Apertura sportello agevolativo per programmi di sviluppo strategici

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, a partire dal settore automotive, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 marzo 2025).

Le filiere produttive strategiche identificate includono, oltre all’automotive, settori come agroindustria, design, moda e arredo, metallurgia, meccanica strumentale, elettronica, aerospaziale e chimica.

 

Questo intervento si inserisce nel contesto più ampio del decreto MIMIT del 6 novembre 2024 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”, modificato dal decreto del 23 gennaio 2025, che prevede una riserva di risorse in favore dei programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica “design, moda e arredo”, a valere su risorse del PNRR.

 

Le domande per accedere agli incentivi saranno accettate dal 8 aprile al 10 giugno 2025 tramite la piattaforma online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del MIMIT.

È importante notare che anche le istanze di Contratti di sviluppo già presentate e sospese per mancanza di risorse finanziarie possono essere ripresentate.

 

Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, con almeno il 40% delle risorse destinate a progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e spese, nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale del 9 dicembre 2014.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma elettronica e devono includere una serie di documenti specifici, tra cui una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante riguardo ai requisiti di ammissibilità e una perizia tecnica asseverata.

Inoltre, le imprese possono aggiornare le loro istanze precedentemente presentate, fornendo dettagli sulle modifiche al piano occupazionale o alle caratteristiche tecnologiche degli investimenti.

È fondamentale che le domande siano complete e conformi alle disposizioni normative per evitare invalidità.

 

È prevista una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori:

  • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;

  • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso:

– del rating di legalità;
– di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001);
– della certificazione della parità di genere.

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

L’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l’Agenzia evidenzia l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all’accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l’utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l’accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell’imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell’atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

Adempimenti tributari, CPB, giustizia tributaria e sanzioni: semplificazione e nuove scadenze

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 13 marzo 2025, n. 118).

Questo intervento normativo si colloca in un contesto di necessità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, nonché di miglioramento della giustizia tributaria e della gestione delle sanzioni.

 

Il testo del nuovo decreto legislativo approvato in esame preliminare, infatti, introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.

 

La novità più significativa riguarda il concordato preventivo biennale. Al riguardo il decreto stabilisce la proroga della possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre 2025, rispetto al termine precedente del 31 luglio. È importante notare che, in virtù della natura sperimentale di questo istituto, vengono esclusi dalla possibilità di adesione i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

In aggiunta, in materia di contenzioso, il decreto estende la possibilità di conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, superando la limitazione precedente che la riservava solo ai ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024. Questa estensione rappresenta un passo significativo verso la riduzione del contenzioso tributario e la promozione di soluzioni alternative alle dispute legali.

 

Infine, nel settore doganale, il decreto recepisce le richieste delle categorie interessate riguardo alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle previste per le violazioni interne. Questo allineamento potrebbe contribuire a una maggiore coerenza e prevedibilità nel trattamento delle sanzioni.

CCNL Case di Cura: proclamato lo sciopero nazionale

Previsto lo sciopero il prossimo 22 maggio 

Nei giorni scorsi, le associazioni datoriali Aiop e Aris  hanno dichiarato di non continuare le trattative per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata e la sottoscrizione di un unico CCNL Aiop/Aris RSA, a fronte del rifiuto del Ministero e delle Regioni all’integrale copertura dei costi contrattuali. 
I sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno, invece, ritenuto non corretto il comportamento delle associazione datoriale ed hanno promosso lo sciopero nazionale per il prossimo 22 maggio
Hanno, pertanto, inviato il verbale di mancato accordo e la nota sulla proclamazione dello sciopero, con l’invito ad indire assemblee ed azioni di protesta e mobilitazione, come:
– presidi davanti alle sedi con volantinaggio e imbandieramento;
– predisposizione di materiale unitario per dare visibilità alla vertenza, anche ai pazienti e ai loro familiari;
– richiesta di un confronto immediato con l’azienda sui servizi minimi essenziali e sui contingentamenti;
– attuazione di tutte le iniziative locali e regionali ritenute utili a dare visibilità alla situazione di stallo.

730/2025: pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 12 marzo 2025, n. 120707, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con provvedimento  n. 114763/2025 dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

 

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei modelli 730/2025 e delle schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, seguendo le specifiche tecniche delineate negli Allegati A e B del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

I sostituti d’imposta che offrono assistenza fiscale sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai modelli 730-4, sia direttamente che tramite intermediari abilitati. È fondamentale che queste operazioni siano eseguite secondo le specifiche tecniche stabilite, per garantire la corretta elaborazione delle dichiarazioni e il rispetto delle normative fiscali vigenti.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia deve provvedere a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito web istituzionale nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

 

Il documento stabilisce anche che i CAF e i professionisti abilitati possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sui modelli cartacei 730-3/2025, a condizione che seguano le specifiche tecniche indicate.

 

È previsto che eventuali correzioni alle specifiche tecniche siano pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, assicurando così un aggiornamento continuo delle procedure da seguire.