FRI: disciplina per contributi e finanziamenti in favore di progetti di R&S e innovazione nel Mezzogiorno

Con il Decreto 14 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256, è stata disciplinata la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Decreto definisce le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

 

Nell’ambito dei progetti ammissibili, possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di produzione di beni;

  2. b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  3. c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) i Centri di ricerca;

  5. e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.

 

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;

  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

  • disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. 

 

I progetti, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;

– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;

– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

– rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;

– rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.

 

Sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:

  1. a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

  2. b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

  3. c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

  4. d) le spese generali relative al progetto;

  5. e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale e la domanda deve essere presentata al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:

  • la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

  • il piano di sviluppo del progetto;

  • il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

Il Soggetto gestore procederà, poi, all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, il Ministero provvederà a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario.

Mediatore familiare: requisiti, formazione, regole deontologiche, compenso

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, ha fissato le regole sulla disciplina professionale del mediatore familiare, il quale interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.

Il Decreto MIMIT, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2023, è composto da 10 articoli in cui viene illustrata l’attività del mediatore, la sua formazione, i requisiti per l’esercizio dell’attività, le regole deontologiche, le tariffe applicabili e il trattamento dei dati.

Tale figura professionale opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale.

 

I requisiti di onorabilità, indicati agli articoli 3, 4 e 5, che devono essere posseduti dal mediatore sono:

  • non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

  • non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

  • non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

  • non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

  • non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;

  • non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi 5 anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

La professione può essere esercitata da coloro che sono in possesso, alternativamente, di un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MIMIT o di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento o del diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale.

 

Al fine di migliorare, perfezionare e accrescere le conoscenze l’interessato deve frequentare un corso di formazione iniziale e deve curare il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

Il corso di formazione iniziale, in particolare, deve prevedere non meno di 250 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare e non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno 40 in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare.

 

L’attività professionale del mediatore è legata al rispetto delle regole deontologiche, esercitando con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

 

Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 

Infine, riguardo al compenso per le prestazioni professionali, il Decreto MIMIT stabilisce che esso venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, che sia adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non sia condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

 

Cripto-attività: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale introdotto dalla Legge di bilancio 2023

Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.

La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

 

La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

 

Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.

Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.

 

Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione, nel Quadro RW, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

Legge Bucalossi e trasferimenti con funzione di trasformazione del territorio senza intenti speculativi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale “Bucalossi” ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi e non una tipica funzione di scambio (Agenzia delle entrate, risposta 27 ottobre 2023,  n. 451).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa.

 

Ciò premesso, l’Agenzia cita l’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi), recante norme per la edificabilità dei suoli, il quale dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Tale formulazione della disposizione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

 

Il suddetto regime agevolativo, dunque, è applicabile:

  • esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio;

  • ad atti che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata Legge Bucalossi.

In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

 

Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l’evento negoziale rappresentato è inserito nell’Accordo stipulato tra l’ente territoriale e il soggetto attuatore. Tale atto, infatti, si configura, come una ”mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

L’atto di trasferimento, dunque, risulta non idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto rispondente ad altre finalità, così come individuate dall’organo deliberativo dell’ente territoriale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che tale atto di trasferimento non sia riconducibile all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla Legge Bucalossi.

 

In scadenza la prima rata della definizione agevolata delle cartelle: come e dove pagare

Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento della prima (o unica) rata dovuta dai 3 milioni di contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 25 ottobre 2023).

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata da AdER in risposta ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine di legge del 30 giugno 2023.

 

Per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto, pertanto, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (essendo il 5 novembre festivo).

In caso di mancato pagamento, ritardo oltre il termine ultimo o importi parziali, i benefici della definizione agevolata verranno meno e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Riguardo ai metodi di pagamento, AdER chiarisce che è possibile pagare:

– in banca;

– agli ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

– con l’internet banking;

– agli uffici postali;

– nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

– sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.;

– direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su appuntamento.

 

Sul sito di AdER sono disponibili alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. In particolare, è possibile scaricare una copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento direttamente nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure ricevendola via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

È anche prevista la possibilità di chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito di AdER utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.

 

Il servizio “ContiTu“, inoltre, consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute, accedendo alla voce ContiTu fra le pagine del sito dedicate alla definizione agevolata e compilando la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento, mentre per i restanti debiti riportati nella comunicazione la definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Infine, AdER ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione del mese di maggio 2023, i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi. Pertanto, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.