Rottamazione quater: entro il 5 dicembre versamento della seconda rata

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti della seconda rata della rottamazione quater effettuati entro martedì 5 dicembre (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023.

A partire dal 2024 il versamento delle rate andrà saldato entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, dunque, ha ricordato che i versamenti della seconda rata, effettuati entro il 5 dicembre 2023, saranno ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023.

Verranno, invece, meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, nel caso in cui:

  • il pagamento non venga eseguito;

  • il pagamento sia effettuato oltre il termine ultimo;

  • il pagamento sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la data del 30 novembre 2023, disponibile in copia anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando il pagamento in banca, agli ATM abilitati a Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5, tramite circuiti Sisal e Lottomatica, tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa, o in alternativa pagando direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Con il comunicato, inoltre, l’Agenzia ha reso noto l’imminente l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio. Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

 

Su tali comunicazioni, verranno forniti:

– l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;

– l’importo da pagare;

– le scadenze e i moduli di pagamento delle rate in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

 

L’invio, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

 

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

Aggiornato il modello RAP per la registrazione in modalità telematica degli atti privati

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 novembre 2023, n. 414541).

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni.

In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

 

Secondo quanto stabilito, in presenza di determinate condizioni, alla registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

Con la nuova versione del modello di richiesta è stata anche data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, il quale risulta uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Inoltre, con il provvedimento, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nella richiesta di registrazione dei contratti di comodato e dei contratti preliminari di compravendita, nonché dei dati riguardanti il versamento delle imposte di registro e di bollo.

 

La presentazione telematica del modello aggiornato potrà avvenire a partire dal 6 dicembre 2023 e, per agevolare la compilazione e l’invio, nell’applicativo web l’Agenzia ha anche introdotto nuove funzionalità che ne facilitano la navigazione e l’usabilità.

 

Decreto Proroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, che introduce misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

La Legge n. 170/2023, in sede di conversione del Decreto Proroghe, ha introdotto alcune novità al testo originario e ha portato alla conferma di molte misure già previste.

 

Tra le misure confermate e che diventano definitive si sottolineano:

  • all’articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40000 euro annui;

  • all’articolo 4, la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento della relativa imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;

  • all’articolo 6, comma 1, il differimento al 30 novembre 2024 del termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS del Modello Redditi PF 2022 dei forfettari;

  • all’articolo 7, l’anticipo al 16 novembre 2023, dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

 La Legge di conversione, inoltre, reca con sé novità, tra le quali:

  • l’inserimento dell’articolo 1-bis, intitolato “ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative“, il quale stabilisce che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del D.L. n. 152/1991, in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni;

  • la sostituzione dell’articolo 2, denominato “proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività“. Pertanto, all’articolo 1, commi 134 e 135, della Legge n. 197/2022, le parole “30 giugno 2023” sono state sostituite dal “15 novembre 2023” e il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, è stato abrogato.

  • l’inserimento dell’articolo 3-bis, in merito al differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento “speciale”, il quale stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la stessa data;

  • all’articolo 6-quater, l’estensione ai contratti di finanziamento stipulati dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 della possibilità di completare il programma di investimento entro 18 mesi (art. 1, co. 415, Legge n. 197/2022).

Elenchi delegati alle vendite e mediatori familiari: imposta di bollo e tassa concessioni governative

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall’articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell’articolo 179­ter delle disposizioni per l’attuazione del 
c.p.c., prevedendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all’aggiornamento.

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell’esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.