730/2024: i criteri per l’individuazione degli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 giugno 2024, n. 267777).

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Decreto MEF sulla metodologia per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

 

La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– altri eventi di natura straordinaria;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell’unica azienda;

sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: il punto del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha dettato istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2024, n. 13/E).

La Legge di bilancio 2024, ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.

 

In particolare all’articolo 1, commi da 64 a 67, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Dunque, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 agli articoli 67 e 68 del TUIR, l’Agenzia delle entrate sottolinea che:

  • il novellato articolo 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;

  • il nuovo articolo 68, nel definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, il documento di prassi evidenza come il comma 65 della Legge di bilancio 2024 stabilisca che alle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

 

L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce, invece, novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • il comma 86 prevede un potere di verifica dell’Agenzia delle entrate funzionale a indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati;

  • il comma 87 introduce, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.

Dichiarazione IVA 2024: regolarizzazione in caso di mancata o incompleta presentazione

L’Agenzia delle entrate rende noto l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078).

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2023;

  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

Credito d’imposta ZES unica: il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo

È stato approvato il modello denominato “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747). 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/202 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Tali imprese hanno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per richiedere all’Agenzia delle entrate il suddetto bonus speciale per il Mezzogiorno

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate potranno inviare le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione.

In caso di molteplici invii, l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate