite di beni da asporto, che sono a tutti gli effetti cessioni di beni in virtù del prevalente obbligo di dare.

La diversa qualificazione, chiarisce l’Agenzia, incide ai fini della individuazione dell’aliquota IVA da applicare, in quanto la ”somministrazione” è assoggettata all’aliquota del 10%, mentre la ”cessione” è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto.

 

In merito alla distinzione in esame, la Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di stabilire se una prestazione complessa unica debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.

Pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata sia dal diritto unionale sia dall’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni.

 

Nel caso di specie, in base ad un contratto stipulato tra una APSP e una ONLUS per il servizio di confezionamento pasti, l’APSP deve provvedere alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento negli appositi contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’intero della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche.

Spetta, invece alla ONLUS:

-­ mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie al trasporto dei pasti;

-­ prendere in carico i pasti presso la cucina dell’APSP;

-­ fornire le bevande e i condimenti, nonché le stoviglie, le posate e tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti;

-­ distribuire e somministrare i pasti medesimi.

 

L’ONLUS/committente, dunque, effettua una serie di attività tra le quali la presa in carico dei pasti presso la cucina dell’APSP e la relativa distribuzione agli utenti, oltre alla fornitura di tutti i beni diversi dalle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, che porta a ricondurre l’attività resa dall’istante più propriamente tra ”le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al richiamato numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, alla luce dell’interpretazione datane dall’articolo 1 della Legge n. 178 del 2020.

 

In merito, dunque, alla possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS, l’Agenzia ne ricorda l’applicabilità per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

Il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale ”mensa aziendale”, precisando il significato da attribuire a tale locuzione. Per ”mense aziendali”, infatti, si devono intendere quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non ha per oggetto la ”somministrazione” di pasti all’interno della mensa aziendale della ONLUS, bensì, la preparazione e confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina dell’istante, che l’ONLUS distribuisce in minima parte anche al proprio personale. Pertanto, l’Agenzia esclude l’applicabilità della predetta aliquota del 4%.

Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle entrate ha affermato che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette (Agenzia delle entrate, risposta 3 agosto 2023, n. 413).

L’istante, un’impresa costruttrice che opera in qualità di stazione appaltante attraverso l’affidamento di appalti a imprese terze, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare che sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, chiarisce l’Agenzia, l’articolo 19 del D.P.R n. 633/1972 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione. Al secondo comma dello stesso articolo 19 è prevista, inoltre, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

 

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis, il quale dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

 

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al citato articolo 19­bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo, cd. “prorata” di detrazione.

Sempre il suddetto articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si debba tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, secondo il quale per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica per evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

La stessa CGUE ha precisato che il legislatore comunitario ha quindi inteso escludere dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all’attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che genera.

 

Come già chiarito nella risposta n. 165/2020 dell’Agenzia, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette.

In particolare, è stato chiarito che per ”beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per ”beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.

L’Agenzia, inoltre, fa riferimento alla circolare n. 25/1979, secondo la quale per ”attività propria dell’impresa” si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, è necessario fare riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

 

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia conclude affermando che non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” di cui all’articolo 92 del TUIR e da quelli c.d. ”patrimoniali” di cui all’articolo 90 del TUIR.

 

Bonus ai dipendenti con figli a carico: esenti da imposte i benefit fino a 3000 euro

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3000 euro, in luogo degli ordinari 258,23 euro, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte (Agenzia delle entrate, circolare 1 agosto 2023, n. 23/E). 

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.

Di conseguenza il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.

 

In deroga al predetto articolo 51 del TUIR, l’articolo 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit e, analogamente all’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis, include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali ne prevedano la sostituibilità. Inoltre, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione.

 

La circolare dell’Agenzia precisa, sempre ai sensi del citato articolo 40 del Decreto Lavoro, che l’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Sono fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51, che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni e verificato al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

Alla restante platea di lavoratori dipendenti si continua ad applicare l’ordinario regime di esenzione, che prevede un limite, fino a 258,23 euro, entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte e che non ricomprende i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

 

La circolare sottolinea, inoltre, che l’agevolazione si applica solo per periodo d’imposta 2023. Di conseguenza, l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, conservandone la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione, l’Agenzia raccomanda di darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

 

Infine l’Agenzia precisa che il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.