Contratto a favore di terzo senza qualifica di socio: inapplicabile l’assegnazione agevolata dei beni

Ai fini dell’applicabilità dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ”qualifica di socio”, nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L’articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l’Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l’istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell’assegnatario dei beni agevolati come ”socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022” possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ”deviare” a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell’assegnazione, utilizzando lo schema del “contratto a favore di terzi”.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.

Proroga secondo acconto delle imposte sui redditi: requisiti, beneficiari, esclusioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).

Il Decreto Anticipi, all’articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;

  • la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.

I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

 

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

– le persone fisiche non titolari di partita IVA;

– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.

 

La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del “tetto” dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Regime di esenzione per soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 239/1996 (Agenzia delle entrate, risposta 7 novembre 2023, n. 454).

Una società di cartolarizzazione lussemburghese, residente ai fini fiscali in Lussemburgo, che intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (c.d. ”Notes”) emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 239/1996, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare la possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento.

 

In riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996, l’Agenzia ricorda che esso prevede che non sono soggetti ad imposizione:

 

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

  • enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  • banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Rientrano, dunque, nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (c.d. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

 

L’esenzione si applica, inoltre, ai soggetti costituiti in Stati e territori white listed:

  1. gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  2. gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorché  privi  di  soggettività  tributaria,  costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  3. banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Nel caso di specie, l’istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo (Paese incluso nella c.d. white list), secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria.

Secondo quanto precisato dalle Entrate tale società rientra tra i soggetti di cui al citato articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996 e, conseguentemente, potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento.

 

 

MIMIT-MIT: più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche

Il Ministero delle imprese e del made in Italy e quello delle Infrastrutture e dei trasporti hanno comunicato di aver emesso una circolare esplicativa che consentirà ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze taxi aggiuntive (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: comunicati 6 novembre 2023).

Per consentire ai comuni di risolvere le problematiche legate alla carenza dei taxi sulle strade Italiane e per rispondere alle criticità denunciate dall’Autorità per la concorrenza e il mercato, il MIMIT e il MIT hanno inviato una circolare ai comuni, all’Associazione nazionale Comuni italiani, all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, all’ENAC e alle associazioni di categoria, fornendo tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto 2023 e convertito successivamente in Legge il 9 ottobre.

 

Le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive taxi a chi è già titolare di una licenza, per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
Le predette licenze hanno:

  • carattere temporaneo o stagionale;

  • una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

 

Vengono semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata. 

I comuni sono autorizzati ad indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze, senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.

Sono una settantina i comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani.

 

I tassisti che ne faranno domanda potranno anche avere, con una semplice comunicazione, la doppia guida sulla stessa auto. Basterà farne richiesta ai comuni e sarà automaticamente concessa.

Accertamento e concordato preventivo biennale: approvato in Consiglio dei ministri il decreto legislativo

In attuazione della delega per la riforma fiscale, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 3 novembre 2023, n. 57).

Il Decreto approvato in esame preliminare dal CdM contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;

  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Con le disposizioni in materia di procedimento accertativo si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”:

– che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione“;

– l’abrogazione della disciplina dell’invito obbligatorio, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;

– l’introduzione della disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;

– l’introduzione della disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

 

Atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli con notifica, potranno essere inviati tramite PEC e la nuova disciplina del domicilio digitale si estende a cartelle di pagamento, atti e comunicazioni dell’agente della riscossione.

 

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

 

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta“, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

 

Nel Decreto, inoltre:

  1. si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA;

  2. si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

  3. si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette.

In materia di concordato preventivo biennale, invece, si stabilisce che ad esso possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

Infine, sono disciplinate le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato.