La revisione del regime impositivo dei redditi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che introduce, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale, una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

Il nuovo Decreto si colloca all’interno del pacchetto di decreti legislativi attuativi della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ed entra in vigore il 31 dicembre prossimo.

Il testo normativo è composto da 21 articoli e contiene molte novità in materia fiscale (IRPEF e IRES).

 

Il Titolo I (articoli dall’1 al 7) contiene, in particolare, diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.

 

In materia di determinazione dei redditi dominicali e agricoli, sono apportate varie modificazioni agli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR.

Nello specifico, all’articolo 1 del nuovo Decreto, si segnalano le seguenti novità rispetto alla normativa vigente.

Il comma 1 dell’articolo 32 del TUIR è sostituito dal seguente: “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

La norma specifica, inoltre, che le attività agrarie di cui al comma 2 dell’articolo 32 sono quelle produttive di reddito agrario.

Oltre ciò, vengono aggiunge all’elenco delle attività agricole quelle di seguito indicate:
– le attività di produzione di vegetali;

– le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

All’articolo 34 del TUIR, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: “Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento“.

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede, poi, che, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, i contribuenti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del TUIR, relativo alle variazioni inerenti alle qualità e classi di coltura, siano esonerati dal medesimo adempimento, al quale provvede la stessa AGEA.

 

A seguire, gli articolo 3 e 4 del nuovo Decreto revisionano la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, modificando gli articoli 10 (oneri deducibili) e 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) del TUIR.

In particolare, sono apportate modificazioni sulle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi, viene specificato che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi;

  • viene estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie;

  • vengono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti aidi servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta ferma la quota massima di non concorrenza di tale

  • componente del reddito che è pari a euro 258,23;

  • dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione

  • viene modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR al fine di specificare la documentazione relativa alle somme per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto,necessaria affinché tali spese non concorrano alla formazione del reddito. In particolare viene stabilito che tali spese siano “comprovate e documentate”.

L’articolo 4 precisa che le suddette modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Gli articolo 5 e 6, modificando gli articoli 17 (tassazione separata) e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR, intervengono sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a) sostituendo la lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 del TUIR prevede che l’imposta si applichi separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

L’articolo 5, comma 1, lettera b), invece, sostituisce interamente l’articolo 54 del TUIR. Nello specifico:

  • si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente: “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”;

  • si specifica che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Si specifica che le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo articolo 54-bis del TUIR, al comma 1, riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’articolo 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Viene deciso, inoltre, che la plusvalenza sia costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Il nuovo articolo 54-octies del TUIR reca, poi, disposizioni in materia di determinazione di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo.

Sempre l’articolo 5 del nuovo D.Lgs. n. 192/2024, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 177-bis diretto a disciplinare specificamente e per la prima volta, la disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti). In particolare, il nuovo articolo stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

 

Con l’articolo 7 del nuovo D.Lgs. viene anche modificato l’articolo 68 del TUIR, introducendo, con riferimento alle cessioni di immobili e terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un nuovo criterio di calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione.

 

In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi  della legge delega per la riforma fiscale, con particolare riferimento alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte disposizioni che limitano le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali e norme di semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento di cui agli articoli da 9 a 14 (articolo 8, D.Lgs. n. 192/2024).

 

Con l’articolo 15 vengono, poi, introdotte modifiche agli articoli 84 (Riporto delle perdite), 172 (Fusione di società), 173 (Scissione di società) e 181 (Perdite fiscali) del TUIR (DPR 917 del 1986), in materia di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nelle operazioni straordinarie.

 

All’articolo 16 si introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 C.C., integrando le disposizioni contenute nell’articolo 173 (Scissione di società) del TUIR.

 

Infine, le nuove norme intervengono:

  • sulla disciplina fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze (articolo 17);

  • sulla disciplina della liquidazione (articolo 18);

  • sulla disciplina della «tonnage tax» (articolo 19);

  • sul regime delle società di comodo (articolo 20).

 Cessazione partita IVA, diritto alla fruizione dei crediti d’imposta edilizi

L’Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell’attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l’istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

 

L’Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.

D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

Novità per la comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico

L’Agenzia delle entrate ha modificato quanto previsto dal provvedimento n. 354629/2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2024, n. 443574).

A rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2023, n. 354629, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

 

Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

 

Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

 

Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

Con la comunicazione ordinaria si comunicano i dati per la prima volta o per integrare una precedente comunicazione.

Gli importi delle spese sostenute da un soggetto pagatore per lo stesso intestatario dell’abbonamento (o, nel caso di indisponibilità dei dati del soggetto pagatore, le spese sostenute per lo stesso intestatario dell’abbonamento), e dei rimborsi ottenuti da un soggetto per un certo anno di spesa, riferiti ad abbonamenti intestati allo stesso soggetto, devono essere sommati e inseriti tutti in unico elemento di tabella di una fornitura.

Non si intende, quindi, integrativa una comunicazione ordinaria nella quale si vogliano inviare ulteriori importi sostenuti per un abbonato da parte di un pagatore, non inseriti nel record della precedente comunicazione.

I dati contenuti in qualsiasi comunicazione ordinaria successiva alla prima dovranno essere aggiunti ai precedenti solo se riferiti alla coppia “Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha sostenuto le spese” non contenuta in un record di tipo “C” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva o alla terna “Anno di sostenimento delle spese” – Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha ottenuto il rimborso” non contenuta in un record di tipo “D” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva.

 

Con la comunicazione sostitutiva si comunicano i dati in essa contenuti, determinando la cancellazione integrale di quelli contenuti nella comunicazione che
si intende sostituire. Pertanto, nel caso si fossero, ad esempio, omessi degli importi per spese sostenute da un soggetto per un intestatario di abbonamento in una comunicazione inviata precedentemente, sarà necessario inviare una comunicazione sostitutiva, riproponendo i record con gli importi corretti e completi.

 

Con la comunicazione di annullamento si richiede la cancellazione di tutti i dati contenuti nella comunicazione.
È possibile inviare una comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato e relative
allo stesso anno di riferimento.