Superbonus: chiarimenti su attestazione congruità delle spese in base ai prezzari vigenti

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei prezzari vigenti per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per accedere al superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 5 gennaio 2024, n. 1).

Con riferimento al Superbonus, di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, il comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione, per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il successivo comma 13­bis stabilisce che l’asseverazione venga rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Con la circolare n. 23/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di precisare che lo ”Stato Avanzamento Lavori” riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Come chiarito nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento trainato, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.

Attuazione riforma fiscale: il D.Lgs. con le nuove disposizioni sul contenzioso tributario

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2.

Le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, attuative della delega fiscale, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024.

Numerose le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali si possono segnalare:

  • all’articolo 7, comma 4, che disciplina la testimonianza scritta, viene introdotta la possibilità che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale possa essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione;

  • all’articolo 11 viene aggiunto il comma 3-ter, secondo il quale la Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;

  • nell’articolo 12, al comma 7,viene previsto che il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne depositi telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione;

  • dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;

  • viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 14, che prevede, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, che il ricorso sia sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

  • nell’articolo 15 il comma 2 viene interamente sostituito. Secondo la nuova disposizione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio:

  • all’articolo 16-bis, il comma 1 viene interamente sostituito, stabilendo che le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

  • viene sostituito anche il comma 3, con la seguente nuova previsione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala in particolare l’inserimento del “Capo III – Forma degli atti” con il nuovo articolo 17-ter, secondo il quale gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

Altra novità rilevante, dopo l’articolo 34 viene inserito l’articolo 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza.

Inserito anche il nuovo articolo 47-ter sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sulla sentenza in forma semplificata.

Infine, novità anche per quanto riguarda la disciplina della conciliazione, contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992.

Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Delega fiscale: pubblicato in G.U. D.Lgs. sulla fiscalità internazionale

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all’articolo 2 vengono fatte modifiche l’articolo 73 del TUIR.

 

L’articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l’articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All’interno della riforma della fiscalità internazionale, l’intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.