Accertamento e concordato preventivo biennale: approvato in Consiglio dei ministri il decreto legislativo

In attuazione della delega per la riforma fiscale, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 3 novembre 2023, n. 57).

Il Decreto approvato in esame preliminare dal CdM contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;

  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Con le disposizioni in materia di procedimento accertativo si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”:

– che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione“;

– l’abrogazione della disciplina dell’invito obbligatorio, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;

– l’introduzione della disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;

– l’introduzione della disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

 

Atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli con notifica, potranno essere inviati tramite PEC e la nuova disciplina del domicilio digitale si estende a cartelle di pagamento, atti e comunicazioni dell’agente della riscossione.

 

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

 

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta“, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

 

Nel Decreto, inoltre:

  1. si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA;

  2. si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

  3. si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette.

In materia di concordato preventivo biennale, invece, si stabilisce che ad esso possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

Infine, sono disciplinate le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato.

FRI: disciplina per contributi e finanziamenti in favore di progetti di R&S e innovazione nel Mezzogiorno

Con il Decreto 14 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256, è stata disciplinata la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Decreto definisce le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

 

Nell’ambito dei progetti ammissibili, possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di produzione di beni;

  2. b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  3. c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) i Centri di ricerca;

  5. e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.

 

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;

  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

  • disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. 

 

I progetti, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;

– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;

– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

– rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;

– rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.

 

Sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:

  1. a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

  2. b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

  3. c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

  4. d) le spese generali relative al progetto;

  5. e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale e la domanda deve essere presentata al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:

  • la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

  • il piano di sviluppo del progetto;

  • il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

Il Soggetto gestore procederà, poi, all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, il Ministero provvederà a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario.

Mediatore familiare: requisiti, formazione, regole deontologiche, compenso

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, ha fissato le regole sulla disciplina professionale del mediatore familiare, il quale interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.

Il Decreto MIMIT, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2023, è composto da 10 articoli in cui viene illustrata l’attività del mediatore, la sua formazione, i requisiti per l’esercizio dell’attività, le regole deontologiche, le tariffe applicabili e il trattamento dei dati.

Tale figura professionale opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale.

 

I requisiti di onorabilità, indicati agli articoli 3, 4 e 5, che devono essere posseduti dal mediatore sono:

  • non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

  • non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

  • non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

  • non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

  • non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;

  • non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi 5 anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

La professione può essere esercitata da coloro che sono in possesso, alternativamente, di un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MIMIT o di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento o del diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale.

 

Al fine di migliorare, perfezionare e accrescere le conoscenze l’interessato deve frequentare un corso di formazione iniziale e deve curare il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

Il corso di formazione iniziale, in particolare, deve prevedere non meno di 250 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare e non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno 40 in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare.

 

L’attività professionale del mediatore è legata al rispetto delle regole deontologiche, esercitando con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

 

Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 

Infine, riguardo al compenso per le prestazioni professionali, il Decreto MIMIT stabilisce che esso venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, che sia adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non sia condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

 

Cripto-attività: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale introdotto dalla Legge di bilancio 2023

Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.

La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

 

La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

 

Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.

Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.

 

Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione, nel Quadro RW, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

Legge Bucalossi e trasferimenti con funzione di trasformazione del territorio senza intenti speculativi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale “Bucalossi” ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi e non una tipica funzione di scambio (Agenzia delle entrate, risposta 27 ottobre 2023,  n. 451).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa.

 

Ciò premesso, l’Agenzia cita l’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi), recante norme per la edificabilità dei suoli, il quale dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Tale formulazione della disposizione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

 

Il suddetto regime agevolativo, dunque, è applicabile:

  • esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio;

  • ad atti che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata Legge Bucalossi.

In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

 

Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l’evento negoziale rappresentato è inserito nell’Accordo stipulato tra l’ente territoriale e il soggetto attuatore. Tale atto, infatti, si configura, come una ”mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

L’atto di trasferimento, dunque, risulta non idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto rispondente ad altre finalità, così come individuate dall’organo deliberativo dell’ente territoriale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che tale atto di trasferimento non sia riconducibile all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla Legge Bucalossi.