Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

15 gennaio;

15 maggio;

15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.

Concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso spese erogato dal datore di lavoro

Le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 421).

L’art. 51, comma 1, del TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il medesimo articolo  51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare al comma  4, lettera  a), del TUIR viene definito il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali è previsto, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ”valore normale”, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.

 

Nel caso di specie, una società che dispone di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del ”fringe benefit” in busta paga, ha interpellato l’Agenzia delle entrate per sapere se i rimborsi delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica di tali auto effettuata presso l’abitazione dei dipendenti e i rimborsi delle spese di installazione e di manutenzione ordinarie delle wallbox necessarie per la carica debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se possano essere ricondotti nella categoria di cui al citato articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

 

La Legge di bilancio 2020 ha modificato la citata lettera a) al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica degli stessi.

Già nella circolare n. 326/1997, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’installazione delle colonnine di ricarica e contatore a defalco, effettuata presso l’abitazione del dipendente, rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda, invece, il consumo di energia, l’Agenzia chiarisce che lo stesso non rientra tra i fringe benefit ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che rileva alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa.

In conclusione, quindi, anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione. 

Autotrasporto di merci per conto di terzi: ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze per accedere al contributo straordinario, erogato come credito d’imposta, in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per la spesa d’acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre del 2022 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 10 agosto 2023).

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 503 e seguenti, della Legge di bilancio 2023, a partire dal 18 settembre 2023 sarà possibile accedere alla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

 

Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’accesso alla piattaforma va effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, il quale, una volta autorizzato all’accesso, potrà individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.

Successivamente, i richiedenti il contributo potranno procedere con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:

area inserimento istanza;

– area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

 

Durante tutto il periodo di apertura della piattaforma, sarà possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

 

I files da allegare all’istanza, contenenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta, sono:

  1. Fatture
    • Identificativo SDI fattura;
    • Tipo fattura (CARB/NO CARB);
    • Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
    • Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per
    veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
  2. Targhe 
    • Identificativo SDI fattura;
    • Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio
    acquistato con la fattura indicata;
    • Contratto di noleggio: (SI/NO);
    • Codice paese automezzo. 

La piattaforma per l’inoltro delle domande rimarrà aperta fino al giorno 6 ottobre 2023.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuerà la verifica sul R.N.A. dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, all’esito della quale emanerà un decreto di concessione a seguito del quale verranno registrati gli aiuti concessi alle singole imprese.

 

Tale credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Legge di conversione del Decreto PA bis: interventi fiscali in materia di sport

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l’introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l’introduzione di un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l’articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l’articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l’articolo 37, che apporta modifiche all’articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L’investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.