Surroga nei diritti di credito: soggetto legittimato ad emettere nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di surroga nei diritti di credito, l’assicurato rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).

Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

 

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Ai sensi di tale articolo se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

 

Nell’ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’Agenzia ricorda che il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.

È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

 

Di qui la conclusione dell’Agenzia per cui, nell’ipotesi di surroga dell’assicuratore, dal punto di vista fiscale l’assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.

Inquadramento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto (Agenzia delle entrate, risposta 8 settembre 2023, n. 425).

Il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.

 

L’imposta si applica separatamente ai seguenti redditi:

trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.;

altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 c.c. nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

 

Riguardo alle indennità equipollenti, l’Agenzia ricorda che:

  • sono definite come tali le indennità spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l’appartenenza a una generale categoria di tale settore;

  • sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese);

  • se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai ccnl, la somma è proporzionalmente ridotta;

  • l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

  • l’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

In particolare la circolare MEF n. 2/1986 ha specificato che qualora il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di ”equipollente” va assegnato a quella ”principale”, spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all’ente o organismo di appartenenza. Le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, invece, sono emolumenti, sia nel comparto privato che pubblico,­ erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Per il settore pubblico, dove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell’indennità di fine rapporto spettante in via principale, le ”altre indennità e somme” si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l’Amministrazione che eroga il trattamento.

 

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie oggetto d’interpello, l’Agenzia ritiene che “l’indennità” erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza rientri nell’ambito di tali ”altre indennità somme”, rappresentando un’indennità integrativa di quella principale (indennità di buonuscita) corrisposta dall’INPS.

Tuttavia, a seguito di numerose pronunce della Corte di cassazione nelle quali tale indennità è risultata ”equipollente” al TFR, l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 168969/2023, ha chiarito che:

  1. l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto;

  2. va applicata la tassazione separata prevista dall’art. 17 del­ T.U.I.R.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il Fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell’imponibile, mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo dell’art. 19, comma 2­bis del T.U.I.R..

 

In conclusione, l’Agenzia afferma che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio vada assoggettata a tassazione separata e sia imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio.

 

Decreto Cessioni: chiarimenti sul divieto di opzione per sconto in fattura o per cessione del credito

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni, che ha apportato modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio, soffermandosi in particolare sul divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).

Il Decreto Cessioni ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus, nonché di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, per ragioni di tutela della finanza pubblica, si è reso necessario introdurre il divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti, al fine di limitarne l’ambito applicativo.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica. In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale, l’articolo 121, comma 1, prevede la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione ai suddetti interventi edilizi non è consentito l’esercizio dell’opzione. Tuttavia, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 2, è stata introdotta una prima deroga per le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75%):

– finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

– finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

 

È, inoltre, stabilita la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione agli interventi ammessi al Superbonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • presentata la CILA, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;

  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione è necessario che essa sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga in riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

c) risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

– restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;

– interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le suddette deroghe, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

 

Un’ulteriore deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito riguarda:

– istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 siti nei territori della regione Marche.

Regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Il 16 settembre 2023 entrerà in vigore il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2023, n. 204, che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata.

Il regolamento, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del D.Lgs n. 152/2006 definisce:

  • le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;

  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  • le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il decreto chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni viene etichettato con l’indicazione: “prodotto preparato per il riutilizzo“.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

– i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
– i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
– pile, batterie e accumulatori;
– pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
– i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
– i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE dove previsto;
– i veicoli fuori uso;
– i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del regolamento, quelli allo stato liquido e aeriforme, nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

 

Per l’esercizio delle suddette attività il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;

b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;

c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non aver riportato condanna passata in giudicato;

e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria.

Per avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo è necessario inviare la comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, da rinnovare ogni 5 anni e in caso di variazioni dei dati comunicati dal gestore. Decorsi 90 giorni da tale comunicazione sarà possibile dare inizio all’attività.

Alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:

  1. l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;

  2. il titolo di godimento dell’immobile;

  3. la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la

  4. capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  5. l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività;

  6. la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività.

Correttivo riforma del lavoro sportivo: trattamento tributario 

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo, intervenendo sull’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è intevenuto anche su alcuni aspetti relativi al trattamento tributario in materia (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, è intervenuto con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019). Fra le altre modifiche intervenute, l’articolo 29 del decreto correttivo ha inciso sull’articolo 36 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, relativo al trattamento tributario in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

 

Ai sensi del primo comma del suddetto articolo 36, l’indennità prevista al termine dell’attività sportiva per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti è previsto che le società sportive osservino le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari.

 

Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta fermo il regime agevolativo che consiste nella decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Resta immutato anche il comma 4 dell’articolo 36, nel quale viene specificato che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’IVA. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

 

Da sottolineare è la nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 36, sul quale ha inciso il decreto correttivo. Nello specifico la norma prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e, in ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.

All’atto del pagamento, dunque, è dovere del lavoratore sportivo rilasciare l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

 

Con l’obiettivo di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

 

Infine, l’articolo 36, comma 6-quater, inquadra le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, come premi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 20%.