Contenzioso tributario: modificato il testo delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia

Il testo delle Avvertenze relative alle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 febbraio 2024, n. 33980).

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario.

In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione.

 

Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Pertanto, per tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 220/2023:

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato aggiornato eliminando i riferimenti al suddetto articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato modificato introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 è stato modificato nella parte relativa alla richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui all’allegato 2 è stato aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

Chiarimenti AdE in caso di operazione di scissione e contestuale fusione della società nella beneficiaria

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

  • l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realizzati nel 2023

Entro il 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità per l’anno 2023, possono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2024).

L’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’UE in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

 

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

In particolare per accedere al suddetto Bonus è necessario inviare:

  • dal 1 al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Pertanto, c’è tempo fino al 9 febbraio 2024, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al Bonus pubblicità, per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2023.

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con SPID, CNS, CIE oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia.