Coacervo “successorio” e “donativo” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Agenzia delle entrate, conformandosi agli orientamenti della Corte di cassazione, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato” mentre, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione (Agenzia delle entrate, circolare 19 ottobre 2023, n. 29).

L’istituto del coacervo “successorio” è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

Secondo tale articolo 8, infatti, il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari comprese quelle presunte ed il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il suddetto coacervo “successorio” è un istituto “implicitamente abrogato” per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della Legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni.

Di converso, con riferimento al coacervo “donativo”, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale tale istituto continua ad operare in considerazione della vigente formulazione dell’articolo 57, comma 1, del TUS, escludendo dal cumulo le donazioni anteriori poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo (ottobre 2001 – novembre 2006) nel quale l’imposta di donazione non esisteva.

 

Dunque, in aderenza a tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto superati i chiarimenti resi, al riguardo, dalla propria circolare n. 3/E/2008 e, pertanto, ha chiarito che:

  • ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie;

  • ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

Di conseguenza, l’Agenzia ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti tale materia, qualora l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, e ad abbandonare la pretesa tributaria.

Aggiornate le modalità di conferimento deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 ottobre 2023, n. 3730409).

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. Tale obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti IVA, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, l’Agenzia ha previsto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente e, di conseguenza, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle suddette deleghe.

 

La nuova formulazione del provvedimento ha previsto, dunque, che l’attivazione delle deleghe venga subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario, alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

 

Pertanto, la comunicazione telematica, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega, dovrà indicare, per ciascun delegante, i seguenti dati:

– i servizi oggetto delega;

– la data di scadenza della delega;

– la data di conferimento e il numero della delega;

– la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;

– i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

  1.  l’importo corrispondente al volume d’affari;

  2. gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

– per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:

  1. l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;

  2. l’importo corrispondente al reddito complessivo.

 

 

CdM: approvato decreto-legge con misure urgenti in materia economica, fiscale e a tutela del lavoro 

Il Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Sono numerose le misure in materia economica e fiscale introdotte dal nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, il quale prevede in particolare:

 

– l’anticipazione del conguaglio di perequazione delle pensioni per anno 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche;

 

– l’avvio, entro il 31 dicembre 2024, del recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020;

 

– un anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, con l’incremento per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli;

 

– il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro;

 

– la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 e la proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017;

 

– l’estensione del trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono soggetti a un’imposta sul reddito delle società;

 

– una riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, se aumentano i prezzi dei carburanti sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi);

 

– un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

 

– il rifinanziamento per il 2023 della Nuova Sabatini, con 50 milioni di euro, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature);

 

– un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 

 

– la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa;

 

– misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina l’istituzione:

  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti;

  • la rideterminazione per il 2023 e il rifinanziamento per il 2024 dell’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione;

  • l’introduzione di un contributo straordinario, per l’anno 2023, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori;

  • l’incremento delle risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

  • l’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina;

  • la proroga dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Contratti di sviluppo agroalimentari: riapertura dei termini per presentare le domande di agevolazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto direttoriale 11 ottobre 2023, ha fissato i nuovi termini di riapertura dello sportello dei Contratti di sviluppo – settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 ottobre 2023).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, di un regime da 910 milioni di euro, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere lo sviluppo agroindustriale, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande nell’ambito dei contratti di sviluppo agroalimentari.

 

Il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del ministero, infatti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti di Stato 107569/RFF 2023 e per i quali, con il Decreto direttoriale 28 dicembre 2022, era stata disposta la chiusura.

La disciplina relativa ai Contratti di sviluppo è regolata dal Decreto del 9 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2023 i soggetti interessati potranno inviare le domande di agevolazione esclusivamente in modalità telematica, a pena di invalidità, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e  per le quali non sono state concesse le agevolazioni, entro la stessa data, INVITALIA procederà alla verifica della coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti, richiedendo le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda.

Legge di conversione del Decreto Asset: disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n.136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto svariate misure di natura fiscale rivolte ad operatori economici e a privati.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 Capi, tra i quali in particolare il IV è dedicato alle disposizioni in materia fiscale.

Tra le novità principali:

  • all’articolo 5 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica ed è istituito il Comitato tecnico permanente per la microelettronica;

  • all’articolo 24 sono previste misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;

  • all’articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

  • all’articolo 26 è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse;

  • all’articolo 27 sono trattate le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.

Nel dettaglio, dunque, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento UE, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dal 9 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996.

Per fruirne è necessario che le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del D.L. n. 73/2022.

 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Asset, è la modifica dell’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento si segnala anche l’obbligo di comunicazione da parte dell’ultimo cessionario dei crediti non ancora utilizzati, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La norma chiarisce, inoltre, che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Infine, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 istituisce, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 385/1993, determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  1. a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;

  2. b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Tale imposta, indeducibile ai fini IRES e IRAP, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 e i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.